Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12983 del 23/06/2015


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 12983 Anno 2015
Presidente: FORTE FABRIZIO
Relatore: BERNABAI RENATO

SENTENZA

sul ricorso 17394-2008 proposto da:
(:)X
COMPAGNIA
(C.I.S.A.)

ITALIANA
S.R.L.

SEGNALETICA

AUTOSTRADALE

(C.F. 01077640587), in persona

del legale rappresentante pro tempore, LANZA LUIGI

Data pubblicazione: 23/06/2015

(C.F. LNZLGU29C06D567D), VIRGILI MARIA TERESA (C.F.
VRGMTR47S52H501N), elettivamente domiciliati in
2015
591

ROMA, VIA LUIGI UNGARELLI 5, presso l’avvocato DI
SARNO ALESSANDRA, rappresentati e difesi
dall’avvocato ANTONIO TANZA, giusta procura a
margine del ricorso;

1

o

o

– ricorrenti contro

ITALFONDIARIO S.P.A. – C.F. 00399750587

, (che ha

incorporato CASTELLO GESTIONE CREDITI S.R.L.),
nella qualità di mandataria della CARIVIT – CASSA

INTESA SANPAOLO S.P.A. (per incorporazione del
SANPAOLO IMI S.P.A. in BANCA INTESA S.P.A.), in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA
GRAZIOLI 15, presso l’avvocato BENEDETTO GARGANI,
che

la

rappresenta

e

difende

unitamente

,

,

all’avvocato TORQUATO BARBACCI, giusta procura
speciale per Notaio avv. ENZO ROMANO di ROMA Rep.n. 379592 del 21.10.2009 e procura in calce al
controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza parziale n. 4299/2004 e la
sentenza definitiva n. 3939/2007 della CORTE

DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI VITERBO S.P.A. e di

D’APPELLO di ROMA, depositate rispettivamente il
07/10/2004 e il 04/10/2007;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 01/04/2015 dal Consigliere
Dott. RENATO BERNABAI;
udito, per i ricorrenti, l’Avvocato A. TANZA che si
!

p

2

riporta;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato R.
CATALANO, con delega, che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per

raccoglimento del ricorso.

3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 29 novembre 1996 la
Compagnia Italiana Segnaletica Autostradale – C.I.S.A. s.r.1.,
debitrice principale, ed i sigg. Luigi Lanza e Maria Teresa Virgilio,

751.283.743, oltre interessi di mora rispettivamente ai tassi del
16,25% e del 16,725%, con capitalizzazione trimestrale, quale
saldo passivo di due conti correnti, loro notificato dalla Cassa di
Risparmio della Provincia di Viterbo – Carivit.
Eccepivano l’incertezza del credito e del tasso d’interesse
applicato, l’illegittimità della capitalizzazione trimestrale, la
violazione della legge 17 febbraio 1992, n. 154

(Norme per la

trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari)

e

l’inidoneità della documentazione prodotta a riprova del credito
dalla banca.
Costituitasi ritualmente, la CARIVIT chiedeva il rigetto
dell’opposizione.
Interveniva in giudizio l’Intesa Gestione Crediti s.p.a.,
cessionaria dei crediti, aderendo alle conclusioni dell’opposta.
Con sentenza n.905/2000 il Tribunale di Roma rigettava
l’opposizione.
Sul successivo gravame la Corte d’appello di Roma, con
sentenza non definitiva 7 ottobre 2004 dichiarava l’inammissibilità
dell’eccezione relativa all’illegittimità del recesso della Carivit ed alla
violazione dell’art.1469 bis cod. civile, dichiarava la nullità della
clausola relativa agli interessi passivi con riferimento gli usi correnti

1

fideiussori, proponevano opposizione al decreto ingiuntivo per lire

di piazza, nonché dell’anatocismo trimestrale e per l’effetto
revocava il decreto ingiuntivo, rimettendo la causa sul ruolo per il
prosieguo istruttorio.
Espletata consulenza tecnica d’ufficio, la Corte d’appello di
Roma, con sentenza definitiva 4 ottobre 2007, condannava la Cisa

s.p.a. la somma di euro 165.934,19, oltre interessi con
capitalizzazione annuale al tasso nominale massimo dei buoni
ordinari del Tesoro, nonché alla rifusione della metà delle spese del
grado, compensata la residua frazione.
Avverso entrambe le sentenze la Compagnia Italiana
Segnaletica Autostradale s.r.l. ed i sigg. Luigi Lanza e Maria Teresa
Virgili proponevano ricorso per cassazione articolato in tre motivi e
notificato il 24 giugno 2008.
Deducevano
1) la violazione di legge e la carenza di motivazione nel non
trarre le dovute conseguenze dalla dichiarazione di nullità della
clausola di determinazione del tasso d’interesse ultralegale con
riferimento agli usi di piazza
2) la violazione di legge e la carenza di motivazione nella
condanna al pagamento della commissione di massimo scoperto,
non prevista nel contratto di conto corrente.
3) l’applicazione d’ufficio della capitalizzazione annuale degli
interessi in sostituzione di quella trimestrale dichiarata illegittima.
Resisteva con controricorso l’Italfondiario nella qualità di
procuratore della Cassa di Risparmio Provincia di Viterbo S.p.A. e
della Banca Intesa (ora Intesa San Paolo, quale incorporante
dell’Intesa Gestione Crediti s.p.a. a seguito di fusione).

2

s.r.i. e i sigg. Virgili e Lanza a pagare all’Intesa Gestione Crediti

Entrambe le parti depositavano memoria illustrativa ex art.378
cod. proc. civile.
All’udienza dell’i aprile 2011 il Procuratore generale e i
difensori precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in

MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa

l’infondatezza

dell’eccezione

sollevata

dall’Italfondiario nella memoria ex art.378 cod. proc. civ. di
inammissibilità dei motivi di ricorso contenenti quesiti plurimi
(art.366 bis cod. proc. civ.), giustificati, nella specie,
dall’articolazione delle censure dedotte, si osserva come con il
primo motivo si espongano due critiche distinte. Con la prima, si
assume che il tasso massimo dei bot annuali emessi nei 12 mesi
precedenti la conclusione del contratto (parametro suppletivo di
determinazione dei tassi di interesse, in sostituzione di quello nullo
stabilito con il rinvio pattizio agli usi di piazza: art.117, quarto e
sesto comma, d. Igs.1 settembre 1993 n.85-Testo unico bancario)
sia da riferire, in realtà, ai saldi creditori del cliente, mentre, ai
saldi passivi, andrebbe applicato, simmetricamente, il tasso
minimo: contrariamente a quanto statuito dalla Corte d’appello di
Roma.
La censura è infondata.
In un capo del Testo unico bancario riservato alla disciplina
delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – ed in particolare,
ai rapporti con i clienti – appare chiaro che venga presa in

3

epigrafe riportate.

considerazione, in tema di contratti, la posizione attiva e passiva
del cliente, e non della banca, come termine di riferimento della
disciplina suppletiva. Ciò si evince anche dal concorrente richiamo
alla previsione degli eventuali maggiori oneri in caso di mora, pure
contenuto nel quarto comma, con tutta evidenza riferito al cliente.

operata dalla corte territoriale degli interessi ultralegali, pattuiti in
misura variabile,

per relationem

ai tassi dei bot annuali: criterio

variabile, da ritenere vigente anche dopo il recesso della banca,
perché l’articolo 1224 primo comma, seconda parte codice civile,

“se prima della mora sono dovuti interessi in
misura superiore a quella legale, gli interessi moratori vanno
corrisposti anche successivamente nella stessa misura”, si riferisce
nel disporre che

alla disciplina contrattuale dell’obbligazione accessoria, che così si
perpetua nella prevista misura variabile anche dopo la scadenza:
senza fissarsi in un tasso immutabile, pari a quello storicamente
vigente alla data di scadenza del debito (Cass., sez.1, 18 novembre
1994 n.9791; Cass., sez.3, 20 giugno 1992 n.7571; Cass., sez.1,
22 giugno 1985 n.3760).
La sentenza va quindi cassata sul punto e, in difetto di nuovi
accertamenti di merito, riformata nel merito, con la condanna della
Compagnia Italiana Segnaletica Autostradale – C.I.S.A. s.r.l. al
pagamento degli interessi sulla somma determinata nella sentenza
impugnata, con capitalizzazione annuale, ai tassi nominali massimi
dei buoni ordinari del Tesoro annuali rispettivamente vigenti dall’i
Ottobre 1996.
Il secondo motivo, con cui si denunzia la violazione di legge e la
carenza di motivazione nella condanna al pagamento della

4

E’ invece fondata la censura relativa alla cristallizzazione

commissione di massimo scoperto, è inammissibile: sia perché non
appare enunciato tra le censure proposte con l’atto d’appello – non
essendo menzionato nella parte narrativa della sentenza: senza che
la parte abbia indicato con precisione dove avesse invece formulato
l’eccezione, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo e nel

somma in concreto liquidata a tale titolo, e dunque precisata
l’incidenza stessa della voce di credito che si assume illegittima.
Il terzo motivo, relativo all’applicazione d’ufficio della
capitalizzazione annuale degli interessi, è infondato.
La corte territoriale non ha ampliato arbitrariamente il
decidendum

thema

laddove ha accolto parzialmente la domanda di

condanna, riducendone l’importo in considerazione dell’illegittimità
del computo degli interessi su base convenzionale invalida, con la
conseguente applicazione di un parametro suppletivo rispondente ai
requisiti di legge.
La reciproca soccombenza parziale giustifica la compensazione
di metà delle spese processuali, frazione liquidata come in
dispositivo sulla base del valore della causa e del numero e
complessità delle questioni svolte.

P.Q.M.

6:1 /\’i1r/4.7

– Accoglie il primo motivo di ricorso nei limiti di cui in
motivazione, cassa la sentenza in relazione alla censura
accolta e, decidendo nel merito, condanna i ricorrenti al
pagamento della somma di € 165.934,19 con gli interessi ai

5

successivo gravame – sia perché non viene neppure indicata la

tassi nominali massimi dei buoni ordinari del Tesoro annuali
rispettivamente vigenti dall’i Ottobre 1996, con
capitalizzazione annuale;
– Condanna i ricorrenti alla rifusione di metà delle spese
processuali, frazione liquidata in complessivi C 4.100 1 00 1 di

accessori di legge.

Roma, 1 aprile 2015

cui $ 4.000,00 per compenso, oltre le spese forfettarie e gli

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