Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12983 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 30/06/2020), n.12983

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12302/2019 R.G. proposto da:

G.O., rappresentato e difeso dall’Avv. Raffaele Porpora,

con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via della

Giuliana, n. 74;

– ricorrente –

contro

C.L.;

– intimata –

avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, n. 4547/2019,

pubblicata il 15 febbraio 2019;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 gennaio

2020 dal Consigliere Emilio Iannello.

Fatto

RILEVATO

che:

1. G.O. propone ricorso ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., per ottenere la correzione per errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 4547/2019, pubblicata il 15 febbraio 2019, che, dichiarato inammissibile il ricorso da lui proposto nei confronti di C.L. avverso sentenza della Corte d’appello di Bologna in controversia in tema di responsabilità extracontrattuale, lo ha condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, tra di esse liquidando anche Euro 200 per esborsi.

L’istanza di correzione si riferisce specificamente ed esclusivamente a tale ultima statuizione, deducendosi che essa è frutto di errore materiale dal momento che, dagli atti di causa, risulterebbe dimostrato che nessun altro esborso sarebbe stato sostenuto nel giudizio de quo da controparte, all’infuori dell’importo di Euro 10,50 per spese di notifica del controricorso.

L’intimata è rimasta tale.

2. Il ricorso è stato avviato alla camera di consiglio non partecipata della sesta sezione civile a seguito di proposta d’inammissibilità del relatore, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso si espone a un preliminare rilievo di improcedibilità.

L’art. 391-bis c.p.c., dispone che l’istanza deve essere proposta a norma dell’art. 365 c.p.c., e seguenti e, quindi, parte ricorrente avrebbe dovuto osservare la norma dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, cioè depositare copia autentica della ordinanza da correggersi (in tal senso v. Cass. 21/07/2015, n. 15238).

Risulta invece prodotta copia “estratta dal sito siccome comunicata ai soli fini dell’art. 133 c.p.c.”, priva di alcuna attestazione di conformità all’originale.

2. Può comunque rilevarsi che, ove il ricorso non fosse stato improcedibile, sarebbe andato incontro a declaratoria di inammissibilità.

Un errore di fatto (peraltro non suscettibile di correzione ma, in ipotesi, di revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4), avrebbe in astratto potuto prospettarsi, nei termini esposti in ricorso, ove risultasse, dall’ordinanza, che la liquidazione fosse stata fatta con specifico e puntuale riferimento ad esborsi dedotti e documentati dalla parte vittoriosa.

Appare invece evidente che la liquidazione nella specie operata ha carattere forfettario e risponde ad un criterio equitativo, in tal senso dunque esprimendo un giudizio non suscettibile di correzione.

In tal senso giova rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte, con recente pronuncia, hanno evidenziato che all’avvocato sono dovute, oltre al rimborso delle spese documentate e di quelle forfettarie generali (non strettamente inerenti alla singola pratica ma necessarie per la conduzione dello studio), altre spese che sfuggono ad una precisa elencazione ma che di fatto sono sostenute dal professionista nello svolgimento del singolo incarico (tra le quali, gli esborsi per gli spostamenti necessari per raggiungere l’Ufficio giudiziario in occasione delle udienze o degli adempimenti di cancelleria, diversi da quelli per viaggio e trasferta di cui al D.M. n. 55 del 2014, art. 27, i costi per fotocopie, per l’invio di email o per comunicazioni telefoniche inerenti l’incarico e sostenuti fuori dallo studio); tali spese sono liquidabili in via equitativa per l’impossibilità o la rilevante difficoltà di provare il loro preciso ammontare, nonchè in considerazione della loro effettiva ricorrenza secondo l’id quod plerumque accidit (Cass. Sez. U. 27/11/2019, n. 31030).

3. Non v’è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento, non solo perchè l’intimata non ha svolto difese, ma prima ancora perchè trattasi di procedimento di correzione di errori materiali ex artt. 287 e 391-bis c.p.c., che, come tale, non si presta alla individuazione di una parte vittoriosa e di una soccombente (Cass. Sez. U. 27/06/2002, n. 9438; Cass. 04/05/2009, n. 10203; 17/09/2013, n. 21213; 04/01/2016, n. 14).

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del cit. art. 13, art. 1-bis.

PQM

dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del cit. art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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