Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12984 del 09/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12984 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA

ORDINANZA
sul ricorso 11411-2013 proposto da:
FERRANDINO MARIA (FRRMRA62M58F839J elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato GRAMEGNA MARIO giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
COLLINI ROSARIA, ALLEANZA TORO SPA;
– intimate avverso la sentenza n. 1338/2013 del GIUDICE DI PACE di
TORINO del 5/02/2013, depositata il 25/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA
CARLUCCIO;

Data pubblicazione: 09/06/2014

udito l’Avvocato Grameg-na Mario difensore della ricorrente che si

riporta agli scritti.

Ric. 2013 n. 11411 sez. M3 – ud. 07-05-2014
-2-

RITENUTO
che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui
agli artt. 376 e 380-bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione;
che la relazione ha il seguente contenuto:
<<1. Maria Ferrandino propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di pace di Torino, depositata il 25 febbraio 2013, per territorio e rimesso le parti dinanzi al Giudice di pace di Napoli. Gli intimati non si difendono. E' applicabile ratione tempotis la legge 18 giugno 2009, n. 69. Proposta di decisione 1. Con i due motivi di ricorso si deduce la violazione dei criteri di ripartizione della competenza territoriale e si chiede alla Corte di dichiarare la competenza territoriale del Giudice di pace di Torino. 1.1. Il ricorso è inammissibile. Da un lato è stata impugnata una sentenza del giudice di pace astrattamente soggetta ad appello. Dall'altro non può neanche ipotizzarsi la conversione del ricorso ordinario in ricorso per regolamento di competenza, essendo esclusa l'applicabilità degli art. 42 e 43 cod. proc. civ. per i giudizi innanzi al Giudice di pace. 2. Quanto al primo profilo di inammissibilità, va detto che, per effetto dell'entrata in vigore, (3 marzo 2006) del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, che ha sostituito il terzo comma dell'art. 339 cod. proc. civ., le sentenze del giudice di pace pubblicate a partire da tale data sono ricorribili per cassazione solo in due ipotesi: - se le parti sono d'accordo per omettere l'appello, secondo la previsione generale di cui al secondo comma dell'art. 360 cod. proc. civ.; - se il giudice di pace ha pronunciato secondo equità su concorde richiesta delle parti (ex art. 114 cod. proc. civ.), essendo tali sentenze inappellabili. con la quale il suddetto Giudice ha dichiarato la propria incompetenza 2.1. Nella specie, la sentenza del giudice di pace, depositata dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006, sarebbe stata astrattamente appellabile e non è, pertanto, ricorribile per cassazione. 3. Quanto secondo profilo, è principio consolidato nella giurisprudenza della Corte, quello secondo cui <> (Cass. 5 aprile 2004, n. 6617).
4. L’inammissibilità del ricorso è correlata alla sussistenza di precedenti
conformi.>>;
che la suddetta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti
costituite
CONSIDERATO
che il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le argomentazioni e le
conclusioni in diritto della relazione;
che le osservazioni mosse dalla ricorrente con memoria non sono
pertinenti e non inficiano le argomentazioni della relazione;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
che, non avendo gli intimati svolto attività difensiva, non sussistono le
condizioni per la pronuncia in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE

374/1991, istitutiva del giudice di pace, prevede l’inapplicabilità nei

dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto

della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile
– 3, il 7 maggio 2014,

13.

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