Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12982 del 23/06/2015


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 12982 Anno 2015
Presidente: FORTE FABRIZIO
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

SENTENZA

suil ricorso 13199 2008 proposto da:

BANCA DI SASSARI S.P.A.

(c.f. 01593450901), in

persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XXIV MAGGIO

Data pubblicazione: 23/06/2015

43, presso l’avvocato PAOLO PURI (C/0 STUDIO LEGALE
TRIBUTARIO MICCINESI E ASSOCIATI), che la
2015
464

rappresenta e difende, giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente contro

1

EREDI CARBONI LODDO FAUSTINO & C. S.N.C., COMUNE DI


CAGLIARI;
a

– intimati –

sul ricorso 17412-2008 proposto da:
EREDI CARBONI LODDO FAUSTINO & C. S.N.C., in

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO
22, presso l’avvocato AGNESE ARIANNA, rappresentata
e difesa dall’avvocato AGOSTINO CUGUSI, giusta
procura a margine del controricorso e ricorso
incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale contro

COMUNE DI CAGLIARI, in persona del Sindaco pro
5

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ARENULA 21, presso l’avvocato ISABELLA LESTI
QUINZIO BELARDINI, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato CARLA CURRELI, giusta
procura a margine del controricorso al ricorso

persona del legale rappresentante pro tempore,

incidentale;
– controricorrente al ricorso incidentale contro

BANCA DI SASSARI S.P.A.;
– intimata a.

avverso la sentenza n.

69/2008 della

CORTE

4

2

D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 19/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 12/03/2015 dal Consigliere
Dott. ANDREA SCALDAFERRI;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato P. DESIDERI

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha
concluso per la riunione dei ricorsi: ricorso
principale rigetto, ricorso incidentale
accoglimento.

ZANARDELLI, con delega, che si riporta;

3

Svolgimento del processo
e

La s.n.c. Eredi Caboni Loddo Faustino & c., svolgente
attività di venditrice di prodotti ittici all’interno
del mercato all’ingrosso di Cagliari, convenne in

Sassari s.p.a. ed il Comune di Cagliari, deducendo:
che la vendita dei prodotti all’interno del mercato
era regolata da norme

di

vario genere (legge

n.1487/1938 e successive, Regolamento comunale
n.157/1962 e Convenzione stipulata nel 1991 tra il
Comune e la Banca), secondo le quali i venditori erano
tenuti a trattare con chiunque venisse ammesso dalla
Direzione del mercato (assunta dal Comune) all’interno
del mercato stesso; che la Banca di Sassari, esercente
e

l’attività di cassa all’interno del mercato, non aveva
adempiuto agli obblighi -che secondo essa attrice
erano previsti a carico della banca stessa dalla
Convenzione del 1991- di segnalare alla Direzione del
mercato che alcuni operatori, effettuanti acquisti di
prodotti a credito che per Regolamento presupponevano
la disponibilità di fido bancario, erano in effetti
privi di fido, il che ne avrebbe comportato
l’immediata esclusione dagli acquisti da parte della
Direzione; né aveva segnalato alla Direzione gli

4

giudizio dinanzi al Tribunale di Cagliari la Banca di

acquirenti, rimasti scoperti oltre l’ammontare del
. fido, che erano morosi nel pagamento (alla cassa
gestita dalla Banca) delle fatture relative agli
acquisti effettuati, tantomeno aveva proceduto al

danno in tal modo subito da essa attrice (pari
all’importo dei crediti non riscossi ed a quello degli
interessi passivi indebitamente corrisposti), o in
subordine della restituzione della percentuale
indebitamente da essa versata alla Banca dall’inizio
del rapporto su ciascun corrispettivo in effetti non
percepito, doveva dunque rispondere la Banca, in
solido però con il Comune su cui grava la
responsabilità per l’ammissione al mercato degli
e

operatori al dettaglio.
I convenuti si costituirono, contestando sotto più
profili la domanda, che il Tribunale accolse solo in
parte, limitatamente cioè alla domanda subordinata di
condanna della Banca di Sassari alla restituzione in
favore della società attrice della percentuale dello
0,50% sulle somme di pertinenza di quest’ultima ma non
riscosse dal cassiere a far data dal 2 luglio 1990.
Quanto al resto, ritenne il primo giudice che non
sussistesse l’obbligo a carico della Banca, esercente

5

recupero coattivo dei crediti inadempiuti; che del

il servizio di cassa, di garantire il pagamento delle
operazioni effettuate da soggetti che, privi di fido,
non erano legati da alcun vincolo contrattuale con la
Banca stessa.

gravame proposto dalla s.n.c. Eredi Caboni Loddo
Faustino & c., sia il gravame incidentale proposto
dalla Banca di Sassari sulla restituzione dell’aggio,
con sentenza depositata il 19 febbraio 2008 e
notificata il 13 marzo successivo condannava la Banca
di Sassari esclusivamente al pagamento delle somme (C
5.671,30 oltre interessi legali) corrispondenti ai
crediti non riscossi di pertinenza della società
attrice. Riteneva la Corte distrettuale: a)che il
sistema normativa regolante il mercato ittico in
questione -con l’attribuzione alla banca che svolge il
servizio di cassa del ruolo di mandataria per
l’incasso di tutte le somme relative alle operazioni
commerciali (a credito, per contanti o con titoli di
credito) ivi eseguite dagli acquirenti, i quali per
essere ammessi alle contrattazioni debbono in ogni
caso (anche ove intendano acquistare per contanti o
con titoli di credito) disporre di fido bancario
finalizzato a tali acquisti, si regge sul controllo

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La Corte d’appello di Cagliari, accogliendo sia il

dei flussi monetari da parte della banca stessa,
tenuta a segnalare tempestivamente alla Direzione del
mercato i nominativi dei soggetti che abbiano omesso
pagamenti ovvero superato il fido, affinchè la

impedendo loro di continuare ad operare con i
venditori, ai quali è precluso rifiutare la
conclusione di un contratto con un operatore ammesso;
b)che nel caso in esame era invece accaduto che
diversi operatori autorizzati ad operare a credito
avevano superato il limite del fido omettendo il
pagamento di diverse fatture, senza che la Banca
avesse tempestivamente comunicato ciò alla Direzione
del mercato, con la conseguenza che essi non solo non
erano stati esclusi, ma avevano continuato ad operare
senza averne i requisiti; c)che l’omissione di tale
segnalazione (insieme con la mancata attivazione della
procedura di recupero delle somme) costituisce
inadempimento della banca al vincolo contrattuale
assunto con la stipula della convenzione con il
Comune, e ne giustifica quindi la condanna al
risarcimento del danno subito dall’attrice; d)che
invece la domanda di restituzione della percentuale
indebitamente versata alla ,Banca dalla attrice su

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Direzione provveda ad escluderli dalle contrattazioni

corrispettivi non riscossi non era sostenuta da prova
idonea a contrastare la circostanza che la percentuale
veniva prelevata sulle somme effettivamente incassate,
e del resto la statuizione di condanna emessa dal

bensì, genericamente, agli aggi percepiti dalla Banca
nel periodo di tempo considerato.
Avverso tale sentenza la Banca di Sassari spa

ha

proposto ricorso a questa Corte, cui resiste la s.n.c.
Eredi Caboni Loddo Faustino & c. con controricorso e
ricorso incidentale, nonchè il Comune di Cagliari con
controricorso e ricorso incidentale condizionato.
La

Banca

di

Sassari

ha

depositato

memoria

illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si

impone,

innanzitutto,

a norma delliart.335

cod.proc.civ., la riunione dei ricorsi proposti
avverso la medesima sentenza.
1. Il ricorso principale della Banca si basa su otto
motivi, corredati di relativi quesiti di diritto o
sintesi secondo le disposizioni delliart.366 bis
cod.proc.civ., vigenti al momento della pubblicazione
della sentenza impugnata. Con il primo si denuncia la
nullità della sentenza impugnata per avere la Corte di

é

8

primo giudice era riferita non a somme ben determinate

merito,

in violazione dell’art.112 cod.proc.civ.,

fondato la decisione su un fatto mai enunciato da
parte attrice, che cioè gli operatori ammessi agli
acquisti erano tutti titolari di fido e la Banca non

superamento del limite del fido stesso. La nullità
della sentenza impugnata è denunciata anche, con il
secondo motivo, sotto il profilo della violazione
degli artt.112 e 342 cod.proc.civ., perché la mancata
comunicazione da parte della Banca del superamento del
fido -che la sentenza di primo grado non aveva
considerato, essendo piuttosto fondata sul contrario
presupposto dell’assenza di rapporto bancario con gli
operatori inadempienti- non aveva costituito oggetto
di specifico motivo di appello. Con il terzo ed il
quarto motivo si denuncia, rispettivamente, il vizio
di motivazione o in subordine la violazione
dell’art.132 n.4 cod.proc.civ., perché la Corte di
merito ha fondato la decisione sui predetti fatti
motivando del tutto insufficientemente -o con
motivazione apparente- il proprio convincimento sulla
loro sussistenza. In particolare la Corte, da un lato,
ha tratto la prova della disponibilità del fido da
parte di tutti gli operatori (anche quelli acquirenti

9

aveva comunicato alla Direzione del mercato il

per contanti) dalla copia fotostatica di uno stampato
(denominato “lettera di iscrizione di nuova ditta”)
senza esaminare in alcun modo le contestazioni
espresse dalla odierna appellante in ordine al valore

documento; e d’altro lato ha del tutto omesso di
motivare in ordine alla prova dell’assunto superamento
del fido da parte degli acquirenti morosi. Con il
quinto motivo si denuncia la violazione degli artt.112
e 345 coma terzo cod.proc.civ., evidenziando che,
nonostante il documento di cui sopra fosse stato
prodotto da controparte solo in appello, peraltro
senza formulare la relativa istanza di ammissione, ed
essa ricorrente avesse specificamente eccepito in
comparsa di risposta la nullità della nuova
produzione, la Corte territoriale ha omesso di
provvedere motivatamente alla ammissione del
documento, fondando tuttavia su di esso la decisione.
Con il sesto motivo si denuncia la omessa motivazione
circa una questione in fatto decisiva, sollevata sin
dall’inizio da essa ricorrente, costituita dal
verificare, per ciascun credito inadempiuto, se
l’esistenza ed il limite del fido risultassero
documentati sul foglio d’asta come prescritto

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documentale ed alla rilevanza probatoria di tale

dall’art.8 della Convenzione. Con il settimo ed ottavo
motivo si denuncia, rispettivamente, la nullità della
sentenza per omessa pronuncia, o in subordine il vizio
di omessa motivazione, sulla questione, sollevata da

relativa all’inidoneità dei documenti prodotti in
copia fotostatica da controparte a costituire prova di
fatture a suo tempo trasmesse alla cassa gestita dalla
Banca, fatto costitutivo delle domande dell’attrice,
che rappresentava l’antecedente logico per valutare
quale parte avesse l’onere della prova dell’ulteriore
fatto allegato, costituito dal mancato pagamento dei
crediti ivi indicati.
2. Il primo, il secondo, il quarto ed il settimo
motivo, là dove denunciano la nullità della sentenza
impugnata per vizi in procedendo,

sono inammissibili.

Secondo l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite di
questa Corte (sentenza n.8077/12), che il Collegio
condivide, il riconoscere al giudice di legittimità nei casi in cui venga denunciata la nullità del
procedimento o della sentenza impugnata in relazione a
detti vizi- il potere di cognizione piena e diretta
del fatto processuale non comporta certo il venir meno
della necessità di rispettare le regole poste dal

11

essa ricorrente in primo grado e ribadita in appello,

codice di rito per la proposizione e lo svolgimento di
• qualsiasi ricorso per cassazione, ivi compreso quello
con cui si denuncino

errores in procedendo.

La

proposizione di quel motivo resta infatti soggetta

stabilite dal codice di rito, in nulla derogate
dall’estensione ai profili di fatto del potere
cognitivo della Corte. Nemmeno in quest’ipotesi viene
meno, in altri termini, l’onere per la parte di
rispettare le disposizioni contenute negli artt. 366
comma I n. 6 e 369 comma 2 n. 4 cod.proc.civ.
(disposizioni in cui si fa espressa menzione anche
degli “atti processuali”): sicché l’esame diretto
degli atti che la corte è chiamata a compiere è pur
sempre circoscritto a quegli atti ed a quei documenti
che la parte abbia, da un lato, specificamente
indicato (con l’evidenziazione tanto del loro
contenuto, trascritto o riassunto nei suoi esatti
termini, quanto della loro collocazione nei fascicoli
di causa), dall’altro specificamente allegato al
ricorso. Ciò posto, va osservato come nella specie
facciano difetto entrambi i presupposti, dal momento
che alla generica indicazione del contenuto degli atti
processuali (atto di citazione e difese di parte

:

12

alle regole di ammissibilità e di procedibilità

convenuta in primo grado, sentenza di primo grado,
• atto di appello) sui quali si basano i suddetti
motivi, si accompagna (oltre alla omessa indicazione
circa la collocazione) la omessa allegazione di tali

dunque tenersi conto ai fini della decisione.
2.1. Meritano invece accoglimento le censure espresse
nel terzo e nel quinto motivo, esaminabili
congiuntamente in quanto connesse.
Va al riguardo preliminarmente osservato come il
percorso logico -invero di non agevole
individuazione- seguito dalla Corte distrettuale
nell’accertamento in fatto relativo alla violazione
,
degli obblighi della Banca appaia essenzialmente
basato su due statuizioni. Che hanno ad oggetto,
rispettivamente, il fatto che tutti gli operatori
(anche gli acquirenti per contanti o con titoli di
credito) ammessi alle contrattazioni nel mercato
fossero muniti di fido bancario finalizzato agli
acquisti del pesce (con ciò implicitamente rendendo
irrilevanti gli argomenti in diritto esposti nella
sentenza di primo grado, basati su un presupposto in
fatto di segno opposto); ed il fatto che taluni di
essi avessero superato il limite del fido concesso

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documenti al ricorso. Delle relative censure non può

loro senza che la Banca ne desse comunicazione alla
Direzione del mercato.
Tali statuizioni, tuttavia, non resistono alle censure
espresse nei due motivi in esame.

generico riferimento al contenuto di un documento,
denominato dalla appellante che lo aveva prodotto
“copia lettera di iscrizione nuova ditta”, e definito
in sentenza come “richiesta di ammissione”.
Riferimento che risulta non accompagnato da alcuna
precisazione circa: a)l’ammissibilità, alla stregua
dell’art.345 comma 3 cod.proc.civ.
applicabile

ratione

temporis),

di

(nel testo
nuova

tale

produzione documentale in appello, peraltro contestata
dalla Banca appellata; b)l’efficacia probatoria
parimenti contestata- di tale documento, in relazione
alla prova della sua provenienza ed al suo effettivo
contenuto; c)il collegamento tra tale contenuto e la
disposizione dell’art.18 del Regolamento comunale
richiamata in sentenza, secondo la quale solo gli
acquirenti a credito dovessero munirsi del fido
bancario. Sotto il primo profilo, l’illegittimità
dell’utilizzo del documento ai fini della decisione
deriva dalla violazione della norma codicistica sopra

14

La prima statuizione risulta infatti basata su un

richiamata, costantemente interpretata da questa Corte
(cfr.Sez.5 n.21980/09; Sez•3 n.19608/13; Sez.1
n.16745/14) nel senso che essa impone al giudice del
gravame che ritenga di utilizzare la nuova produzione

indispensabilità della stessa: ciò che nella specie la
Corte distrettuale ha del tutto omesso. A tale
assorbente profilo di illegittimità va, per
completezza,

aggiunta

la

assoluta

carenza

di

motivazione in ordine alla efficacia probatoria del
contenuto di tale documento, tenendo anche conto che contrariamente

a

quanto

sostiene

la

odierna

controricorrente s.11.L. Eredi Caboni Loddo Faustinoesso non figura affatto, nella motivazione della
sentenza, come meramente confermativo del disposto
normativa regolamentare, che del resto ha una diversa
estensione (cfr. sopra).
Quanto poi alla seconda statuizione, secondo la quale
alcuni operatori ammessi agli acquisti a credito
avrebbero superato il fido concesso loro, essa si
mostra priva di qualsivoglia sostegno motivazionale,
essendo sostenuta dalla semplice asserzione “è
accaduto che”.

15

documentale di motivare espressamente in ordine alla

AVtit/

2.2. Del pari meramente assertiva si mostra la
motivazione nella parte (censurata con l’ottavo
motivo) in cui ha liquidato il danno causato dalla
Banca (crediti non riscossi) in misura pari alla

riferimento generico all’elenco “delle fatture
prodotte e consegnate alla parte appellata” (la Banca)
“dalla Direzione del mercato”. Anche qui manca ogni
riferimento alla prova di tale trasmissione, tanto più
necessaria considerando che, come risulta dal passo
della sentenza di primo grado trascritto in ricorso
(non contestato specificamente nel controricorso), il
Tribunale ne aveva rilevato la mancanza, recependo la
contestazione espressa dalla Banca in comparsa di
risposta di primo grado e ribadita in appello
(cfr.passi trascritti in ricorso, non contestati
specificamente in controricorso). Manca inoltre, in
tale motivazione, ogni considerazione in ordine alla
questione -pur discussa dalle parti in appello- della
individuazione della parte onerata dell’onere della
prova della mancata riscossione, integrante il danno
liquidato.

16

“somma totale delle fatture prodotte in causa” facendo

2.3. Pertanto, in accoglimento per quanto di ragione
. del terzo, quinto e ottavo motivo (assorbito il
sesto), la sentenza impugnata è cassata.
3. Il ricorso incidentale proposto dalla s.n.c. Eredi

con il quale si denuncia l’omessa motivazione, è
inammissibile, a norma dell’art.366 bis cod.civ. la
cui applicazione si impone ratione temporis essendo la
sentenza impugnata stata depositata nel periodo di
vigenza della norma. La quale, come assolutamente
incontroverso nella giurisprudenza decisamente
maggioritaria di questa Corte regolatrice – da cui,
senza alcuna motivazione, totalmente prescinde la
– difesa della ricorrente incidentale-, impone, nel caso
in cui si muova alla sentenza impugnata censura sotto
il profilo della esistenza, in questa, di un vizio di
motivazione, che la illustrazione di ciascun motivo
contenga, a pena di inammissibilità, la chiara
indicazione del fatto controverso in relazione al
quale la motivazione si assume omessa o
contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la
dedotta insufficienza della motivazione la rende
inidonea a giustificare la decisione. La relativa
censura deve cioè contenere un momento di sintesi

17

Caboni Loddo Faustino & c., affidato ad unico motivo

(omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva
puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare
incertezze in sede di formulazione del ricorso e di
valutazione della sua ammissibilità (tra le

2011, specie in motivazione). Momento di sintesi che
nella specie risulta totalmente omesso, con la
conseguente inammissibilità, prescritta dalla norma
stessa, dell’unico motivo di ricorso incidentale.
4.

Resta assorbito in tale pronuncia il ricorso

incidentale condizionato del Comune di Cagliari
diretto alla condanna della Banca di Sassari a
manlevarlo

da

ogni

conseguenza

pregiudizievole

derivante dall’eventuale accoglimento della domanda
v

della s.n.c. Eredi Caboni Loddo Faustino & c.

nei

suoi confronti.
5. La causa deve quindi essere rinviata, per un nuovo
esame, alla Corte d’appello di Cagliari in diversa
composizione, che regolerà anche le spese di questo
giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso
principale,

dichiara

inammissibile

ricorso

il

incidentale della s.n.c. Eredi Caboni Loddo Faustino &

18

tantissime, in termini, ad esempio, Cass. 31 agosto

c., assorbito l’incidentale condizionato del Comune di
Cagliari; cassa la sentenza impugnata e rinvia la
causa alla Corte d’appello di Cagliari in diversa
composizione, anche per le spese di questo giudizio di

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
sezione prima civile della Corte di Cassazione, il 12

cassazione.

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