Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12983 del 09/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12983 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA

ORDINANZA
sul ricorso 8865-2013 proposto da:
RIPOLI MARCO LMRC43P06H926U) elettivamente domiciliato
in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI SQUARCELLA
giustaprocura a margine del ricorso;

ricorrente

contro
RIPOLI ADDOLORATA RPLDLR31P60H926 elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA BENEDETTO CAIROLI 6, presso
lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CONTE, rappresentata e difesa
dall’avvocato DIMARTINO TOMMASO giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 09/06/2014

avverso la sentenza n. 48/2012 del GIUDICE DI PACE di SAN
GIOVANNI ROTONDO dell’8/02/2012, depositata il 20/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA
CARLUCCIO;

chiesto l’accoglimento del ricorso ed in subordine per la trattazione in
P.U..

Ric. 2013 n. 08865 sez. M3 – ud. 07-05-2014
-2-

udito l’Avvocato Giovanni Squarcella difensore del ricorrente che ha

RITENUTO
che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui
agli artt. 376 e 380-bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione;
che la relazione ha il seguente contenuto:
<<1. Marco Ripoli propone ricorso per cassazione avverso la sentenza 2012. Addolorata Ripoli si difende con controricorso, eccependone l'inammissibilità. E' applicabile ratione tempotis la legge 18 giugno 2009, n. 69. Proposta di decisione 1. Il ricorso è inammissibile essendo stata impugnata una sentenza del giudice di pace astrattamente soggetta ad appello. 2. Per effetto dell'entrata in vigore, (3 marzo 2006) del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, che ha sostituito il terzo comma dell'art. 339 cod. proc. civ., le sentenze del giudice di pace pubblicate a partire da tale data sono ricorribili per cassazione solo in due ipotesi: - se le parti sono d'accordo per omettere l'appello, secondo la previsione generale di cui al secondo comma dell'art. 360 cod. proc. civ.; - se il giudice di pace ha pronunciato secondo equità su concorde richiesta delle parti (ex art. 114 cod. proc. civ.), essendo tali sentenze inappellabili. 3. Nella specie, la sentenza del giudice di pace, depositata dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006 ed avente ad oggetto domanda di pagamento somma, sarebbe stata astrattamente appellabile e non è, pertanto, ricorribile per cassazione. 4. L'inammissibilità del ricorso è correlata alla sussistenza di precedenti conformi.>>;
che la suddetta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti
costituite.
1

del Giudice di pace di San Giovanni Rotondo, depositata il 20 febbraio

CONSIDERATO
che il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le argomentazioni e le
conclusioni in diritto della relazione;
che le osservazioni mosse dal ricorrente con memoria non sono
pertinenti e non inficiano le argomentazioni della relazione;
che, in particolare:

40 del 2006, per le sentenze del giudice di pace pubblicate a partire dal 3
marzo 2006 non è esperibile il ricorso per cassazione (Sez. Un. 18
novembre 2008, n. 27339), mentre la giurisprudenza richiamata dalla
ricorrente si riferisce al regime processuale previgente;
quanto all’eccepita illegittimità nella notifica del controricorso, che
sarebbe stata effettuata dal messo notificatore del Giudice di pace e non
dall’Unep competente presso la Corte di appello, va rilevato che la
suddetta notifica è stata ritualmente effettuata dall’Avvocato, a mezzo
posta, ai sensi della legge n. 53 del 1994;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
che, le spese, liquidate sulla base dei parametri vigenti, seguono la
soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in
favore della controricorrente, delle spese processuali del giudizio di
cassazione, che liquida in Euro 1.300,00, di cui Euro 200,00 per spese,
oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto

della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art.

13.
2

sulla base del chiaro disposto normativo, come modificato dal d.lgs. n.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile

-3,117 maggio 2014

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