Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12984 del 24/05/2017


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Cassazione civile, sez. I, 24/05/2017, (ud. 07/03/2017, dep.24/05/2017),  n. 12984

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10978/2011 proposto da:

General Costruzioni S.r.l., (p.i. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Cola Di Rienzo n. 297, presso l’avvocato Franco Marco, rappresentata

e difesa dall’avvocato Condipodero Giuseppe, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.G., Br.An., Bu.Do., C.G.,

Ca.Fr., G.A., Gr.Fa., Italiana Keller

Grigliati S.c.r.l., L.A., P.G.,

R.D., S.G., V.E., Z.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 72/2011 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 09/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/03/2017 dal Cons. Dott. SCALDAFERRI ANDREA;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale SALVATO Luigi, che chiede che la Corte rigetti

il ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La General Costruzioni s.r.l. proponeva reclamo avverso la sentenza del 9 marzo 2009 con la quale il Tribunale di Patti ne aveva dichiarato il fallimento, chiedendo che fosse dichiarata nulla o revocata per: a) omessa notifica al debitore della istanza di fallimento e del decreto di fissazione della udienza di comparizione delle parti; b) omessa notifica integrale della sentenza dichiarativa di fallimento; c) insussistenza dello stato di insolvenza.

La Curatela e il creditore istante Italian Keller Grigliati s.c.r.l. depositavano distinte difese, gli altri creditori restavano contumaci.

La Corte d’appello di Messina, con sentenza depositata il 9 febbraio 2011 (e notificata il 18 marzo successivo), ha rigettato il reclamo. Avverso tale sentenza la General Costruzioni s.r.l., in persona dell’amministratore unico, con atto notificato il 15 aprile 2011, ha proposto ricorso per cassazione per due motivi. Gli intimati non hanno svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la società ricorrente si duole, sotto il profilo della violazione di norme di diritto, della statuizione con la quale la corte distrettuale ha ritenuto che la omissione dell’adempimento, prescritto dalla L. Fall., art. 17, comma 1 (nel testo modificato dal D.Lgs. n. 5 del 2006), della notifica integrale al debitore della sentenza dichiarativa di fallimento (nella specie notificata solo per estratto), non produce la nullità della sentenza, trattandosi di vizio che attiene alla sola notifica del provvedimento, vizio peraltro sanato dalla proposizione del reclamo e dal compiuto svolgimento dei motivi a sostegno della impugnazione, che oltretutto la reclamante non ha chiesto di poter integrare entro termine prefiggendo.

La doglianza è priva di fondamento. Questa Corte di legittimità ha già avuto modo di affermare (Cass. Sez. 1 sentenza n. 22083 del 26.09.2013) che la suddetta omissione non comporta la nullità della sentenza, bensì solo – in considerazione della mancanza di valida notifica del provvedimento oggetto di reclamo – la mancata decorrenza del termine breve per proporre il reclamo previsto dalla L. Fall., art. 18, che nella specie non rileva. A tale orientamento il Collegio intende dare continuità, non emergendo peraltro dal motivo di ricorso elementi che possano indurre ad una rimeditazione.

2. Con il secondo motivo la società ricorrente si duole, sotto il profilo della violazione della L. Fall., art. 5 e sotto quello della insufficienza della motivazione, della statuizione con la quale la corte distrettuale ha ritenuto sussistente lo stato di insolvenza di essa ricorrente. Sostiene che dal bilancio 2007 risultava una consistente eccedenza delle attività sulle passività, e che l’importo dei crediti degli istanti era ampiamente coperto da quello di una fattura emessa a carico di una amministrazione comunale committente.

Anche tale doglianza non merita accoglimento.

Deve, innanzitutto, ribadirsi l’orientamento, più volte espresso da questa Corte, secondo cui il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione, ove sorretto da motivazione esauriente e giuridicamente corretta (cfr. tra molte: Cass. Sez. 1 sentenza n. 7252 del 27.03.2014). Nella specie, va in primo luogo rilevato come rettamente la corte distrettuale abbia ritenuto che lo stato di insolvenza richiesto ai fini della pronunzia dichiarativa del fallimento dell’imprenditore non è escluso dalla circostanza che l’attivo superi il passivo di bilancio, giacchè esso si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all’impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell’esperienza economica, nell’incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l’estinzione dei debiti), nonchè nell’impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (cfr. Cass. n. 7252/14 cit.). Ciò posto, va altresì osservato come la corte distrettuale abbia puntualmente ed esaurientemente evidenziato, nella motivazione del provvedimento, gli elementi molteplici (non certo consistenti nelle sole risultanze della relazione della Guardia di Finanza circa l’insufficiente indice di solvibilità della società in questione) che, complessivamente considerati, giustificano il suo convincimento circa la ricorrenza nella specie di tale situazione di non transitoria impotenza funzionale della ricorrente, senza ricevere al riguardo che generiche censure in ricorso. Sì che anche il denunciato vizio di motivazione deve escludersi.

3. Il rigetto del ricorso si impone dunque, senza provvedere sulle spese di questo giudizio, non avendo gli intimati svolto difese.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017

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