Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12981 del 14/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 14/06/2011, (ud. 20/04/2011, dep. 14/06/2011), n.12981

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato OZZOLA MASSIMO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SENECA

10, presso lo studio dell’avvocato DANESE ROBERTO, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCHELLI MASSIMO, giusta delega in atti;

– controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 479/2009 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 02/10/2009 R.G.N. 1061/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/04/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l’Avvocato SILVAGNI BARBARA per delega OZZOLA MASSIMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello dell’Aquila, confermando la sentenza di primo grado, accoglieva la domanda di S.G., proposta nei confronti della società Rete Ferroviaria italiana, avente ad oggetto, per quello che in questa sede interessa, la condanna di detta società al pagamento del risarcimento del danno per aver prestato sino al 31 ottobre 1993, a turno, normalmente la propria attività lavorativa di domenica, nel settimo giorno, fruendo di riposo compensativo in altro giorno.

La Corte territoriale, respingeva, in primo luogo, l’eccezione d’improcedibilità dell’appello avanzato dalla società in quanto lo stesso risultava depositato tempestivamente, ancorchè non notificato nel termine di dieci giorni di cui all’art. 435 c.p.c., comma 2. Poi, la predetta Corte, sul presupposto che la prestazione effettuata nel settimo giorno consecutivo di lavoro esige uno specifico compenso da differenziarsi dal compenso per il lavoro prestato nel giorno di domenica e che non si esaurisce in un distinto giorno di riposo dopo il settimo giorno consecutivo di lavoro, riconosceva la fondatezza della domanda del lavoratore ritenendo inconferente i richiami, da parte datoriale, al soprassoldo domenicale, all’indennità per lavoro straordinario ed al riposo compensativo trattandosi d’istituti retribuitivi legati a differenti prestazioni non attinenti al sacrificio ripetutamente imposto al lavoratore, dimostrato dai documenti indicanti le domeniche (settimo giorno) lavorate senza riposo settimanale.

Avverso questa sentenza la società in epigrafe ricorre in cassazione sulla base di un’unica censura, precisata da memoria.

Resiste con controricorso il lavoratore che propone a sua volta impugnazione incidentale assistita da un’unica censura, illustrata da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi in quanto relativi alla impugnazione della stessa sentenza.

Con il ricorso principale la società denuncia violazione degli artt. 44 e 47 CCNL 1987/1989 e degli artt. 44, 47 e 51 CCNL 90/92 in relazione all’art. 12 c.c., ed all’art. 1362 c.c. e segg.; violazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 36 Cost. nonchè vizio di motivazione.

La società sostiene che, poichè non esiste, in base alla contrattazione collettiva, per i lavoratori turnisti una coincidenza tra giornata di riposo settimanale e domenica, per cui quest’ultima è considerata una giornata lavorativa come le altre, salvo il riconoscimento del lavoratore, ex CCNL 1990/1992, a percepire il ed.

soprassoldo domenicale, volto unicamente a compensare la particolare penosità del lavoro prestato di domenica, nulla spetta al lavoratore attuale resistente – essendogli stato corrisposto il predetto soprassoldo per il lavoro prestato di domenica. Conseguentemente, prospetta la ricorrente principale, la Corte del merito avrebbe dovuto accertare se il dipendente avesse effettivamente lavorato per sette giorni consecutivi, senza usufruire del riposo del settimo giorno, ovvero senza percepire indennità atte a compensare siffatto sacrificio.

La società, poi, dopo aver denunciato che la Corte territoriale ha mal inquadrato l’oggetto della domanda, contesta che l’attuale resistente abbia lavorato per turni di 7 o più giorni, in quanto, come emerge dai Mod. p46, egli ha lavorato in turni di cinque giorni al massimo, godendo, sia del riposo settimanale, sia di quello compensativo.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale la controparte, allegando violazione dell’art. 435 c.p.c., comma 2, con riferimento agli artt. 153 e 154 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, reitera, richiamandosi a Cass. S.U. del 30 luglio 2008 n. 2064, l’eccezione d’improcedibilità dell’appello per mancata notificazione del ricorso depositato e del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza nel termine di dieci giorni.

E’ pregiudiziale l’esame del ricorso incidentale che risulta infondato.

Invero, la giurisprudenza successiva alla richiamata sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, rimarcando, condivisibilmente, la non riferibilità della fattispecie, in detta sentenza, esaminata -dove la notifica del ricorso era inesistente – all’ipotesi in cui il ricorso in appello depositato sia stato sì notificato nel rispetto dei termini a difesa, ma non nel termine di dieci giorni dal deposito del decreto di fissazione dell’udienza, come avvenuto nella specie, ha riaffermato, il principio secondo il quale nel rito del lavoro, il termine di dieci giorni assegnato all’appellante per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza di discussione (art. 435 c.p.c., comma 1) non è perentorio e, pertanto, la sua inosservanza non comporta decadenza, sempre che resti garantito all’appellato uno spatium deliberano non inferiore a venticinque giorni prima dell’udienza di discussione, perchè egli possa apprestare le proprie difese (art. 435 c.p.c., comma 2) ( Cass. 15 ottobre 2010 n. 21358).

In continuità giuridica con il menzionato principio, pertanto, la censura in esame va respinta.

Passando allo scrutinio dell’unico motivo del ricorso principale va rilevato che lo stesso è infondato.

Preliminarmente merita di essere rimarcato che la Corte di Appello ha riconosciuto al lavoratore la spettanza di un compenso aggiuntivo, non in ragione del lavoro svolto di domenica in conseguenza di turni, bensì del lavoro prestato -in conseguenza di siffatti turni- nel settimo giorno consecutivo coincidente con la domenica e tanto in considerazione della penosità di questa prestazione, non perchè effettuata di domenica, ma perchè resa dopo sei giorni consecutivi senza riposo settimanale.

Sono, pertanto, inconferenti tutti i richiami svolti dalla società ricorrente alle norme della contrattazione collettiva in base alle quali la domenica non è giorno festivo ed alle conseguenti considerazioni – rectius critiche – correlate a tale assunto.

E’ pur vero che la società denuncia che la Corte territoriale avrebbe male interpretato la domanda del lavoratore. Tuttavia tale censura difetta di una denuncia specifica di vizio di motivazione o d’illogicità della stessa esaurendosi la doglianza nella mera prospettazione di una errata interpretazione.

Secondo questa Corte, infatti, l’interpretazione della domanda e l’apprezzamento della sua ampiezza, oltre che del suo contenuto, costituiscono, anche nel giudizio di appello, ai fini della individuazione del devolutum, un tipico apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo dell’esistenza, sufficienza e logicità della motivazione (Cfr. Cass. 6 ottobre 2005 n. 19475 e Cass. 6 febbraio 2006 n. 2467, nonchè in particolare Cass. 12 ottobre 1998 n. 10101; (seguita da Cass. 25 settembre 2002 n. 13945 – la quale ha precisato che il sindacato su tale operazione interpretativa, in quanto non riferibile ad un vizio in procedendo, è consentito alla Corte di cassazione nei limiti istituzionali del giudizio di legittimità). Resta inconferente, pertanto, altresì il richiamo alla avvenuta corresponsione del c.d. soprassoldo domenicale avendo la Corte del merito specificato al riguardo che tale compenso si riferisce ad altra prestazione – quella resa di domenica – non attinente al sacrificio ripetutamente imposto al prestatore di lavorare nel settimo giorno consecutivo reso senza riposo settimanale.

Nè merita accoglimento l’ulteriore assunto secondo il quale dai documenti emergerebbe, contrariamente a quanto accertato dai giudici di secondo grado, che giammai l’attuale resistente ha lavorato per turni di sette giorni o più giorni.

La deduzione, infatti, non è accompagnata , in violazione del principio di autosufficienza, dalla trascrizione nel ricorso dei documenti posti a base della censura secondo la quale detti documenti non sarebbero stati correttamente valutati dal giudice del merito.

Sulla base delle esposte considerazioni, in conclusione, il ricorso principale va respinto nel rispetto dei compiti di nomofilachia devoluti a questa Corte di cassazione che ha più volte statuito – in fattispecie analoghe a quella ora esaminata – che la prestazione effettuata nel settimo giorno consecutivo, con riposo compensativo ricadente nel giorno successivo, esige in ragione della sua particolare onerosità uno specifico compenso cui provvede il giudice di merito sulla base di una motivata valutazione che di tale onerosità tenga, appunto, conto, e sempre che non risultano – come nella specie – altre forme di compenso contrattuale in relazione alla penosità del lavoro nei giorni successivi al sesto consecutivo ( Cfr. da ultimo Cass. 4 febbraio 2008 n. 2610 cui adde Cass. 6 ottobre 1998 n. 9895) e sempre che non si rinvengano altri correttivi contrattuali idonei ad impedire l’eccessiva frequenza e lunghezza del periodo di lavoro non interrotto ( V. per qualche riferimento Cass. 7 giugno 2010 n. 13674).

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riuniti i ricorsi li rigetta e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA