Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12982 del 09/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12982 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA

ORDINANZA
sul ricorso 23789-2012 proposto da:
BOSIO ERNESTO BSRST50E12B6060) BANO GIOVANNA
(BNAGNN52H52D491M) elettivamente domiciliati in ROMA, C.SO
VITTORIO EMANUELE II 229, presso lo studio dell’avvocato
RAFFAELE BONFIGLIO, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato FUGAZZOLA FRANCESCO giusta procura a margine
del ricorso;
– ricorrenti contro
BOSIO MARCO, BOSIO DIVO;
– intimati avverso la sentenza n. 307/2012 della CORTE D’APPELLO di
BRESCIA del 22/02/2012, depositata il 07/03/2012;

Data pubblicazione: 09/06/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA
CARLUCCIO;
udito l’Avvocato Raffaele Benfiglio difensore dei ricorrenti che si

riporta agli scritti.

Ric. 2012 n. 23789 sez. M3 – ud. 07-05-2014
-2-

RITENUTO
che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui
agli artt. 376 e 380-bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione;
che la relazione ha il seguente contenuto:
<<1. Ai fini che ancora rilevano nel presente processo, Teresa Invernizzi convenne in giudizio il figlio Ernesto Bosio (nudo proprietario parte dell'immobile di cui era usufruttuaria, da questi occupata a titolo di comodato gratuito, e l'indennità di occupazione a partire dal momento della richiesta di rilascio. Il Tribunale di Crema accolse la domanda, condannò al rilascio e determinò l'indennità in euro 200,00 mensili sino al rilascio. La Corte di appello di Brescia, pronunciando sull'impugnazione proposta dai soccombenti nei confronti di Marco Bosio e Divo Bosio, nella qualità di eredi di Teresa Invernizzi — preso atto del sopravvenuto decesso della usufruttuaria — revocò la condanna al rilascio dell'immobile e, confermando l'occupazione illegittima, confermò l'importo dell'indennizzo mensile da corrispondere dalla richiesta di restituzione sino alla estinzione dell'usufrutto (sentenza del 7 marzo 2012). 2. Avverso la suddetta sentenza, Ernesto Bosio e Giovanna Bano propongono ricorso con due motivi. Marco Bosio e Divo Bosio, nella qualità di eredi di Teresa Invernizzi, ritualmente intimati, non si difendono. E' applicabile ratione temporis la legge 18 giugno 2009, n. 69. Proposta di decisione 1. I ricorrenti deducono violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. (primo motivo) e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione (secondo motivo. Sul presupposto che la domanda di rilascio proposta era stata rivolta, e accolta dal primo giudice, rispetto ad una parte dell'immobile (mapp. dell'immobile) e la nuora Giovanna Bano, chiedendo il rilascio della 399-441) non occupata dai resistenti e attuali ricorrenti, ma dalla stessa usufruttuaria, e che di tale "errore" era stata investito il secondo giudice con il quarto motivo di appello, deducono omessa pronuncia su tale censura per avere il giudice di secondo grado ritenuto irrilevante l'inesatta individuazione dell'immobile da rilasciare (di cui al quarto motivo di appello) per mancanza di interesse, dopo che il diritto di lamentano vizi motivazionali rispetto alla determinazione del quantum dell'indennità, per essere stato determinato senza che fosse stato correttamente individuato dal giudice l'immobile occupato di cui era stato chiesto il rilascio. 2. I motivi, strettamente connessi, sono per un verso inammissibili, per un verso infondati. 2.1. Il primo sembra prospettare un errore revocatorio, nella parte in cui ipotizza che la Corte di merito abbia deciso presupponendo che la domanda di rilascio riguardasse un immobile occupato dai resistenti, mentre invece risulterebbe dagli atti processuali che la domanda era rivolta verso un immobile non occupato dai resistenti, ma dalla stessa attrice. Peraltro, dalla sentenza emerge chiaramente che attrice e convenuti abitavano un unico stabile, del quale era nudo proprietario il figlio e usufruttuaria la madre, parte del quale era stato concesso in comodato gratuito al figlio e per il quale la madre aveva chiesto la restituzione e l'indennizzo, a partire dal momento in cui la stessa si era trasferita altrove. D'altra parte, i convenuti, e attuali ricorrenti, non negano di aver occupato una parte dell'immobile di cui era usufruttuaria la madre, ma deducono solo che, secondo i mappali catastali indicati nell'atto di citazione, la parte di immobile chiesta in rilascio non corrispondeva a quella effettivamente da loro occupata. usufrutto si era estinto (primo motivo); sotto diverso e connesso profilo 2.2. Né tale eventuale difettosa individuazione della parte dell'immobile occupata può essere decisiva rispetto all'individuazione del quantum dell'indennizzo (secondo motivo). Infatti, la sentenza impugnata ha motivato sul quantum, confermando la decisione del primo giudice, sulla base di una chiara valutazione equitativa, facendo riferimento alla tipologia dell'immobile e alla sua localizzazione. che la suddetta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite. CONSIDERATO che il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le argomentazioni e le conclusioni in diritto della relazione; che i rilievi mossi dai ricorrenti non sono idonei ad inficiare le argomentazioni della relazione; che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato; che, non avendo gli intimati svolto attività difensiva, non sussistono le condizioni per la pronuncia in ordine alle spese processuali. P.Q.M. LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3, il 7 maggio 2012. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato>>;

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