Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12986 del 23/06/2016

Cassazione civile sez. III, 23/06/2016, (ud. 21/01/2016, dep. 23/06/2016), n.12986

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14550/2011 proposto da:

B.G., B., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato STEFANO

DI MEO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PATRIZIO POZZOLI giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.A., UNICREDIT quale incorporante la BANCA DI ROMA

SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 458/2010 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIA,

depositata il 24/05/2010, R.G.N. 3463/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/01/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. B.G. ha proposto ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, contro F.A. e la s.p.a. Banca di Roma, avverso la sentenza n. 458 del 2010 del Tribunale di Reggio Emilia, la quale ha rigettato l’opposizione agli atti esecutivi da lui proposta, nel processo esecutivo iscritto presso quel Tribunale con il n. 85 del 2000 r.g. esecuzioni immobiliare a carico del F. e nel quale esso ricorrente era creditore intervenuto surrogato all’originario creditore procedente e la Banca creditrice intervenuta, contro l’ordinanza del 29 ottobre 2007, con cui il Giudice dell’Esecuzione aveva dichiarato improcedibile l’esecuzione forzata, a causa del mancato versamento da parte di esso ricorrente nella qualità entro il termine fissato e già prorogato delle somme occorrenti per dar coso alle spese di pubblicità in vista della vendita all’incanto del diritto di usufrutto pignorato.

2. Al ricorso del B. non v’è stata resistenza degli intimati.

La sua trattazione veniva fissata per l’udienza del 24 marzo 2015 nella quale veniva accolta l’istanza svolta in udienza di concessione di un termine per notificare ad Unicredit s.p.a. incorporante la Banca di Roma.

3. Il ricorrente ha provveduto a notificare nel termine concesso ed ha depositato i ricorso in rinnovazione.

Dopo di che è seguita la fissazione dell’odierna udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio rileva, in via pregiudiziale, che il ricorso risulta tardivamente proposto.

Parte ricorrente l’ha proposto individuando espressamente la sentenza impugnata come pubblicata il 24 maggio 2010, come emerge dall’asserzione nella prima pagina del ricorso circa l’essere stata la sentenza impugnata “emessa dal Tribunale di Reggio Emilia e pubblicata in data 24 maggio 2010”.

Senonchè, la sentenza risulta depositata, come emerge dal timbro di cancelleria sottoscritto dal cancelliere sull’ultima sua pagina il 22 febbraio 2010.

La controversia non era soggetta alla sospensione dei termini per il periodo feriale ed il termine c.d. lungo per la proposizione dell’impugnazione scadeva al decorso dell’anno solare e, dunque, il 22 febbraio 2011.

Il ricorso, che reca la data del 24 maggio 2011, venne spedito per la notificazione a mezzo posta in pari data, come risulta dai timbri apposti dall’ufficiale giudiziario. E, dunque, ben oltre la scadenza del termine c.d. lungo di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, nel testo anteriore alla novellazione operata dalla L. n. 69 del 2009, ed applicabile al giudizio ai sensi dell’art. 58, comma 1, della stessa legge.

Ne segue che il rilievo della tardività avrebbe dovuto far considerare superfluo ordinare il rinnovo della notificazione nei confronti di Unicredit s.p.a., perchè quando il ricorso è inammissibile e, dunque, non ha la prospettiva di dover essere esaminato, il rinnovo della notificazione risulta contrario al principio della ragionevole durata del processo (Cass. sez. un. n. 8626 del 2010).

2. Il Collegio rileva, per completezza, quanto segue.

L’asserzione del ricorrente circa l’essere stata la sentenza impugnata “emessa dal Tribunale di Reggio Emilia e pubblicata in data 24 maggio 2010” risulta enunciata, come s’è detto, nella prima pagina del ricorso, là dove si indica la sentenza oggetto di ricorso.

Si tratta di una asserzione che non viene in alcun modo spiegata.

Il Collegio rileva che, se essa si fosse basata sulle risultanze di un timbro cronologico che figura a margine destro in alto nella prima pagina della sentenza e che reca, dopo l’indicazione “Sent. n. 458/2010, in successione verticale, prima quella “Dep. 22-2-10” e, poi, quella “Pub. 24-5-10”, vi si sarebbe basata a torto.

Occorre, infatti, considerare che le appostazioni del timbro, che non indica, peraltro, in alcun modo la sua provenienza, non sono corredate da alcuna sottoscrizione e, dunque, non avevano e non hanno alcun valore, in quanto non sono espressione di un’attestazione di cancelleria, per la quale sarebbe stata necessaria appunto la sottoscrizione, atteso che dell’art. 133 c.p.c., comma 2, esige che il deposito sia attestato dal cancelliere mediante apposizione della data e della firma.

Nella descritta situazione il ricorrente, una volta considerato che sull’ultima pagina della sentenza risultava invece il timbro di deposito con indicazione di provenienza dal Tribunale di Reggio Emilia e indicazione del firmatario nel “cancelliere”, nonchè con la relativa sottoscrizione, non era i alcun modo legittimato a suppone che l’indicazione figurante sulla prima pagina nell’indicato timbro quanto alla pubblicazione fosse da intendere come relativa al deposito.

L’attività di attestazione del deposito della sentenza che figura sull’ultima pagina della sentenza e che non recava, d’altro canto, nemmeno la dicitura “deposito di minuta”, risultava espressa in modo completo ed evidenziatore dell’intento del cancelliere di dar conto del deposito della sentenza nella sua versione definitiva.

Le risultanze del timbro, in quanto prive di indicazione della provenienza e soprattutto di una sottoscrizione del cancelliere, in alcun modo potevano suggerire che il deposito ai sensi dell’art. 133 c.p.c., fosse invece avvenuto il 24 maggio 2010.

Nè potrebbe avere valore attestativo del deposito l’ipotetica attribuzione alla cancelleria dell’ appostazione del timbro, che si volesse desumere dal fatto che figura sulla copia rilasciata come autentica: invero, non solo l’annotazione “Pub. 24-5-10” non evidenzia un’attestazione di deposito a differenza dell’altra in chiusura della sentenza, in quanto è la sottoscrizione che attribuisce valore attestativo all’annotazione. In mancanza ella sottoscrizione difetta la prova della provenienza ed essa doveva riguardare la provenienza dal cancelliere.

La situazione non è, perciò, riconducibile all’ipotesi di esistenza di due distinte attestazioni, l’una di deposito e l’altra di pubblicazione, recanti date successive. Situazione che suppone entrambe riferibili al e provenienti dal cancelliere e che, com’è noto, ha occasionato la sentenza n. 3 del 2015 della Corte costituzionale.

Ne segue che non rilevano le questioni rimesse alle Sezioni Unite sulle implicazione di tale decisione del Giudice delle Leggi dalle ordd. nn. 18775 e 19140 del 2015 della Seconda Sezione Civile e su cui si attende una decisione.

3. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 21 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2016

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