Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12981 del 22/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 22/06/2016, (ud. 26/01/2016, dep. 22/06/2016), n.12981

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18178-2013 proposto da:

CAMA1 SRL, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NIZZA 45, presso lo studio

dell’avvocato CARLO BORROMEO, che la rappresenta e difende giusta

mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE VIGONZA PATAVINA SRL, ITALMONDO SPA;

– intimate –

avverso il provvedimento n. 20193/2012 R.G. del TRIBUNALE di ROMA,

depositato il 04/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/01/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI;

udito l’Avvocato Carlo Borromeo difensore della ricorrente che si

riporta agli scritti.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Le società IMMOBILIARE VIGONZA PATAVINA S.R.L. e ITALMONDO S.P.A. domandavano al Tribunale di Roma, ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c., l’espletamento di un accertamento tecnico preventivo nei confronti della CAMA1.

In esito all’espletamento della consulenza tecnica, il giudice, con ordinanza del 2 luglio 2013, depositata il 4 luglio 2013, su istanza del CTU Ing. A.R.F., liquidava in favore di quest’ultimo le somme di Euro 9.800,00 a titolo di onorari e di Euro 9.000,00 a titolo di rimborso spese, da anticiparsi da ambo le parti del giudizio, in misura della metà e in via solidale.

La CAMA1, con ricorso proposto ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, notificato il 26 luglio 2013, ha domandato la cassazione del provvedimento, articolando due motivi.

Con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 111 Cost..

Con il secondo ha dedotto la violazione degli art. 111 Cost. e art. 112 c.p.c..

L’IMMOBILIARE VIGONZA PATAVINA S.R.L. e ITALMONDO S.P.A. non hanno svolto difese in questa sede.

Il consigliere relatore, nominato a norma dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c. proponendo l’accoglimento del ricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio: preliminarmente la relazione ha invitato parte ricorrente a produrre l’avviso del ricevimento della notifica del ricorso, effettuata presso il domiciliatario, in appello, della ITALMONDO s.p.a. e della IMMOBILIARE VIGONZA PATAVINA s.r.l. (Corte Cost. n. 3 del 2010;

Cass. n. 4748 del 2011 e Cass. n. 7809 del 2010). L’adempimento è stato correttamente effettuato, avendo la ricorrente ritualmente depositato gli avvisi di ricevimento della notifica dell’originario ricorso.

Venendo al merito del ricorso, vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione ex art. 380 bis c.p.c. che di seguito si riporta: “…preliminarmente, deve essere riconosciuta l’ammissibilità del ricorso straordinario ex art. 111 Cost., comma 7, avverso la pronuncia sulle spese emessa all’esito dell’accertamento tecnico preventivo, in quanto essa, come puntualmente esplicato da questa Corte con la sentenza n. 1690 del 2000, riveste natura decisoria e definitiva, incidendo in maniera non modificabile e revocabile sui contrapposti interessi delle parti, distinguendosi in ciò dal provvedimento di mera ammissione dell’accertamento ex art. 696 bis c.p.c. Del resto, tale statuizione sulle spese non potrebbe essere impugnata attraverso il mezzo di gravame alternativo dell’opposizione ex art. 669 septies c.p.c., il quale, nonostante il rinvio di cui all’art. 669 quaterdecies c.p.c., è espressamente limitato ai soli provvedimenti negativi, di incompetenza o di rigetto, contenenti la pronuncia sulle spese, non potendo invece essere proposto avverso i provvedimenti di liquidazione emessi successivamente all’espletamento dell’accertamento preventivo.

Ciò premesso, le censure articolate dalla ricorrente, da valutarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, appaiono suscettibili di accoglimento, in quanto fondate su un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.

La ricorrente deduce che il giudice de quo sarebbe incorso in violazione di legge nel liquidare le spese relative all’accertamento tecnico preventivo a carico di entrambe le parti, solidariamente obbligate, e non, piuttosto, a carico delle sole richiedenti.

A tal proposito, questa Corte ha più volte affermato che “le spese dell’accertamento tecnico preventivo “ante causam” vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l’accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l’ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto (Cass., sez 3, n. 15672 del 2005; in senso conforme Cass., sert,. 6-1, ord. n. 4156 del 2012; Cass., seti 1, 1690 del 2000; Cass., sez. 2, n. 12759 del 1993).

Pertanto, appare opportuno procedere in via camerale ai sensi del combinato disposto degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., potendosi rilevare la manifesta fondatezza delle censure dedotte”.

Gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra, e alla quale non sono state rivolte critiche di sorta, sono condivisi dal Collegio, ragione per la quale l’ordinanza impugnata va cassata, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso;

cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte di Cassazione, il 26 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2016

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