Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12982 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 30/06/2020), n.12982

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12167/2019 R.G. proposto da:

C.E. e Z.M., rappresentate e difese dall’Avv.

Mario Martorelli;

– ricorrenti –

contro

D.B.L., rappresentato e difeso dall’Avv. Fulvio Ciafrei,

con domicilio eletto in Roma, via Baiamonti, n. 10, presso lo studio

dell’Avv. Massimiliano Casadei;

– controricorrente –

per il regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di

Foggia resa nella causa iscritta al n. 7878/2018 in data 27 febbraio

2019;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 23 gennaio 2020 dal Consigliere Emilio Iannello.

lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Alberto Cardino che chiede

dichiararsi l’inammissibilità del proposto regolamento di

competenza.

Fatto

RILEVATO

che:

1. C.E. e Z.M. hanno proposto istanza di regolamento di competenza contro D.B.L. avverso l’ordinanza del 27 febbraio 2019, con cui il Tribunale di Foggia -sciogliendo la riserva assunta nella prima udienza del 19/2/2019 sul giudizio introdotto dall’opposizione proposta da esse ricorrenti avverso un decreto ingiuntivo loro notificato dall’intimato per il pagamento di compensi professionali – dopo avere valutato infondata l’eccezione di incompetenza territoriale svolta dalle opponenti, ne ha accolto l’istanza di sospensione, ex art. 649 c.p.c., della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e, concessi i termini di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6, ha rimesso le parti all’udienza del 17 settembre 2019.

2. Al ricorso per regolamento di competenza ha resistito con memoria l’intimato.

3. Dovendo il procedimento trattarsi ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., è stata fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all’esito del loro deposito ne è stata fatta notificazione unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale.

Il P.M. ha concluso per la declaratoria di inammissibilità della proposta istanza di regolamento.

Le ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380-ter c.p.c., comma 2.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso è inammissibile in quanto diretto contro un provvedimento che non ha pronunciato sulla competenza.

Invero il regolamento di competenza, anche dopo il mutamento della forma della decisione sulla competenza introdotto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha sul punto modificato l’art. 43 c.p.c., presuppone comunque un provvedimento decisorio sulla competenza, da emettersi a seguito della rimessione in decisione della causa a norma degli artt. 189 e 275 c.p.c..

Tale principio, più volte affermato da questa Corte, è stato ribadito dalle Sezioni Unite (ord. 29/09/2014, n. 20449), che hanno statuito l’inimpugnabilità con il regolamento ex art. 42 c.p.c., del provvedimento del giudice che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi – come nel caso di specie – la propria competenza senza avere previamente rimesso la causa in decisione ed invitato le parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito; con l’unica eccezione costituita dall’ipotesi in cui sia il giudice stesso a qualificare, nel provvedimento, come decisoria (e dunque definitiva dinanzi a sè) la declaratoria di competenza, sempre che però ciò faccia in termini di assoluta oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità.

Non è, in altri termini, a tal fine sufficiente che la sua valutazione sia motivata – perchè anche le valutazioni interlocutorie lo sono -, essendo invece necessario che il giudice consapevolmente affermi – ignorando l’orientamento che esige la precisazione delle conclusioni oppure affermando di dissentirne – che quanto espresso circa la competenza non sarà più ridiscutibile in sede di decisione ex art. 187 c.p.c., comma 3, e art. 177 c.p.c., comma 1, (v. ex multis Cass. 07/06/2017, n. 14223; 10/02/2017, n. 3665; 12/10/2016, n. 20608; 22/10/2015, n. 21561; v. anche Cass. 26/06/2012, n. 10594).

Una tale ipotesi non è in alcun modo ravvisabile nella specie, nè la memoria prospetta argomenti che possano indurre a rivedere il riferito consolidato indirizzo, in tal senso non potendo ritenersi conducente il riferimento al principio costituzionale della ragionevole durata del processo, certo non antinomico rispetto ai limiti univocamente desumibili dalla lett. e dalla ratio delle norme processuali e segnatamente rispetto a quello rappresentato dal carattere decisorio dei provvedimenti impugnabili con il regolamento, necessario o facoltativo, di competenza (v. artt. 42,43 e 279 c.p.c., comma 1): carattere che, in presenza di provvedimenti adottati dal giudice monocratico, è possibile riconoscere solo in presenza dei presupposti sopra indicati.

2. Il proposto regolamento deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, sulla base del detto D.M., art. 5, comma 5, secondo cui “Qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l’applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile”.

Invero, essendo il processo sul regolamento di competenza un processo su una questione, quella di competenza o di sospensione, e che, dunque, non riguarda la controversia nella sua interezza, non appare giustificato fare riferimento al valore di essa secondo i criteri indicati dal cit. art. 5, comma 1, e, pertanto, l’ipotesi del giudizio di regolamento di competenza si presta ad essere ricondotta al suddetto cit. art. 5, comma 5, (v. in tal senso, ex aliis Cass. 14/01/2020, n. 504; 23/10/2015, n. 21672; 25/02/2015, n. 3881; 29/01/2015, n. 1706).

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del cit. art. 13, art. 1-bis.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna le ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del cit. art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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