Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12983 del 22/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 22/06/2016, (ud. 19/05/2016, dep. 22/06/2016), n.12983

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 2080-2016 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE, 34, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da sè

stesso;

– ricorrente –

contro

R.C., T.G., ALLIANZ ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 19122/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata i128/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’avv. Angelo S. ha proposto ricorso per la correzione dell’errore materiale da cui sostiene essere affetta la sentenza di questa Corte del 28 settembre 2015, n. 19122, che ha, tra l’altro, condannato Lloyd Adriatico S.p.a., B.P.A. e Ere Control S.r.l. al pagamento delle spese del secondo grado, omettendo la distrazione delle spese in favore del ricorrente, procuratore antistatario costituitosi in appello per conto di R.C..

Gli intimati Allianz Assicurazioni S.p.a., T.G. e R. C. non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

2. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., per la preliminare necessità di integrare il contraddittorio.

3. Se è pur vero che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (v. Cass., sez. un., 7 luglio 2010, n. 16037; Cass. 10 gennaio 2011, n. 293; Cass., ord., 11 aprile 2014, n. 8578), all’omissione di pronunzia sulla domanda di distrazione deve ovviarsi con la procedura di correzione degli errori materiali e che il difensore è legittimato a proporre ricorso per correzione di errore materiale avverso l’omessa pronuncia sulla distrazione delle spese se nel corso del giudizio aveva formulato specifica richiesta in tal senso, tuttavia, concernendo la correzione sia la posizione del soggetto passivo della condanna alle spese, sia quella del soggetto attivo, riguardo al quale il difensore ha esercitato il suo ministero, non può prescindersi dalla notifica del ricorso per correzione tanto all’uno che all’altro (Cass., ord. 12 luglio 2011, n. 15346).

4. Poichè il ricorso pare notificato soltanto ad Allianz Assicurazioni S.p.a., a T.G. e a R.C., è indispensabile, prima di ogni altra decisione, ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di B.P.A. e di Fire Control S.r.l.”.

2. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio, preso atto che non sono state depositate memorie, ritiene di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella sopra riportata relazione.

3. Va, pertanto, ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti di B.P.A. e di Fire Control S.r.l. entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza, con rinvio della causa a nuovo ruolo.

PQM

La Corte ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di B.P.A. e di Fire Control S.r.l. entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 19 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2016

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