Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12981 del 24/05/2017


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Cassazione civile, sez. I, 24/05/2017, (ud. 13/12/2016, dep.24/05/2017),  n. 12981

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11053/2013 proposto da:

COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. MIRABELLO 18, presso

l’avvocato UMBERTO RICHIELLO, rappresentato e difeso dall’avvocato

ALESSANDRO ANTICHI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA D.

CHELINI 5, presso l’avvocato FABIO VERONI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MASSIMO CECIARINI, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 277/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 19/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/12/2016 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato ANTICHI ALESSANDRO che si

riporta e chiede l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato CECIARINI MASSIMO che ha

chiesto il rigetto del ricorso, inammissibilità, comunque

infondato;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – L’ingegner C.A. ha introdotto un giudizio arbitrale nei confronti del Comune di Isola del Giglio volto ad ottenerne condanna al pagamento del compenso spettantegli per un’attività di progettazione svolta su incarico dell’ente.

Il Comune si è difeso sostenendo che il pagamento del corrispettivo era subordinato alla condizione, non avveratasi, che esso avesse ottenuto il finanziamento dell’opera, finanziamento invece non conseguito.

2. – Il collegio arbitrale ha condannato il Comune al pagamento in favore dell’attore di una somma di 65 milioni di Lire, oltre accessori.

Gli arbitri, in particolare, giudicata in sè valida la clausola che subordinava il pagamento del corrispettivo al verificarsi della condizione del finanziamento dell’opera, hanno ritenuto che non ricorresse la fattispecie di cui all’art. 1359 c.c. (dato l’interesse di entrambe le parti all’avveramento della condizione), e che, tuttavia, il Comune non si fosse attivato con la dovuta diligenza nella richiesta di finanziamento, sicchè risultava inadempiente ai sensi dell’art. 1358 c.c., con conseguente obbligo risarcitorio a suo carico, liquidato nella misura indicata.

3. – La Corte d’appello di Firenze, investita dell’impugnazione del lodo proposta dal Comune, ne ha dichiarato la nullità, osservando in particolare che alla condizione mista, cui era sottoposta l’obbligazione di pagamento del corrispettivo, non poteva applicarsi il congegno di finzione di avveramento previsto dall’art. 1359 c.c., nè poteva ritenersi che il Comune, in relazione al mancato conseguimento del finanziamento, avesse violato un qualche obbligo giuridico, non potendosi pertanto predicare il sorgere della responsabilità di cui all’art. 1358 c.c..

4. – Impugnata la pronuncia dal Comune, questa Corte, con sentenza 19 settembre 2005, n. 18450, pronunciata a Sezioni Unite, ha affermato che anche il contratto sottoposto a condizione potestativa mista è soggetto alla disciplina di cui all’art. 1358 c.c., che impone alle parti l’obbligo giuridico di comportarsi secondo buona fede durante lo stato di pendenza della condizione, e la sussistenza di tale obbligo va riconosciuta anche per l’attività di attuazione dell’elemento potestativo di detta condizione.

Le Sezioni Unite hanno dunque rinviato la causa al giudice di merito perchè procedesse ad un penetrante esame della clausola recante la condizione e del comportamento delle parti, al fine di verificare alla stregua degli elementi probatori acquisiti, se corrispondessero ad uno standard esigibile di buona fede le iniziative poste in essere dall’ente locale al fine di ottenere il finanziamento.

5. – Riassunta la causa dal C., la Corte d’appello di Firenze, nel contraddittorio con il Comune, ha respinto l’impugnazione da esso proposta avverso il lodo arbitrale in discorso, regolando le spese di lite.

Ha in particolare ritenuto la Corte territoriale:

-) che la questione di diritto sollevata dal Comune in ordine all’applicabilità alla fattispecie dell’art. 1358 c.c., era ormai travolta dalla pronuncia delle Sezioni Unite;

-) che le questioni concernenti la condotta del Comune in fase di pendenza della condizione attenessero al merito della controversia e non fossero riconducibili ad alcuna delle ipotesi previste dall’art. 829 c.p.c.;

-) che il collegio arbitrale aveva ritenuto di dare rilievo al fatto che la magra documentazione allegata dal Comune, dalla quale mancava la prima richiesta di finanziamento, per l’anno 1987, con conseguente impossibilità di valutarne contenuto e idoneità funzionale, era insufficiente a dimostrare che il Comune si fosse adoperato con la necessaria solerzia presso gli enti che avrebbero dovuto concedere il finanziamento;

-) che, data l’entità della somma necessaria alla realizzazione dell’opera era impensabile poterla ottenere in unica soluzione ed in un solo anno, mentre sarebbe stato possibile raggiungerla gradatamente negli anni, sicchè il Comune, volendo, prima o dopo avrebbe avuto le risorse per realizzare l’opera;

-) che fosse preclusa, perchè nuova, ed in ragione del carattere chiuso del giudizio di rinvio, l’eccezione di nullità della Delib. di autorizzazione al conferimento dell’incarico professionale al C. per violazione del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, art. 284, attesa la mancanza di ogni indicazione relativa alla copertura della spesa prevista.

6. – Contro la sentenza il Comune di Isola del Giglio ha proposto ricorso per sei motivi illustrati da memoria.

C.A. ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso contiene sei motivi

1.1. – Il primo motivo è svolto sotto la rubrica: “Violazione art. 829 c.p.c., nella versione ratione temporis applicabile. Falsa applicazione della suddetta disposizione così come modificata per effetto del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (art. 360 c.p.c., n. 3)”.

La Corte d’appello, secondo il Comune ricorrente, avrebbe del tutto omesso di svolgere la valutazione demandatagli dalla Corte di cassazione, sull’assunto che tale indagine, avendo ad oggetto il merito, non poteva essere ricondotta ad alcuna delle ipotesi di nullità del lodo previste dall’art. 829 c.p.c..

Tale assunto sarebbe infatti palesemente erroneo perchè discenderebbe dall’applicazione dell’art. 829 c.p.c., nella formulazione derivante dalla novella introdotta con il D.Lgs. n. 40 del 2006, applicabile ai procedimenti arbitrali introdotti dopo la sua entrata in, vigore avvenuta il 2 marzo 2006, applicandosi invece in questo caso l’art. 829 vecchio testo.

1.2. – Il secondo motivo è svolto sotto la rubrica: “Violazione art. 830 c.p.c., nella versione ratione temporis applicabile. Falsa applicazione della suddetta disposizione così come modificata per effetto del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (art. 360 c.p.c., n. 3)”.

Anche in questo caso si sostiene che la Corte d’appello avrebbe espressamente ritenuto di non dover procedere a nessuna esame del merito, così disattendendo la previsione legislativa ratione temporis applicabile.

1.3. – Il terzo motivo è rubricato: “Ulteriore violazione dell’art. 830 c.p.c., nella versione ratione temporis applicabile (art. 360 c.p.c., n. 3)”.

Il motivo, che si ricollega ai precedenti, denuncia la mancanza di valutazione in ordine alle richieste di prova per testi avanzate dal Comune e che il collegio arbitrale non aveva ammesso perchè ritenute generiche.

1.4. – Il quarto motivo è rubricato: “Omessa o insufficiente motivazione circa fatto controverso e decisivo per il giudizio: mancanza di ogni considerazione relativa alla valutazione del comportamento del Comune di Isola del Giglio ai fini della affermazione della sua responsabilità ex art. 1358 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 5)”.

Il motivo è volto a denunciare il vizio motivazionale da cui la sentenza impugnata sarebbe affetta per non aver motivato in ordine alla ricorrenza delle condizioni tali da giustificare l’applicazione dell’art. 1358 c.c..

1.5. – Il quinto motivo è rubricato: “Violazione art. 1421 c.c., artt. 99 e 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)”.

Si sostiene che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere preclusa l’eccezione di nullità della delibera che aveva conferito l’incarico professionale di progettazione al C..

1.6. – Il sesto motivo è rubricato: “Violazione art. 1421 c.c., art. 830 c.p.c., applicabile ratione temporis (art. 360 c.p.c., n. 3)”.

Si sostiene che la legge processuale al tempo vigente consegnava alla Corte d’appello il compito di procedere all’esame ed alla definizione del merito della vicenda, sicchè non poteva dubitarsi del fatto che la stessa Corte dovesse verificare la sussistenza di un valido titolo idoneo a sorreggere la pretesa di pagamento spiegata dal convenuto.

2. – Il controricorrente ha formulato eccezione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso in quanto notificato da ufficiale giudiziario mancante della dovuta competenza funzionale e territoriale, non risultando addetto agli uffici di Firenze o di Roma.

Ma così non è: dal testo e dal timbro apposto in calce alla relazione di notificazione, essa risulta effettuata da S.G., ufficiale giudiziario della Corte d’appello di Firenze: e non v’è ragione di dubitare che il medesimo ufficiale giudiziario abbia effettuato la notificazione sia al C. presso l’avvocato Roberto Passini – laddove è menzionata l’identità dell’ufficiale giudiziario – mediante consegna a mani di un’impiegata dello studio, sia allo stesso C. a mezzo del servizio postale.

In ogni caso ove la notificazione sia eseguita al domiciliatario o al difensore, alla nullità segue la sanatoria, ove controparte (come in questo caso) si sia costituita, ovvero per effetto dell’ordine del giudice di rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 (Cass. n. 27094/2013; Cass. n. 12197/1998).

3. – Il ricorso va respinto.

3.1. – I primi tre motivi, che per il loro collegamento possono essere simultaneamente esaminati, vanno, per come proposti, disattesi.

Il Comune ricorrente, difatti, assume che la Corte territoriale avrebbe erroneamente fatto applicazione del testo vigente degli artt. 829-830 c.p.c. e non di quello effettivamente applicabile ratione temporis, con conseguente erroneità dell’affermazione, svolta dalla Corte d’appello, secondo cui: “Si tratta di analizzare, dunque, i singoli fatti comportamentali, attivi od omissivi, il loro valore in funzione dello scopo pratico, e il livello di attendibilità degli elementi dimostrativi addotti dalle parti. E’ chiaramente un’indagine di merito, e non di legittimità, non riconducibile ad alcuno dei casi di impugnabilità del lodo previsti dall’art. 829 c.p.c.”.

Il Comune ricorrente sembra cioè supporre esistente una differenza

disciplinare tra il vecchio ed il nuovo artt. 829-830 c.p.c., che invero, nel senso indicato, non sussiste affatto. Probabilmente l’errore commesso dal ricorrente discende dall’introduzione, dell’art. 829 c.p.c., comma 3, della disposizione secondo cui l’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa (solo, salvo casi eccezionali qui non rilevanti) se espressamente disposta dalle parti o dalla legge: da ciò – si può immaginare – il Comune di Isola del Giglio sembrerebbe aver desunto che la Corte d’appello, in sede di impugnazione per nullità del lodo arbitrale, avrebbe potuto in passato sindacare il merito della controversia, mentre non potrebbe sindacarlo oggi.

Ma, di certo, così non è.

Con riguardo ai limiti posti all’impugnabilità del lodo arbitrale per violazione della legge sostanziale, è stato difatti ampiamente chiarito, già nel vigore del vecchio testo della norma, che spetta agli arbitri in via esclusiva la ricostruzione in fatto del rapporto controverso, in linea con la scelta operata dalle parti con il compromesso, il che si riverbera sui confini entro i quali può essere denunciata la nullità del lodo per inosservanza di regole di diritto in iudicando, ed inoltre sui requisiti occorrenti per conferire specificità alla relativa deduzione: tale denuncia, in quanto necessariamente ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, e quindi circoscritta in ambito analogo a quello della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 3, non è, pertanto, proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d’indagine e di motivazione, che potrebbero evidenziare l’inosservanza di legge solo all’esito del riscontro dell’omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo (Cass. 16 giugno 1997, n. 5370; Cass. 24 novembre 1998, n. 11917; Cass. 8 giugno 1999, n. 5633; Cass. 12 settembre 2014, n. 19324).

E cioè la valutazione diretta del merito della controversia è eventualmente sottoposta alla Corte d’appello, in sede di impugnazione per nullità, nei limiti contemplati dal successivo art. 830 c.p.c., solo all’esito di un giudizio rescindente che importi la nullità del lodo: e dunque nell’ipotetica fase rescissoria.

Nel caso in esame, allora, del tutto correttamente la Corte d’appello, guardando ai primi tre motivi come in concreto proposti, ha escluso di poter direttamente apprezzare, in fatto, se il collegio arbitrale avesse bene o male amministrato gli elementi istruttori disponibili, laddove aveva ritenuto insorta la responsabilità del Comune ai sensi dell’art. 1358 c.c.: e dunque si è limitata a prendere atto della valutazione compiuta in proposito dal collegio arbitrale, il quale aveva assunto a fondamento della decisione la lettura della norma poi confortata dalla pronuncia di legittimità.

3.2. – Il quarto motivo è assorbito.

3.3. – Il quinto e sesto motivo, che per il loro collegamento possono essere simultaneamente esaminati, sono inammissibili.

Ed infatti, posto il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, la precedente pronuncia di cassazione, che ha annullato la prima decisione della Corte d’appello per violazione di legge, senza che fosse stata sollevata la questione della nullità della delibera che aveva conferito l’incarico professionale di progettazione al C., ha importato il formarsi del giudicato implicito sulla validità dell’atto di conferimento dell’incarico.

Ciò esime dall’osservare che il motivo è altresì inammissibile per difetto del requisito di autosufficienza, non essendo indicato il testo di detta delibera, nè essendo stato indicato dove e quando esso sarebbe stato prodotto, avuto riguardo all’inammissibilità di nuove produzioni documentali in sede di rinvio, dal momento che l’art. 394 c.p.c., è al riguardo “autosufficiente” e che “sintonizza il criterio per scrutinare le novità (assertive e probatorie) ammissibili sulla diversa lunghezza d’onda dell’indagine fattuale imposta dalla sentenza di cassazione” (così Cass. n. 16180/2013).

4. – Le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e quant’altro dovuto per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 13 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017

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