Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12985 del 24/05/2017


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Cassazione civile, sez. I, 24/05/2017, (ud. 07/03/2017, dep.24/05/2017),  n. 12985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12694/2011 proposto da:

L.R., (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in Roma,

Via A. Bertoloni n. 41, presso l’avvocato Morelli Mauro, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.p.a.;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

23/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/03/2017 dal Cons. Dott. SCALDAFERRI ANDREA;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale SALVATO Luigi, che chiede che la Corte rigetti

il ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Avverso il decreto del 30.12.2009 con cui il Giudice delegato al Fallimento della (OMISSIS) s.r.l. presso il Tribunale di Roma aveva dichiarato la chiusura della procedura a norma della L. Fall., art. 118, n. 3, veniva proposto reclamo L. Fall., ex art. 26, da L.R., amministratore della società fallita, lamentando di non aver ricevuto la comunicazione, prescritta dalla L. Fall., art. 116, del deposito del rendiconto del Curatore, quale necessario presupposto del decreto di chiusura.

Il Curatore non svolgeva difese.

La Corte d’appello di Roma, con decreto depositato il 23 febbraio 2011, ha rigettato il reclamo.

Avverso tale provvedimento L.R. ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7, per un motivo. L’intimato Curatore non ha svolto difese.

Nei termini rispettivamente fissati dall’art. 380 bis, comma 1, il Procuratore Generale ha depositato le proprie conclusioni scritte, ed il ricorrente la propria memoria difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente denuncia l’erronea e falsa applicazione della L. Fall., art. 119, nella quale la Corte di merito sarebbe incorsa nell’affermare che nè la L. Fall., art. 118, enumerante i casi di chiusura del fallimento, nè l’art. 119 stessa legge, contenente norme sul decreto qui impugnato, subordinano la declaratoria di chiusura della procedura alla condizione della comunicazione dell’avvenuto deposito del rendiconto del curatore. Sostiene che la fattispecie normativa della compiuta ripartizione dell’attivo (art. 118, comma 1, n. 3), cui il decreto impugnato ha fatto riferimento, per essere “compiuta”, debba contenere in sè tutte le attività che per essa sono previste, ivi compreso il presupposto costituito dal deposito del conto del curatore e dalla relativa comunicazione al fallito; e che la grave lesione dei diritti subita nella specie dalla società fallita, derivante dalla impossibilità di impugnare la ripartizione finale per non averne avuto conoscenza, possa essere fatta valere soltanto con l’impugnativa del decreto di chiusura.

2. Il ricorso, prima ancora che infondato per le ragioni indicate dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni scritte (l’omessa comunicazione non consente di ritenere, per ciò solo, l’insussistenza della condizione prevista dalla L. Fall., art. 118, n. 3, accertata dal giudice di merito), si palesa inidoneo a superare il vaglio preventivo di ammissibilità che questa Corte può e deve compiere anche d’ufficio. Invero, la parte che propone ricorso per cassazione, deducendo un vizio dell’attività del giudice, lesivo del proprio diritto di difesa, ha l’onere di indicare il concreto pregiudizio specifico derivato dal vizio dedotto, atteso che, nel rispetto dei principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, l’impugnazione non tutela l’astratta regolarità dell’attività giudiziaria ma mira ad eliminare il concreto pregiudizio subito dalla parte (cfr. ex multis: Cass. n. 26157/2014; n. 3024/2011; n. 4340/2010; n. 4435/2008). E poichè nella specie il ricorrente si è, sul punto, limitato ad enunciare genericamente di non aver potuto impugnare il decreto di riparto finale dell’attivo, senza precisare sotto quale profilo egli avrebbe inteso proporre tale impugnazione, la declaratoria di inammissibilità del ricorso ne deriva di necessità, alla stregua del principio di diritto richiamato.

Non vi è luogo per provvedere sulle spese di questo giudizio, non avendo la parte intimata svolto difese.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017

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