Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12982 del 14/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 14/06/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 14/06/2011), n.12982

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ENAV S.P.A., (già Ente Nazionale di Assistenza al Volo), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

roma, via a. gramsci 54, presso lo studio dell’avvocato ZELA MARINA,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato VITALI DANILO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

A.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AGRI 1,

presso lo studio dell’avvocato NAPPI PASQUALE, che lo rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 408/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 14/06/2006 r.g.n. 600/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO ZAPPIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Milano, depositato in data 9.12.2003, A.D., dipendente dell’ENAV s.p.a.

(già Ente Nazionale di Assistenza al Volo) con la qualifica di Controllore del Traffico Aereo, in servizio presso il Centro di Assistenza al Volo di (OMISSIS), premesso che dal 1 gennaio 1998 aveva svolto presso il CAV (Centro Assistenza Volo) di (OMISSIS) mansioni riconducibili alla categoria di Quadro, e premesso che l’ENAV gli aveva riconosciuto la qualifica suddetta con provvedimento 36/02 dell’8.3.2002, successivamente annullato, chiedeva che venisse dichiarato il suo diritto all’inquadramento nella qualifica suddetta a decorrere dal 1 gennaio 1998 o, comunque, dal marzo 2002, con condanna della società datoriale alla corresponsione delle differenze retributive sino all’11.2.2003, data in cui era stato effettivamente inquadrato nella categoria reclamata.

Con sentenza n. 838 in data 11.3 / 17.3.2004 il Tribunale adito rigettava la domanda.

Avverso tale sentenza proponeva appello l’ A. lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo l’accoglimento delle domande proposte con il ricorso introduttivo.

La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 17.5.2005 / 14.6.2006, in parziale accoglimento del gravame, dichiarava il diritto del lavoratore all’inquadramento nella categoria “quadro” a far tempo dall’8.9.2002, e cioè dal sesto mese successivo all’8.3.2002, con condanna di controparte al pagamento delle reclamate differenze retributive.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione l’ENAV s.p.a.

con un motivo di impugnazione.

Resiste con controricorso il lavoratore intimato.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

Col predetto motivo di ricorso la società ricorrente lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; in specie, sulla revoca della disposizione organizzativa interna n. 36/02 e sul conseguente annullamento della nomina a quadro dell’ A..

In particolare rileva la ricorrente che la nomina in questione era stata effettuata sulla base della disposizione organizzativa interna 36/02 dell’8.3.2002, adottata dall’Amministratore Delegato in carica il giorno prima della cessazione dall’ufficio, successivamente sospesa e quindi annullata in vista della completa e radicale riorganizzazione dello scalo di (OMISSIS), giunta a compimento col provvedimento dell’11.2.2003 con il quale i Capi Sala Operativa di (OMISSIS), fra cui il ricorrente, erano stati inquadrati nella predetta categoria di “quadro”. E pertanto, coerentemente alle previsioni di cui all’art. 27 del contratto collettivo di settore, la categoria suddetta era stata attribuita esclusivamente in ragione della riqualificazione del centro aeroportuale cui era assegnato il ricorrente, avvenuta solo con il predetto provvedimento dell’11.2.2003.

D’altronde la precedente disposizione organizzativa dell’8.3.2002 costituiva un semplice atto interno, “congelato” prima che fosse pervenuto alla conoscenza del ricorrente, e dunque revocabile.

Il ricorso non è fondato.

Devesi sul punto evidenziare che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento e di dare adeguata contezza dell’iter logico – argomentativo seguito per giungere ad una determinata conclusione. Ne consegue che il preteso vizio della motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della stessa, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, ovvero quando esista insanabile contrasto fra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione (Cass. sez. 1^, 26.1.2007 n. 1754; Cass. sez. 1^, 21.8.2006 n. 18214;

Cass. sez. lav., 20.4.2006 n. 9234; Cass. sez. trib., 1.7.2003 n. 10330; Cass. sez. lav., 9.3.2002 n. 3161; Cass. sez. 3^, 15.4.2000 n. 4916).

In altri termini, il controllo di logicità del giudizio di fatto – consentito al giudice di legittimità – non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata: invero una revisione siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità i quale deve limitarsi a verificare se siano stati dal ricorrente denunciati specificamente – ed esistano effettivamente – vizi (quali, nel caso di specie, la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione) che, per quanto si è detto, siano deducibili in sede di legittimità.

Orbene nel caso di specie la Corte territoriale, dopo aver richiamato il principio affermato nella sentenza di primo grado secondo cui, in buona sostanza, il diritto dell’inquadramento del lavoratore nella categoria reclamata derivava dall’importanza e dalle dimensioni della struttura nella quale lo stesso si trovava ad operare, e che richiedevano più ampie capacità professionali, ha rilevato che l’importanza del CAV – Centro Assistenza Volo – di (OMISSIS) trovava il proprio fondamento su un riscontro documentale che non poteva non essere tenuto in considerazione, avendo la Disposizione Organizzativa 36/02 dell’8.3.2002 evidenziato la riacquistata importanza del CAV di (OMISSIS). Di conseguenza, una volta accertato che sussistevano le caratteristiche per ricondurre le mansioni svolte dal lavoratore a quelle proprie della qualifica di quadro rivendicata, il successivo annullamento della nomina nell’ottica di una riconsiderazione della riorganizzazione del modello funzionale della società, non poteva in alcun modo refluire sull’intervenuto riconoscimento delle mansioni superiori, ricollegabili all’accertata maggiore importanza dello scalo in questione.

E pertanto, dal momento che il giudice di merito ha illustrato le ragioni che rendevano pienamente contezza del proprio convincimento esplicitando l’iter motivazionale attraverso cui lo stesso era pervenuto alla valutazione delle risultanze probatorie poste a fondamento della propria decisione, resta escluso il controllo sollecitato in questa sede di legittimità.

In conclusione, il motivo si risolve in parte qua in un’inammissibile istanza di riesame della valutazione del giudice d’appello, fondata su tesi contrapposta al convincimento da esso espresso, e pertanto non può trovare ingresso (Cass. sez. lav., 28.1.2008 n. 1759).

Nè alcun rilievo può assumere la circostanza che solo col provvedimento dell’11.2.2003 fosse pervenuto a conclusione il processo di riorganizzazione aziendale, avendo in realtà la società già in precedenza riconosciuto con la disposizione organizzativa 36/02 dell’8.3.2002, se pur il suddetto processo di riorganizzazione non fosse giunto a compimento, la riacquistata importanza del CAV di (OMISSIS), qualificandolo terzo aeroporto italiano, dopo (OMISSIS), e procedendo alla nomina a “quadro” dei Capi Sala Operativa.

Da rilevare altresì che l’assunto di parte ricorrente secondo cui tale disposizione organizzativa costituirebbe mero atto interno si appalesa non condivisibile ove si osservi che la stessa, in quanto atto giuridico in senso stretto proveniente dall’Amministratore Delegato, produceva i suoi effetti nel momento in cui era stata emanata.

Infine, nessuna incidenza sull’esito del presente giudizio può assumere la circostanza che la suddetta disposizione organizzativa fosse stata successivamente sospesa e poi revocata, avuto riguardo alla conducente valenza ricognitiva di una determinata situazione di fatto insita nel riconoscimento, operato con tale disposizione, del centro aeroportuale di (OMISSIS) quale scalo di maggiore importanza; e pertanto la revoca della disposizione suddetta non interferisce sull’esito del giudizio, nel quale assume rilevanza solo la circostanza dell’effettivo svolgimento da parte dell’interessato delle mansioni riconducibili alla qualifica rivendicata, svolgimento del quale la Corte di merito ha dato ampia contezza evidenziando – per come detto – l’avvenuto riconoscimento, sin dall’8.3.2002, della complessità della struttura del CAV di (OMISSIS) cui il ricorrente era assegnato.

E la valutazione operata dalla Corte di merito, in quanto sorretta da motivazione adeguata e rispettosa dei criteri legali di ermeneutica contrattuale in ordine alla disciplina in tema di inquadramento del personale, non è censurabile in sede di legittimità.

Il ricorso proposto non può pertanto trovare accoglimento.

A tale pronuncia segue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo. Deve essere autorizzata la distrazione delle spese suddette, in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 21,00 oltre Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;

autorizza la distrazione delle spese, come sopra liquidate, in favore dell’avv. Pasquale Nappi, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2011

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