Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12983 del 24/05/2017


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Cassazione civile, sez. I, 24/05/2017, (ud. 07/03/2017, dep.24/05/2017),  n. 12983

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. GENOVESE Franco A. – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9993/2011 proposto da:

Comifar Distribuzione S.p.a., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Parigi n. 11,

presso l’avvocato Pace Francesca, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Sabelli Luca, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

G.L., Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte

d’Appello di Lecce, R.G., R.L., R.R.,

R.T.;

– intimati –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositato il

04/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/03/2017 dal cons. SCALDAFERRI ANDREA;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. SALVATO Luigi, che chiede che il ricorso

sia accolto per quanto di ragione.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Avverso il decreto con cui il Tribunale di Brindisi aveva omologato il concordato preventivo della ditta individuale del dott. R. veniva proposto reclamo L. Fall., ex art. 183, comma 1, dai creditori opponenti R.T., G. e R., nonchè reclamo incidentale da altro creditore opponente, la Comifar Distribuzione s.p.a..

La Corte d’appello di Lecce, con decreto depositato il 4 febbraio 2011, accoglieva per quanto di ragione il reclamo principale (disponendo l’accantonamento di somma corrispondente ad un credito dei reclamanti oggetto di accertamento giudiziale in corso) e dichiarava inammissibile perchè tardivo il reclamo incidentale. Rilevava, quanto a quest’ultima impugnazione, che essa era stata proposta in data 7 giugno 2010 oltre il termine previsto dall’art. 739 cod.proc.civ., decorrente, in mancanza di notificazione del decreto di omologazione, dalla equipollente acquisizione della legale conoscenza del decreto stesso da parte della Comifar, che riteneva intervenuta in data 11 maggio 2010 con la notifica alla società stessa del reclamo principale, già depositato in Cancelleria unitamente ai documenti pertinenti tra i quali il decreto di omologazione.

Avverso tale provvedimento la Comifar Distribuzione s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7, per due motivi. Gli intimati non hanno svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 739 c.p.c., in cui sarebbe incorsa la corte leccese nel ritenere che la notificazione, in data 11 maggio 2010, del reclamo da parte dei creditori opponenti germani R. ad essa Comifar, altra creditrice opponente, abbia fatto decorrere il termine breve per la proposizione da parte di quest’ultima della impugnazione. Sostiene invece la ricorrente che, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, la notifica dell’atto di gravame comporta la scienza legale del provvedimento impugnato solo per il notificante, non anche per il destinatario della notifica stessa.

Deduce poi la ricorrente, con il secondo motivo, come in ogni caso il proprio reclamo incidentale, anche se tardivo, dovesse essere ritenuto ammissibile in applicazione del principio generale di cui all’art. 334 c.p.c..

2. Il ricorso è fondato quanto al primo assorbente motivo: la Corte leccese ha errato, sotto più profili, nel ritenere ormai decorso, al momento della proposizione del reclamo incidentale, il termine breve per la proposizione di tale impugnazione.

2.1. In primo luogo, ritenendo tardiva la impugnazione proposta 27 giorni dopo la (ritenuta) decorrenza iniziale del termine breve, la Corte di merito si è discostata dall’orientamento più volte espresso da questa Corte di legittimità (cfr. Cass. n. 4304/12; n. 21606/13), che individua tale termine in quello di trenta giorni previsto per il reclamo L. Fall., ex art. 183, comma 2, e art. 18, avverso l’eventuale sentenza dichiarativa di fallimento che sia contestualmente emessa con il decreto che rigetta la domanda di omologazione del concordato preventivo. Orientamento cui il Collegio ritiene di dare continuità, condividendo la considerazione unitaria, in virtù di una lettura costituzionalmente orientata del disposto dei due commi della L. Fall., art. 183, del termine per proporre il reclamo sia nel caso in cui la omologazione del concordato preventivo sia negata sia in quello in cui sia accordata.

2.2. D’altra parte, anche la decorrenza iniziale del termine breve è stata erroneamente stabilita dalla Corte di merito. L’art. 739 c.p.c., dispone che il termine perentorio per proporre reclamo avverso un provvedimento camerale decorre, quando è dato in confronti di una sola parte, dalla comunicazione del provvedimento stesso, ovvero dalla sua notificazione quando è dato – come nella specie – in confronto di più parti (attualmente peraltro, a seguito della inclusione nel biglietto di cancelleria di cui all’art. 136 c.p.c., – prescritta con la modifica dell’art. 45 disp. att. c.p.c., dal D.L. n. 179 del 2012, convertito nella L. n. 221 del 2012, qui inapplicabile – del testo integrale del provvedimento comunicato, la distinzione tra la notificazione e la comunicazione di Cancelleria del provvedimento non può più porsi con riguardo al contenuto della informazione data alla parte con l’uno o l’altro mezzo).

La Corte di merito ha ritenuto che la conoscenza “legale” del provvedimento da impugnare, ai fini della decorrenza del termine breve stabilito dalla legge, si configuri non solo relativamente al notificante, ma anche nei confronti del destinatario della notifica, alla stregua di un principio generale di equipollenza della notifica della impugnazione alla notifica del provvedimento impugnato. Ritiene il Collegio che tale orientamento, pur ripetutamente espresso in pronunce non recenti di questa Corte di legittimità, non tenga adeguatamente conto della nozione di conoscenza “legale”, che fa riferimento alla conoscenza conseguita per effetto di un’attività svolta nel processo, della quale la parte sia destinataria o che ella stessa ponga in essere, la quale sia normativamente idonea a determinare da sè detta conoscenza o tale, comunque, da farla considerare acquisita con effetti esterni rilevanti sul piano del rapporto processuale (cfr. Cass. n. 15359/2008; n. 7962/2009). Alla stregua di tale nozione, non può dirsi che la notificazione di un atto di impugnazione, per colui che la riceve, consenta la legale scienza della sentenza impugnata o la faccia presupporre, atteso che la notifica di un atto di impugnazione presuppone la pronunzia della sentenza oggetto dell’impugnazione stessa, ma non implica che essa sia legalmente conoscibile in tutti i punti dalla parte che subisce l’impugnazione, anche cioè per le parti che non siano state impugnate. Tale notifica non può dunque ritenersi idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione (cfr. Cass. n. 18184/2010; n. 20812/09; n. 7962/2009).

3. Si impone dunque, in accoglimento del ricorso, la cassazione del provvedimento impugnato, con rinvio per un nuovo esame alla Corte di merito in diversa composizione, che regolerà anche le spese di questo giudizio.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017

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