Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12982 del 24/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. I, 24/05/2017, (ud. 14/12/2016, dep.24/05/2017),  n. 12982

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26009/2014 proposto da:

G.A., G.E., nella qualità di eredi di

GA.AN., e S.P., S.L., S.E.,

S.R., SI.RO., nella qualità di eredi di

SI.EL.; nonchè A.L., A.M., A.E.,

A.P.P., nella qualità di eredi di P.L., a sua

volta erede di A.G.; nonchè U.G., nella

qualità di erede di B.C., a sua volta erede di

UB.GI., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONDRAGONE 10,

presso l’avvocato PAOLA MASTRANGELI, rappresentati e difesi

dall’avvocato VITTORINO CAGNONI, i secondi anche dall’avvocato

ANTONIO ALUIGI, la terza anche dall’avvocato GIOVANNI BOLDRINI,

giusta procure a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI RIMINI, CURATELA DEL FALLIMENTO SA.AN.;

– intimati –

nonchè da:

CURATELA DEL FALLIMENTO SA.AN., in persona del Curatore

Dott. s.w., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C.

POMA 2, presso l’avvocato GREGORIO TROILO, rappresentata e difesa

dall’avvocato LAURA BRICCA, giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale condizionato;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

COMUNE DI RIMINI, U.G., A.E., A.M.,

A.L., A.P.P., S.E.,

SI.RO., S.R., S.P., S.L.,

G.E., G.A.;

– intimati –

nonchè da:

COMUNE DI RIMINI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso il sig.

GR.GI., rappresentato e difeso dagli avvocati GIANCARLO

FANZINI, WILMA MARINA BERNARDI, giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale condizionato;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

U.G., A.E., A.M., A.L.,

A.P.P., S.E., SI.RO., S.R.,

S.P., S.L., G.E., G.A.,

CURATELA DEL FALLIMENTO SA.AN.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1508/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 28/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/12/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato CAGNONI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale CURATELA

SABATTINI, l’Avvocato TROILO GREGORIO, con delega, che si riporta

agli scritti;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale COMUNE DI

RIMINI, l’Avvocato FANZINI che ha chiesto l’accoglimento del ricorso

incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del quarto motivo del ricorso principale, motivo primo e

terzo dell’incidentale del COMUNE, assorbito il motivo quinto del

principale, secondo motivo dell’incidentale del COMUNE, incidentale

del FALLIMENTO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza depositata il 28 agosto 2013 la Corte d’appello di Bologna, accogliendo l’appello proposto dal Comune di Rimini e l’appello incidentale proposto dalla curatela del fallimento di Sa.An.: a) ha rigettato le domande proposte da G.A., G.E., S.L., S.P., S.R., Si.Ro., S.E., A.P.P., A.L., A.M., A.E., U.G. nei confronti del Comune di Rimini, al fine di ottenere la restituzione delle aree di loro proprietà detenute senza titolo e il risarcimento del danno per la loro occupazione a partire dal 1979, e, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta, ha accertato l’avvenuto acquisto, in favore del Comune, delle stesse; b) ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dal Comune di Rimini nei confronti della curatela del fallimento di Sa.An., avente ad oggetto l’accertamento dell’acquisto della proprietà di alcune aree per occupazione appropriativa; c) ha condannato gli appellati sopra menzionati alla rifusione delle spese sostenute dal Comune di Rimini e dalla curatela del fallimento.

2. La Corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto: a) che, ai fini dell’accertamento dell’esistenza della dichiarazione di pubblica utilità, non assumevano rilievo le prescrizioni contenute nel piano di lottizzazione approvato il 18 aprile 1961, in quanto la L. n. 765 del 1967, art. 8, comma 8, fa salve le sole autorizzazioni a lottizzare rilasciate prima del 2 dicembre 1966 sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale, laddove, nel caso di specie, era sussistente solo l’autorizzazione del sindaco; b) che, al contrario, era rilevante la Delib. Giunta Comunale 29 dicembre 1978, legittimamente assunta ai sensi del R.D. n. 148 del 1915, art. 140 (t.u. L. com. prov. 1915), che aveva ad oggetto la sistemazione a verde con attrezzature a giochi per bambini e conteneva la dichiarazione espressa di pubblica utilità, anche in relazione alle particelle di terreno oggetto del contenzioso; c) che la mancata indicazione di tali aree nel piano particellare di esproprio era del tutto irrilevante, dal momento che la dichiarazione di pubblica utilità discende dall’approvazione del progetto; d) che, del pari, era sussistente il mutamento strutturale, funzionale e tendenzialmente durevole delle aree, per effetto del posizionamento di lampioni per l’illuminazione, la piantumazione di alberi e il tracciamento di sentieri pedonali, ossia delle opere indicate nel progetto di opera pubblica approvato; e) che, pertanto, si era realizzata l’acquisizione delle aree private da parte del Comune, con conseguente infondatezza della domanda di retrocessione del bene; f) che il diritto degli appellati al risarcimento del danno per la perdita della proprietà derivante dall’intervenuta occupazione appropriativa si era prescritto, in quanto la sistemazione delle aree era terminata nel 1981, mentre la notifica dell’atto di citazione era avvenuta il 6 maggio 1996; g) che la domanda proposta dal Comune di Rimini nei confronti della curatela del fallimento di Sa.An. era inammissibile per precedente giudicato.

3. Avverso tale sentenza, G.A., G.E., S.L., S.P., S.R., Si.Ro., S.E., A.P.P., A.L., A.M., A.E., U.G. propongono ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Il Comune di Rimini resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato affidato a tre motivi. La curatela del fallimento di Sa.An. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo.

Nell’interesse di tutte le parti sono state depositate memorie ai sensi dell’ad. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta nullità della sentenza, in relazione all’art. 112 c.p.c. e art. 329 c.p.c., comma 2, per avere la Corte territoriale dichiarato l’intervenuto acquisto delle aree in favore del Comune, nonostante che la relativa domanda non fosse stata riproposta nè nelle conclusioni dell’atto di appello, nè in quelle rassegnate nell’udienza di precisazione delle conclusioni.

2. Con il secondo motivo del medesimo ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto, per avere la sentenza impugnata fatto applicazione dei principi giurisprudenziali in tema di occupazione appropriativa, istituto, in realtà, contrastante con gli artt. 834 e 2043 c.c., D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42-bis, art. 42 Cost., art. 1 del primo protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

3. Con il terzo motivo del ricorso principale si lamenta violazione e falsa applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di occupazione appropriativa, con particolare riguardo alla sussistenza della dichiarazione di pubblica utilità e della radicale ed irreversibile trasformazione del fondo.

4. Con il quarto motivo del ricorso principale si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., in relazione alla data di decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

5. Con il quinto motivo del medesimo ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., per avere la Corte territoriale disposto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese legali in favore della curatela fallimentare, nei confronti della quale i primi non avevano svolto alcuna domanda.

6. Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato proposto dal Comune di Rimini si lamenta omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, nonchè violazione e falsa applicazione della L. n. 1150 del 1942, artt. 13 e 28 e della L. n. 765 del 1967, art. 8, rilevando che quest’ultima previsione non impediva la conservazione delle obbligazioni propter rem, nella specie riassunte nella relazione del 1 ottobre 1974 dell’Ingegnere Capo e rimaste completamente inadempiute, con l’ulteriore conseguenza dell’assenza di valori edificatori nelle aree delle quali si discute.

7. Con il secondo motivo del ricorso incidentale si lamenta violazione dell’art. 2043 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, con rifermento al profilo della colpa dell’Amministrazione, la quale aveva provveduto all’occupazione delle aree in autotutela, facendo affidamento sulle dichiarazioni abdicative e sul comportamento dei danti causa dei ricorrenti, al solo fine di rimediare all’inadempimento di questi ultimi.

8. Con il terzo motivo del ricorso incidentale si lamenta omesso esame di un fatto decisivo e violazione della L. n. 359 del 1992, art. 5-bis e D.P.R. n. 327 del 2001, art. 32, con riguardo all’acritico recepimento, da parte del giudice di primo grado, delle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio in tema di stima delle aree e all’elusione delle relative censure proposte dal Comune di Rimini, derivata dall’accoglimento, da parte della sentenza di secondo grado, dell’eccezione di prescrizione.

9. Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato la curatela fallimentare lamenta, per il caso di accoglimento del quinto motivo del ricorso principale, violazione di legge, per non avere la Corte territoriale posto le spese di lite a carico del Comune di Rimini, la cui domanda riconvenzionale nei confronti della curatela, successivamente dichiarata inammissibile, aveva giustificato la chiamata in causa di quest’ultima.

10. Ai fini di una ordinata trattazione delle questioni prospettate, è opportuno esaminare preliminarmente il secondo, il terzo motivo e il quarto motivo del ricorso principale, che investono la stessa sussistenza dell’istituto dell’occupazione appropriativa, ossia I fondamento della decisione adottata dalla Corte territoriale. Le doglianze sono fondate.

Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 19 gennaio 2015, n. 735), in materia di espropriazione per pubblica utilità, la necessità di interpretare il diritto interno in conformità con il principio enunciato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo cui l’espropriazione deve sempre avvenire in “buona e debita forma”, comporta che l’illecito spossessamento del privato da parte della P.A. e l’irreversibile trasformazione del suo terreno per la costruzione di un’opera pubblica non danno luogo, anche quando vi sia stata dichiarazione di pubblica utilità, all’acquisto dell’area da parte dell’Amministrazione, sicchè il privato ha diritto a chiederne la restituzione, salvo che non decida di abdicare al suo diritto e chiedere il risarcimento del danno per equivalente. Ne consegue che l’occupazione e la manipolazione del bene immobile di un privato da parte della P.A., allorchè il decreto di esproprio non sia stato emesso o sia stato annullato, integra un illecito di natura permanente che dà luogo ad una pretesa risarcitoria avente sempre ad oggetto i danni per il periodo, non coperto dall’eventuale occupazione legittima, durante il quale il privato ha subito la perdita delle utilità ricavabili dal bene sino al momento della restituzione, ovvero della domanda di risarcimento per equivalente che egli può esperire, in alternativa, abdicando alla proprietà del bene stesso. Da tali premesse deriva che la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento dei danni decorre dalle singole annualità, quanto al danno per la perdita del godimento del bene, e dalla data della domanda, quanto alla reintegrazione per equivalente.

Alla luce di tali coordinate ricostruttive, deve prendersi atto, da un lato, che la domanda principale finalizzata alla restituzione dei beni ha per oggetto un diritto non prescritto e, dall’altro, che la domanda di accertamento dell’avvenuto trasferimento del diritto di proprietà da parte del Comune non può trovare il suo fondamento nell’istituto dell’occupazione appropriativa.

Ulteriore conseguenza dell’accoglimento dei motivi suindicati è l’assorbimento del primo motivo, che ha per oggetto la mancata riproposizione, da parte del Comune, della domanda da ultimo indicata.

11. Fondato è poi il quinto motivo del ricorso principale, dal momento che, come anche di recente ribadito da questa Corte, sia pure con riferimento alle domande di garanzia, ma in applicazione di principi di generale validità, in tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato, una volta rigettata la domanda principale, il relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se l’attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo (Cass., ordinanza 8 febbraio 2016, n. 2492).

Nel caso di specie, in definitiva, anche tenendo conto del concreto esito del giudizio di appello, le spese della curatela fallimentare avrebbero dovuto essere poste a carico del Comune di Rimini, la cui domanda nei confronti della prima, assolutamente distinta da quella formulata dagli originari attori, era stata ritenuta inammissibile.

12. Dalle considerazioni appena svolte discende la fondatezza dell’unico motivo del ricorso incidentale condizionato proposto dalla curatela fallimentare.

13. Con riferimento al primo e al terzo motivo del ricorso incidentale condizionato del Comune di Rimini, si osserva che essi pongono questioni in ultima analisi incidenti, alla luce delle superiori considerazioni, sulla determinazione del contenuto delle obbligazioni risarcitorie conseguenti al periodo di illegittima occupazione delle aree.

La questione, come detto, è stata ritenuta assorbita dal generale accoglimento dell’eccezione di prescrizione.

In dipendenza delle considerazioni sopra svolte, opera il principio per il quale il ricorso incidentale, anche se qualificato come condizionato, deve essere giustificato dalla soccombenza (non ricorrendo altrimenti l’interesse processuale a proporre ricorso per cassazione), cosicchè è inammissibile il ricorso incidentale con il quale la parte, che sia rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello, risollevi questioni non decise dal giudice di merito, perchè non esaminate o ritenute assorbite, salva la facoltà di riproporre le questioni medesime al giudice del rinvio, in caso di annullamento della sentenza (Cass., ordinanza 20 dicembre 2012, n. 23548).

14. Il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato solleva la questione della colpa della p.a., che appare sicuramente infondato, giacchè le cd. dichiarazioni abdicative, per come riprodotte in controricorso, rappresentano null’altro che l’espresso riconoscimento di una precedente cessione dei terreni, che, in realtà, non risulta sorretta da alcun titolo negoziale.

Nè, per altro verso, la generica finalità di perseguire l’interesse pubblico può giustificare condotte non fondate su una pertinente base giuridica.

15. Dalle superiori decisioni, discende che la sentenza impugnata va, in relazione ai motivi accolti, cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese di lite.

PQM

 

Accoglie il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo del ricorso principale, assorbito il primo; rigetta il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato del Comune di Rimini, dichiarando inammissibili i restanti motivi; accoglie il ricorso incidentale condizionato della curatela fallimentare; cassa la sentenza impugnata, in relazione al disposto accoglimento, e rinvia alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente incidentale Comune di Rimini dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA