Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12986 del 24/05/2017


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Cassazione civile, sez. I, 24/05/2017, (ud. 07/03/2017, dep.24/05/2017),  n. 12986

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2160/2014 proposto da:

R.D., (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in Roma,

Via Paolo Frisi n. 24, presso l’avvocato Rizzica Cecilia, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

e

Cows and Victory Resorts Limited (c.f. (OMISSIS)) in persona legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale

di Villa Grazioli n. 20, presso l’avvocato Albanese Ginammi Lorenzo,

che la rappresenta e difende, giusta procura speciale autenticata

per Notaio F.E. di Chiasso (Svizzera), del 10.1.2014;

– ricorrente successivo –

contro

Equitalia Sud S.p.a., in persona legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Viale Regina Margherita n. 294,

presso l’avvocato Fronticelli Baldelli Enrico, che lo rappresenta e

difende, giusta procure in calce al controricorso e al controricorso

successivo;

– controricorrente + controricorrente successivo –

e contro

Equitalia Gerit S.p.a., Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in Liquidazione;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6820/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/03/2017 dal Cons. Dott. FRANCESCO TERRUSI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

con sentenza in data 14-6-2012 il tribunale di Roma dichiarava il fallimento di (OMISSIS) s.r.l.;

il 13-11-2012 proponeva reclamo R.D., assumendo di essere socio della fallita;

il 5-4-2013 proponeva reclamo anche Cows and Victor Resorts Limited, anch’essa in qualità di socia;

la corte d’appello di Roma, con sentenza in data 16-12-2013, dichiarava inammissibili entrambi i reclami, giacchè dalla visura storica prodotta in giudizio dal creditore istante Equitalia Sud s.p.a. era emerso che la sentenza dichiarativa del fallimento era stata iscritta al registro delle imprese il 14-6-2012, sicchè il termine per proporre il reclamo era scaduto per tutti gli eventuali interessati il 147-2012, ai sensi della L. Fall., art. 18, comma 1;

i predetti soci hanno proposto separati ricorsi per cassazione, rispettivamente affidandosi a tre motivi di identico contenuto;

col primo motivo essi hanno dedotto la violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 10 e 15 e la conseguente violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 18, artt. 327 e 143 c.p.c., in quanto (a) l’istanza di fallimento avrebbe dovuto essere notificata ai soci, essendo stata la società cancellata dal registro delle imprese da oltre un anno; (b) in difetto, il reclamo poteva essere proposto dai detti soci in ogni tempo ai sensi della L. Fall., art. 327, comma 2, o comunque nel termine semestrale di cui all’art. 327, comma 1; (c) in ogni caso la notifica eseguita nei confronti dell’ex liquidatore della società, irreperibile, ma senza relazione sullo svolgimento di eventuali ricerche ovvero sulle informazioni richieste, aveva comportato la nullità del procedimento prefallimentare, poichè il debitore non aveva avuto conoscenza legale del procedimento;

col secondo motivo, è stata dedotta la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 10, in quanto, stante l’ammissibilità del reclamo, la corte d’appello avrebbe dovuto rilevare d’ufficio il decorso del termine annuale per il fallimento della società;

col terzo motivo, deducendo omesso esame di fatto decisivo nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., i ricorrenti hanno lamentato il mancato esame dei motivi di reclamo relativi alla violazione del contraddittorio e all’inesistenza della notificazione dell’istanza di fallimento, o comunque l’omessa motivazione del loro eventuale rigetto;

Equitalia Sud si è costituita resistendo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

non rileva, per quanto infra, che non abbia avuto esito la notificazione del controricorso di Equitalia Sud al curatore del fallimento (OMISSIS), dovendo essere i ricorsi rigettati per le seguenti ragioni;

la società (OMISSIS) Italia era stata cancellata dal registro delle imprese in data 15-6-2010;

il fallimento risulta dichiarato il 14-6-2012;

risulta tuttavia dal controricorso di Equitalia Sud, ritualmente notificato ai ricorrenti nè da essi sul punto contestato, che unitamente alla visura camerale era stata depositata in sede prefallimentare una copia del decreto del giudice del registro in data 23-2-2013 di “cancellazione d’ufficio delle iscrizioni nel registro delle imprese relative alla cessazione delle 13 società indicate nella nota del conservatore del 14-2-2013”: tra queste tredici società vi era appunto la (OMISSIS), in liquidazione;

sono allora infondate tutte le argomentazioni dei ricorrenti incentrate sull’effetto estintivo della cancellazione della società;

certamente la cancellazione dal registro delle imprese estingue la società finanche ove non tutti i rapporti giuridici a essa facenti capo siano stati definiti (v. Cass. Sez. U n. 6070-13);

tuttavia, in tema di dichiarazione di fallimento, ai fini del rispetto del termine di un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese previsto dalla L. Fall., art. 10, l’iscrizione del decreto con cui il giudice del registro, ai sensi dell’art. 2191 c.c., ordina la cancellazione della pregressa cancellazione della società già iscritta nello stesso registro, fa presumere sino a prova contraria la continuazione delle attività d’impresa (v. Cass. Sez. U n. 8426-10, ma anche Cass. Sez. U. n. 6070-13), avendo la funzione di attestare che la pubblicità era anteriormente avvenuta in assenza delle condizioni che avevano dato luogo alla cancellazione della società alla data in cui questa era stata iscritta;

in base alla L. Fall., art. 10, è fatta salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell’effettiva cessazione dell’attività da cui decorre il termine del comma 1;

tale regola è testualmente riferita al caso dell’impresa collettiva cancellata d’ufficio, ma la disciplina correlata rientra nel contesto di generale equazione, dalla norma implicitamente ritenuta, tra la vicenda afferente il soggetto (la cancellazione della società dal registro) e la vicenda afferente l’attività d’impresa; sicchè suppone come principio specifico del fallimento che la cancellazione dal registro delle imprese, per quanto condizione necessaria per poter beneficiare del termine annuale per la dichiarazione di fallimento, non sia una condizione sufficiente, in quanto a essa si deve accompagnare anche l’effettiva cessazione dell’attività d’impresa, di cui è sintomo la dissoluzione del complesso aziendale;

in questo senso la cancellazione d’ufficio ai sensi dell’art. 2191 c.c., possiede l’effetto di evidenziare l’irrilevanza sia dell’avvenuta iscrizione in cancellazione della società sia della conseguenza estintiva che ne dovrebbe discendere, per non essersi questa effettivamente mai verificata;

essendo nella specie mancata l’estinzione della società, l’istanza di fallimento non avrebbe dovuto affatto esser notificata ai soci, come invece sostenuto nel ricorso;

il loro reclamo – quali soggetti interessati – avrebbe comunque dovuto essere proposto entro il termine di cui alla L. Fall., art. 18, commi 1 e 4, decorrente dalla data di iscrizione della sentenza dichiarativa al registro delle imprese; iscrizione che la corte d’appello ha accertato avvenuta il 14-6-2012;

nelle date condizioni, si palesano dunque infondati anche i riferimenti dei ricorrenti all’art. 327 c.p.c.;

il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, riguarda le fattispecie di mancata notificazione della sentenza al debitore, ai sensi della L. Fall., art. 17 e di fallimento di imprese, anche collettive, non iscritte nel registro; mentre l’art. 327 c.p.c., comma 2, non trova applicazione in ipotesi di reclamo proposto dal socio, che non è annoverabile tra i destinatari dell’istanza di fallimento, nè del decreto di convocazione;

trattandosi di società regolare ancora in liquidazione, qualunque fosse il vizio della sentenza di fallimento ritualmente iscritta al registro delle imprese, il reclamo dei soci doveva essere proposto – come giustamente osservato dalla corte distrettuale – entro il termine di cui all’art. 18, comma 4;

i ricorsi vanno rigettati;

il peculiare andamento della fase concernente la cancellazione della società e la difficoltà della questione giuridica sottesa giustificano la compensazione delle spese processuali.

PQM

 

La Corte rigetta i ricorsi e compensa le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i ricorsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, su relazione del Consigliere Dott. Terrusi (est.), il 7 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017

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