Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12981 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 30/06/2020), n.12981

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9492/2019 R.G. proposto da:

A.L., rappresentato e difeso dall’Avv. Daniela Migliaccio;

– ricorrente –

contro

Avv. P.F., rappresentata e difesa da sè stessa e

dall’Avv. Ugo Torsi;

– controricorrente –

e contro

Amissima Assicurazioni S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv.

Francesco Napolitano;

– controricorrente –

e contro

Avv. Ar.Ma.Ro.;

– intimata –

per il regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di

Napoli Nord n. 112/2018, depositata il 19 febbraio 2019;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 23 gennaio 2020 dal Consigliere Emilio Iannello.

lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Tommaso Basile che chiede il rigetto

del ricorso.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Napoli Nord, pronunciando nella controversia promossa da A.L. nei confronti delle avvocatesse P.F. e Ar.Ma.Ro., nel contraddittorio anche della Amissima Assicurazioni S.p.A., chiamata in garanzia dall’Avv. P., per il risarcimento del danno subito a causa della asseritamente negligente prestazione professionale resa nei giudizi promossi innanzi al Tribunale di Avellino, sezione lavoro, per impugnativa di licenziamento, in accoglimento dell’eccezione tempestivamente proposta dalle convenute e dalla chiamata in causa, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio (in favore del Tribunale di Avellino).

2. A.L. ha proposto regolamento di competenza affidato a tre motivi, cui resistono, depositando scritti difensivi, l’Avv. P.F. e l’Amissima Assicurazioni S.p.A..

3. Dovendo il procedimento trattarsi ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., è stata fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all’esito del loro deposito ne è stata fatta notificazione unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale.

Il P.M. ha concluso per il rigetto del ricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-ter c.p.c., comma 2.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 38 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 18 c.p.c., sul rilievo che l’eccezione di incompetenza era stata formulata in modo incompleto, per non essere stata, la competenza del giudice adito, contestata anche in riferimento al domicilio delle convenute.

2. Con il secondo motivo egli denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 38 c.p.c., comma 2, in relazione al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 33, comma 2, lett. u), e art. 66-bis, (c.d. Codice consumo), sul rilievo dell’incompletezza, sotto altro profilo, della detta eccezione, poichè non riferita a tutti i concorrenti fori del consumatore e, segnatamente, a quello del domicilio.

Sostiene che, in base al combinato disposto delle due summenzionate norme, i fori del consumatore sono tre, speciali, alternativamente concorrenti e tutti derogabili solo a seguito di espressa trattativa, e cioè: quello della residenza del consumatore, quello del domicilio del consumatore e quello del domicilio eletto in contratto.

Deduce che, nel caso di specie, l’eccezione manca di considerare il secondo di tali fori alternativi, in relazione al quale – assume – avrebbe dovuto essere indicato come competente per territorio il Tribunale di Pavia.

Rileva infatti che, al momento della proposizione della domanda, egli era solo formalmente residente in (OMISSIS), come dichiarato nell’atto di citazione, ma il domicilio era in (OMISSIS) e che ciò risulterebbe: a) dal carteggio intercorso tra gli avvocati, anteriormente alla instaurazione del giudizio; b) dalle stesse difese dell’Avv. P. e della compagnia di assicurazioni che, per contrastare la richiesta di risarcimento del danno da perdita di chance, avevano dedotto che l’ A. lavorava nel Nord Italia.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, infine, violazione e falsa applicazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, artt. 4 e 5, in relazione all’art. 91 c.p.c., comma 1, per avere il giudice a quo liquidato le spese poste a suo carico postulando un valore della causa pari a Euro 650.000, anzichè indeterminabile, e per avere, inoltre, ritenuto di dover riconoscere un compenso anche per la fase decisoria, sebbene nel caso di specie la decisione sulla competenza fosse intervenuta in prima udienza, senza provocare il contraddittorio sulla questione: ciò in violazione del D.M. cit., art. 1, secondo i(quale l’importo delle spese deve sempre essere commisurato all’opera effettivamente prestata.

4. Va preliminarmente respinta l’eccezione, sollevata dalla Amissima nel proprio controricorso, di inammissibilità dell’istanza di regolamento per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3.

L’istanza invero contiene una adeguata esposizione dei fatti di causa consentendo di comprendere dal diretto suo esame quali siano i fatti rilevanti ai fini dell’inquadramento delle varie questioni poste.

5. Il secondo motivo, di rilievo preliminare, è inammissibile.

Il ricorrente non ha motivo di dolersi della asserita violazione del foro esclusivo del consumatore, dal momento che è stato lui stesso a legittimamente derogarvi promuovendo la causa risarcitoria davanti al Tribunale di Napoli Nord, foro diverso sia da quello di sua residenza, sia da quello (secondo quanto dallo stesso istante dedotto) del suo domicilio, non constando nemmeno l’esistenza di un domicilio elettivo (per tale potendosi intendere, come incontestatamente rilevato nel provvedimento impugnato, solo quello eletto all’atto della conclusione del contratto di opera professionale e non quello successivamente eletto nell’atto introduttivo del giudizio: v. Cass. 17/05/2011, n. 10832; 12/01/2015, n. 181).

Questa Corte ha in argomento già avuto modo di chiarire che, in tema di foro del consumatore, la nullità della relativa clausola derogatoria non è rilevante se l’iniziativa dell’azione giudiziale è presa dal consumatore, che si fa attore in giudizio e non si avvale del foro a lui riferibile nella detta qualità, cioè del foro della sua residenza o domicilio elettivo e, quindi, tale nullità non potrà essere rilevata dalla controparte, a cui vantaggio non opera, nè d’ufficio dal giudice, mentre, se il consumatore è convenuto di fronte ad un foro diverso da quello della sua residenza o del suo domicilio elettivo, il potere di eccepire la violazione della regola della competenza correlata a detto foro è esercitabile non solo da lui, se costituito, ma anche d’ufficio dal giudice nel caso in cui non lo sia (Cass. 13/04/2012, n. 5933).

Conseguentemente è stato anche affermato che qualora l’iniziativa dell’azione giudiziale sia presa dal consumatore, che si fa attore in giudizio, ed egli non si avvalga del foro a lui riferibile nella detta qualità, cioè del foro della sua residenza o domicilio elettivo, la violazione della regola del detto foro non è rilevabile nè dalla controparte, a cui vantaggio non opera, nè d’ufficio dal giudice, qualora il giudice adito abbia declinato la competenza sull’eccezione di incompetenza territoriale sollevata con invocazione dei fori ordinari da parte del convenuto e la causa sia stata riassunta davanti al giudice indicato competente secondo di essi, nemmeno a quest’ultimo è dato il potere di rilevare che rispetto alla controversia operava il foro del consumatore. Ne consegue che l’ordinanza con cui egli elevi conflitto ai sensi dell’art. 45 c.p.c., invocando l’operatività di quel foro dev’essere dichiarata inammissibile (Cass. 19/06/2014, n. 13944).

La fattispecie in esame prospetta, rispetto ai casi esaminati nei detti precedenti, una peculiarità inedita; accade infatti che: a) è il consumatore ad agire in giudizio ma il foro da lui scelto è, pacificamente, diverso da quelli dei quali egli avrebbe potuto avvalersi per detta qualità; b) il giudice adito declina la propria competenza per territorio in favore di un foro che, per ventura, coincide con uno dei possibili fori del consumatore (tribunale del luogo di residenza); c) con il regolamento di competenza non viene contestato, come s’è detto, il rilievo contenuto nell’ordinanza secondo cui il Tribunale di Napoli Nord non può considerarsi foro del consumatore sub specie di “domicilio eletto”, trattandosi di elezione operata non all’atto della conclusione del contratto d’opera ma nell’atto introduttivo del giudizio; d) l’istante piuttosto si duole di tale declinatoria perchè non contempla altro possibile alternativo foro del consumatore (quello, in tesi, ricavabile dal D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 66, identificato con il tribunale del luogo del domicilio del consumatore), che però non sarebbe nemmeno quello da lui inizialmente scelto (ossia il Tribunale di Napoli Nord), ma il Tribunale di Pavia.

Una siffatta doglianza è però inammissibile, per le ragioni appena esposte.

Una volta dichiarata l’incompetenza da parte del giudice adito, infatti, l’attore, bensì soccombente sotto tale profilo, non può invocare per contrastare tale decisione le norme in tema di foro del consumatore, avendovi egli stesso derogato.

Tanto meno può tale doglianza prospettare per impugnare un provvedimento che attribuisce la competenza ad uno dei fori del consumatore (tribunale del luogo di residenza), mettendo conto peraltro rammentare che, secondo principio altrettanto consolidato nella giurisprudenza di legittimità, il principio della necessità di contestazione di tutti i fori alternativamente concorrenti non opera in presenza di un foro esclusivo, qual è quello per legge previsto in materia di controversie tra consumatore e professionista (Cass. 08/02/2005, n. 2543).

Esclusa dunque la rilevanza, nella fattispecie, della disciplina consumeristica, poichè legittimamente derogata dallo stesso attore (odierno istante), tornano in rilievo le regole ordinarie in tema di rilievo della incompetenza per territorio derogabile, invocate a fondamento del primo motivo al cui scrutinio occorre pertanto passare.

6. Detto motivo è fondato.

E’ noto che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, “in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all’art. 38 c.p.c., comma 1, (…) comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l’incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18,19 e 20 c.p.c., (e, nel caso di cumulo soggettivo, ai sensi dell’art. 33 c.p.c., in relazione a tutti i convenuti), indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l’eccezione, il giudice possa rilevare d’ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato. Vertendosi in tema di eccezione di rito ed in senso stretto, l’attività di formulazione dell’eccezione richiede un’attività argomentativa esplicita sotto entrambi gli indicati profili” (Cass. 04/08/2011, n. 17020; cfr. ex multis anche Cass. 27/10/2016, n. 21769).

In tal senso è stato in particolare evidenziato che, allorquando nelle controversie in materia di obbligazioni sia convenuta una persona fisica, la contestazione della sussistenza del foro del giudice adito e la conseguente necessaria indicazione del giudice competente devono essere svolte con riferimento (oltre che ai fori speciali concorrenti, di cui all’art. 20 c.p.c.), ad entrambi i fori generali di cui all’art. 18, cioè sia con riguardo alla residenza sia al domicilio, poichè quest’ultimo ha consistenza di criterio di collegamento autonomo rispetto a quello della residenza (v. ex aliis Cass. 10/09/2018, n. 21941; 14/03/2018, n. 6380; 21/12/2010, n. 25891; 22/11/2007, n. 24277).

Nel caso in esame l’eccezione è stata sollevata in modo incompleto, non essendo stata contestata l’esistenza, nell’ambito territoriale rientrante nella competenza del Tribunale di Napoli Nord, del domicilio di entrambi i convenuti.

Non può in senso contrario essere avallata la tesi dei controricorrenti secondo cui la contestazione della incompetenza territoriale del giudice adito, anche con riferimento al criterio alternativo rappresentato dal domicilio dei convenuti, dovrebbe trarsi dal riferimento allo studio del professionista quale luogo dove è sorta l’obbligazione contrattuale, essendo evidente che tale riferimento è per l’appunto collegato ad altro criterio alternativo, quello del luogo ove è sorta la obbligazione (forum contractus) ex art. 20 c.p.c..

Non è, invece, illustrata nè può dirsi autoevidente l’idoneità di tale incidentale riferimento a dimostrare l’incompetenza territoriale del tribunale adito anche con riferimento all’alternativo criterio del domicilio del convenuto ex art. 18 c.p.c., tanto più essendo questo da riferire, come detto, ad entrambi i convenuti; in base al principio surricordato, sarebbe stata necessaria al riguardo un’attività argomentativa esplicita, e non essere affidata la relativa valutazione, come sembra postulare nella propria memoria parte resistente, a un indiretto ragionamento deduttivo da compiersi, da parte del giudice, sostanzialmente ex officio, sulla base di elementi ricavabili dal corpo della comparsa di costituzione (elementi che peraltro sarebbero riferibili solo ad uno dei convenuti, l’Avv. P.).

7. L’incompletezza dell’eccezione ha pertanto comportato il radicamento della competenza del Tribunale adito, in relazione al criterio non contestato.

Deve pertanto affermarsi la competenza per territorio del Tribunale di Napoli Nord, avanti al quale dovrà essere riassunta la causa.

8. La caducazione del provvedimento impugnato, comporta ovviamente l’assorbimento del terzo motivo di ricorso.

9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, sulla base del detto D.M., art. 5, comma 5, secondo cui “Qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l’applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile”.

Invero, essendo il processo sul regolamento di competenza un processo su una questione, quella di competenza o di sospensione, e che, dunque, non riguarda la controversia nella sua interezza, non appare giustificato fare riferimento al valore di essa secondo i criteri indicati dal cit. art. 5, comma 1, e, pertanto, l’ipotesi del giudizio di regolamento di competenza si presta ad essere ricondotta al suddetto cit. art. 5, comma 5, (v. in tal senso, ex aliis Cass. 14/01/2020, n. 504; 23/10/2015, n. 21672; 25/02/2015, n. 3881; 29/01/2015, n. 1706).

PQM

dichiara la competenza del Tribunale di Napoli Nord, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge.

Condanna gli intimati al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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