Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12981 del 27/05/2010

Cassazione civile sez. III, 27/05/2010, (ud. 19/04/2010, dep. 27/05/2010), n.12981

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

GRANDE ARMERIA BERGAMASCA S.R.L. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, Sig.ra G.M.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA GRAZIOLI 5, presso lo

studio dell’avvocato TONACHELLA AMEDEO, rappresentata e difesa

dall’avvocato COPPOLA VINCENZO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DEL DEMANIO, in persona del suo legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso gli Uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

e contro

V.V.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 511/2005 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

SEZIONE PRIMA CIVILE, emessa il 18/05/2005, depositata il 11/06/2005

R.G.N. 15 3/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2010 dal Consigliere Dott. LANZILLO Raffaella;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La s.r.l. Grande Armeria Bergamasca (d’ora in avanti GAB) ha notificato a V.V.S. D.I. n. 393 del 2002 del Tribunale di Bergamo, recante condanna al pagamento di Euro 6.197,48 quale canone di affitto di un azienda avente ad oggetto la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

L’ingiunto ha proposto opposizione, assumendo di avere sospeso il pagamento dei canoni per il fatto che l’Agenzia del Demanio di Bergamo gli aveva contestato l’utilizzazione senza titolo del terreno demaniale, su cui l’azienda veniva esercitata, e aveva chiesto un compenso per l’occupazione.

L’opponente ha eccepito la nullita’ del contratto di affitto di azienda per impossibilita’ dell’oggetto ed ha chiesto comunque, in via riconvenzionale, la risoluzione per inadempimento della locatrice.

Quest’ultima ha resistito alle domande, chiedendo il pagamento di ulteriori canoni, scaduti dal giugno 2002 in avanti.

Nel corso del giudizio il Tribunale ha disposto il mutamento del rito, ai sensi dell’art. 447 bis c.p.c., e la chiamata in causa dell’Agenzia del Demanio di Bergamo, a cui ha provveduto l’opponente.

L’Agenzia si e’ costituita, eccependo la propria estraneita’ al rapporto controverso e comunque l’illegittimita’ dell’occupazione del suolo demaniale, chiedendo la condanna della GAB a corrisponderle i canoni di locazione del bene demaniale.

Con sentenza 27/29 giugno 2004 il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda dell’Agenzia del Demanio; ha respinto l’opposizione dell’affittuario al decreto ingiuntivo ed ha condannato quest’ultimo a pagare a GAB le ulteriori rate di canone scadute.

L’opponente ha proposto appello, a cui ha resistito GAB, mentre l’Agenzia del Demanio si e’ costituita senza formulare domande.

Con sentenza 18 maggio – 11 giugno 2005 n. 511 la Corte di appello di Brescia, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato risolto per inadempimento di GAB il contratto di affitto, respingendo ogni domanda della locatrice, che ha condannato al pagamento delle spese dell’intero giudizio. Ha compensato le spese nei confronti dell’Agenzia del Demanio.

Con atto notificato il 10 e 15 maggio 2006, la GAB propone tre motivi di ricorso per Cassazione.

Resiste l’Agenzia del Demanio con controricorso.

Il V.V. non ha depositato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Va preliminarmente rilevato che il ricorso e’ stato irritualmente notificato all’Agenzia del Demanio presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, anziche’ presso l’Avvocatura generale in Roma (cfr.

Cass. civ. S.U. 6 febbraio 2008 n. 1275; Cass. civ. 30 giugno 2006 n. 15062).

Non occorre tuttavia disporre la rinnovazione della notificazione in quanto l’Agenzia si e’ ritualmente costituita, sanando il vizio (Cass. civ. 13 febbraio 2003 n. 2148).

2.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 447 bis c.p.c., dell’art. 433 c.p.c. e segg., degli artt. 325 e 330 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha respinto l’eccezione di inammissibilita’ dell’appello, proposta da essa appellata e fondata sul fatto che l’atto di appello, proposto con ricorso e non con atto di citazione, e’ stato notificato tardivamente, oltre il termine di cui all’art. 325 c.p.c..

Assume che, essendo stato il giudizio di primo grado promosso con atto di citazione, il Tribunale – allorche’ ha disposto il mutamento del rito – avrebbe dovuto rimettere la causa al Presidente del Tribunale medesimo, perche’ la assegnasse al giudice competente per il rito speciale, anziche’ trattenerla egli stesso, proseguendone la trattazione fino alla sentenza.

Si dovrebbe quindi ritenere inefficace il mutamento del rito da ordinario a speciale. Donde la necessita’ di proporre appello con atto da notificarsi entro il termine di cui all’art. 325 c.p.c..

2.1.- Il motivo e’ manifestamente infondato.

Il rito speciale previsto per le locazioni non richiede la trattazione della causa ad opera di un giudice speciale, dotato di competenza propria ed autonoma rispetto al giudice ordinario (Cass. civ. S.U. 28 settembre 2000 n. 1045) .

Ne’ si tratta di causa di lavoro, per la quale si rende necessaria la rimessione degli atti al presidente del Tribunale per l’assegnazione alla relativa sezione.

Ne consegue che il mutamento del rito e’ ritualmente avvenuto nel corso del giudizio di primo grado; che l’appello doveva essere proposto con ricorso depositato in cancelleria, e che il termine di cui all’art. 325 c.p.c. e’ da ritenere rispettato, qualora il ricorso sia depositato in cancelleria entro il suddetto termine, pur se venga notificato in data successiva (cfr. Cass. civ. 17 luglio 2003 n. 11211, Cass. civ. 1 marzo 2006 n. 4543; Cass. civ. 31 dicembre 2008 n. 30688, fra le tante).

3.- Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione degli art. 1575 c.c., n. 3 e art. 1585 c.c., omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia, sul rilievo che la sentenza impugnata l’ha ritenuta inadempiente nei confronti del conduttore, sebbene essa avesse proposto ricorso al TAR della Lombardia contro le pretese dell’Agenzia del Demanio, ricorso che e’ stato accolto, con l’annullamento dell’ordine di sgombero del terreno. Sicche’ il conduttore e’ rimasto nel godimento del bene locato per tutto il tempo della locazione.

4.- Con il terzo motivo lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine all’interpretazione di alcune clausole del contratto di locazione intercorso fra le parti, a cui la Corte di appello avrebbe attribuito significato opposto a quello effettivo.

5.- I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati perche’ connessi, non sono fondati.

La Corte di appello ha ritenuto il locatore inadempiente sulla premessa che l’Agenzia del Demanio aveva piu’ volte contestato al conduttore l’illegittimita’ dell’occupazione dell’area demaniale, esigendo un indennizzo pari all’importo del canone di locazione:

somma che il V.V. aveva pagato.

Ha altresi’ rilevato che la locatrice, sollecitata ad intervenire per tacitare le pretese dell’Agenzia, si era limitata a richiamare le clausole contrattuali secondo le quali il conduttore era a conoscenza della situazione e l’aveva accettata; che per contro le clausole contrattuali davano per presupposto che la locatrice fosse in possesso della concessione, mentre il conduttore si era solo impegnato a lasciare libero l’immobile senza nulla pretendere, ove il Demanio avesse chiesto il terreno in restituzione.

Trattasi di accertamenti e valutazioni in fatto, non suscettibili di riesame in sede di legittimita’, ove risultino adeguatamente e logicamente motivati, come deve dirsi del caso di specie.

Le censure della ricorrente circa l’omesso esame da parte della Corte di appello dei documenti attestanti il suo ricorso al TAR e l’annullamento dell’ordine di sgombero sono inammissibili, sia perche’ non autosufficienti, in quanto il ricorso non specifica in quale data e tramite quali atti avrebbe sottoposto all’attenzione della Corte di appello la predetta documentazione e quale ne fosse il preciso contenuto; sia perche’ irrilevanti, in quanto non valgono a smentire l’accertamento in fatto, a cui deve attribuirsi rilievo determinante della decisione impugnata, cioe’ che il conduttore dovette pagare all’Agenzia del Demanio una somma pari all’importo del canone di locazione, per poter restare nel godimento dell’immobile.

6.- Il ricorso deve essere rigettato.

7.- Considerata la natura della controversia e la difformita’ fra le decisioni di merito, che puo’ avere indotto incertezza sulla corretta soluzione giuridica della vertenza, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, il 19 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2010

 

 

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