Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12985 del 23/06/2015
Civile Sent. Sez. 1 Num. 12985 Anno 2015
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: DOGLIOTTI MASSIMO
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SENTENZA
)
sul ricorso 25691-2008 proposto da:
AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO 3, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA TOMMASO D’AQUINO 104, presso l’avvocato
Data pubblicazione: 23/06/2015
DANIELA DE BERARDINIS, rappresentata e difesa
dall’avvocato BARTOLO DE VITA, giusta procura a
2015
margine del ricorso;
– ricorrente –
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contro
SOCIETA’ COOPERATIVA KRONOS SINISTRA SELE A R.L.
1
(C.F./P.I.
02703230652),
in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ROBECCHI BRIGHETTI 10,
presso l’avvocato ANNUNZIATA ABBINENTE,
rappresentata e difesa dagli avvocati GENNARO
margine del controricorso;
–
controricorrente
–
avverso la sentenza n. 663/2007 della CORTE
D’APPELLO di SALERNO, depositata il 24/10/2007;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 15/04/2015 dal Consigliere
Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato DANIELA DE
BERARDINIS, con ,delega, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per
l’inammissibilità o in subordine rigetto del
m
BORRIELLO, MICHELE CLAVELLI, giusta procura a
ricorso.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data 29/11/1999,
la CRONOS SINISTRA SELE Soc. Coop. a r.l. conveniva in
giudizio, davanti al Tribunale di Vallo della Lucania,
l’A.S.L Salerno 3, per sentir dichiarare che le
superfici trattate dalla predetta Cooperativa, quale
appaltatrice del servizio di pulizia effettuato presso
l’Ospedale San Luca e annessa Scuola Infermieri in
Vallo della Lucania erano superiori ai 13.000 mq.,
pagati mensilmente; nonché sentir condannare la A.S.L.
al pagamento delle differenze.
Costituitosi il contraddittorio, la A.S.L. eccepiva il
difetto di giurisdizione del giudice ordinario; nel
merito, chiedeva rigettarsi la domanda.
Con sentenza in data 23 settembre 2005, il Tribunale di
Vallo della Lucania accoglieva la domanda della
Cooperativa, e condannava l’A.S.L. al pagamento di
£.21.585,24.
Proponeva appello la A.S.L..
Costituitosi il contraddittorio, la Cooperativa ne
chiedeva il rigetto.
La Corte d’Appello di Salerno, con sentenza in data 24
ottobre 2007,rigettava l’appello
Ricorre per cassazione la A.S.L. Salerno 3, che pure
deposita memoria per l’udienza.
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Resiste, con controricorso, CRONOS SINISTRA SELE Coop
a.r.1..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente lamenta violazione
degli artt. 1362 ss. c.c., in ordine alla
interpretazione dl contratto in questione, effettuata
dal giudice a quo.
Con il secondo, nullità della sentenza per violazione
dell’art. 112 c.p.c., per carenza della forma scritta
del contratto.
Con il terzo, violazione dell’art. 1227 c.c., non
essendosi
tenuto
comportamento
conto
colposo
della
del
incidenza
creditore
del
nella
determinazione del danno.
Con il quarto,
violazione degli artt. 115 c.p.c. e
2697 c.c., in quanto il giudice del merito aveva posto
a base della decisione esclusivamente le circostanze
allegate dall’attrice ( la maggior superficie trattata
nel servizio di pulizia), benché sfornite di prova.
Come chiarisce, con motivazione adeguata e non
illogica, il giudice a quo, non vi è stata violazione
alcuna dei criteri di ermeneutica contrattuale, di cui
agli artt. 1362 ss. c.c.
Precisa la sentenza impugnata che il contratto di
appalto in esame presenta un sistema di determinazione
del corrispettivo a misura piuttosto che a corpo. Dalla
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documentazione relativa alla procedura di licitazione
privata per l’affidamento del servizio, così come dal
contratto intercorso tra le parti, emerge – secondo il
giudice a quo – la rilevanza della misurazione delle
superfici da pulire, quale elemento determinante per
l’importo del corrispettivo, previsto in lire 1.950 al
mq. per ciascun mese: in particolare l’appalto
riguardava la complessiva superficie di circa mq.
13.000 specificamente indicata anche dal capitolato
speciale.
Ai sensi dell’art. 1362, coma 2 ° c.c., ai fini di
determinare la comune intenzione delle parti, viene
correttamente valutato il comportamento complessivo di
queste, anche posteriore alla conclusione del
contratto.
Dal tenore del carteggio tra le parti e dall’altro
materiale relativo alle contestazioni precedenti del
presente giudizio, secondo il giudice a quo, emerge
che il contraddittorio si incentrò pacificamente
soltanto sulla esatta numerazione delle superfici da
trattare né mai l’amministrazione eccepì l’irrilevanza
delle misurazioni stesse, perché l’accordo era ” a
corpo ” e non a misura.
Non si può neppure parlare di ampliamento dell’oggetto
del contratto che avrebbe richiesto, pena la nullità l la
forma scritta:
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la Corte di merito, con motivazione
5
adeguata e non illogica, chiarisce che l’appaltatrice
non ha chiesto compenso per una attività ulteriore e
diversa da quella pattuita ma ha invece invocato la
verifica dell’effettiva corrispondenza delle aree da
sottoporre a pulizia alla misura concordata di mq.
13.000. Il CTU ha accertato il fondamento delle
contestazioni proposte dall’appaltatrice, in quanto, a
fronte di una previsione del capitolato di mq. 13.000
le superfici oggetto di lavorazione ammontavano a mq.
30.520,48.
La ASL, come emerge dalla sentenza impugnata, non solo
non ha contestato l’effettivo espletamento del servizio
di pulizia da parte della CRONOS, ma ha impostato la
sua difesa su circostanze e argomenti logicamente
incompatibili con il suo disconoscimento (al riguardo,
Cass. N. 10285 del 2010,1AR
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alcuna violazione dell’art. 1227 c.c: dalla narrativa e 0 LeuN bY9
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dalla motivazione della sentenza impugnata emerge,
ancora una volta, con chiarezza, che la CRONOS non
contestava i luoghi dove aveva svolto la prestazione,
né, esaminando lo stato dei luoghi stessi, era tenuta a
misurare le superfici e verificarne l’esattezza ; solo
con lo svolgimento del servizio, si rese evidentemente
conto che le superfici da trattare erano notevolmente
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superiori, e chiede» alla ASL la misurazione esatta
Appaiono pertanto infondati tutti i motivi.
Conclusivamente va rigettato il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
La Corte rigetta il ricorso; e condanna la ricorrente
al pagamento delle spese del presente giudizio di
legittimità, che liquida in euro 2.900,00, comprensivi
di euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed
accessori di legge.
Roma, 15 aprile 2015
P.Q.M.