Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12984 del 14/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 14/06/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 14/06/2011), n.12984

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 16580-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del f Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

MARINAS 2000 SRL (OMISSIS) (di seguito la Società) in persona

dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore,

F.A., FR.AN., F.F.,

F.L., tutti nella loro qualità di amministratori di

fatto della predetta Marinas 2000, tutti elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA PIETRO DA CORTONA 8, presso lo studio dell’avvocato MILETO

SALVATORE, che li rappresenta e difende, giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 36/2009 della Commissione Tributaria Regionale

di ROMA del 2.12.08, depositata il 26/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA GIOVANNA CONCETTA

SAMBITO;

udito per la ricorrente l’Avvocato Giancarlo Caselli

(dell’Avvocatura) che si riporta agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CENICCOLA

Raffaele che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

letta la relazione ex art. 380 bis c.p.c., depositata nel procedimento iscritto al N. 16580 del 2009, promosso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di Marinas 2000 ed altri;

ritenuto che le Sezioni Unite di questa Corte sono state investite della questione relativa alla sanzione d’improcedibilità del ricorso, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, in caso di mancato deposito di atti contenuti nel fascicolo d’ufficio del giudizio di merito;

considerato che tale questione è rilevante per la decisione per presente ricorso.

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo, in attesa che si pronuncino le SU. Così deciso in Roma, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2011

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