Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12981 del 09/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12981 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

ORDINANZA
sul ricorso 14552-2012 proposto da:
STANISCIA FLORINDO (STNFRN30L19E4359 elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio
dell’avvocato MENICACCI STEFANO, che lo rappresenta e difende,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
UNIPOL SPA a seguito di fusione per incorporazione dell’Aurora
Assicurazioni SpA in UGF SPA e cambio di denominazione sociale in
persona del suo procuratore ad negotia, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA CRATILO DI ATENE 31, presso lo studio
dell’avvocato VIZZONE DOMENICO, che la rappresenta e difende,
giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –

Data pubblicazione: 09/06/2014

avverso la sentenza n. 23665/2011 del TRIBUNALE di ROMA
dell’1.12.2011, depositata il 05/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

BARRECA.
Premesso in fatto.
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
<< Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha rigettato l'opposizione agli atti esecutivi proposta dall'odierno ricorrente nella procedura esecutiva per pignoramento presso terzi n. 6653/09 R.G.E., intrapresa nei suoi confronti da UGF Assicurazioni S.p.A. per ottenere l'assegnazione della somma complessiva di € 6.076,83, oltre accessori, in forza di tre sentenze esecutive. Il ricorso è proposto con un motivo. UNIPOL S.p.A. si difende con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato. Con l'unico articolato motivo del ricorso principale si denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 3, cod. proc. civ., con riguardo agli artt. 112 cod. proc. civ., 160-164 cod. proc. civ., error in procedendo, art. 8, comma 3, della legge n. 890 del 1982. Il ricorrente lamenta che, con i motivi di opposizione, avrebbe dedotto non solo la violazione dell'art. 7 della legge n. 890 del 1982, sulla quale il giudice di merito si è pronunciato, ma anche la violazione dell'art. 8 di tale legge, sulla quale il giudice avrebbe omesso la pronuncia. Il motivo appare, per un verso, inammissibile; per altro verso, infondato. Esso è inammissibile perché non riporta la parte dell'originario atto di citazione in opposizione con cui sarebbe stato formulato il motivo di opposizione sul quale si assume omessa la pronuncia da parte del Tribunale. Ove, poi, si ritenga che il ricorrente abbia inteso adempiere all'onere fissato dall'art. 366 n. 6 cod. proc. civ. riproducendo i punti di cui ai numeri 3) e 4) dell'atto di citazione, nonché l'estratto della comparsa conclusionale di cui alla pag. 3 del ricorso, si deve concludere per la manifesta infondatezza del ricorso. Si legge in sentenza del mancato esame da parte del Tribunale di motivi di opposizione, che lo stesso giudice ha reputato inammissibili perché non proposti con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di merito sull'opposizione dinanzi a sé, ma soltanto con la comparsa conclusionale. Orbene, tale valutazione è corretta anche con riferimento al motivo di opposizione che il ricorrente assume avere proposto con riguardo alla (asserita) violazione dell'art. 8 della legge n. 890 del 1982. Di questo motivo non risulta esservi traccia alcuna nell'atto di citazione, né appare sufficiente il riferimento, contenuto nel n. 3 riportato in ricorso, al mancato rispetto delle «formalità della L. 890/1992>> sia per l’assoluta genericità del riferimento stesso sia
perché esso appare trovare specificazione nel n. 4 dell’atto di citazione, col
Ric. 2012 n. 14552 sez. M3 – ud. 07-05-2014
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07/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA

quale l’opponente espressamente richiama l’art. 7 (e non l’art. 8) della legge n.
890/92. Quanto al richiamo fatto in comparsa conclusionale (come riportata in
ricorso), esso è evidentemente tardivo, anche se inteso come mera precisazione
di domanda già proposta, essendo la precisazione della domanda consentita nei
limiti dell’art. 183, comma sesto, cod. proc. civ.
Si propone, perciò, che il ricorso principale sia rigettato. Resta assorbito il
ricorso incidentale condizionato.>>.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai

Non sono state presentate conclusioni scritte. Entrambe le parti hanno
tempestivamente depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis cod.
proc. civ. E’ stata invece depositata tardivamente, sia dall’una che
dall’altra, la documentazione di cui si dirà.
Ritenuto in diritto.
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio,
il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella
relazione.
Con riguardo alla memoria depositata dal ricorrente, si osserva che la
questione dell’omessa acquisizione del fascicolo della fase
dell’esecuzione da parte del giudice dell’opposizione risulta essere stata
proposta per la prima volta appunto con la memoria ai sensi dell’art.
380 bis cod. proc. civ., non essendovi cenno alcuno, non solo in
sentenza, ma nemmeno in ricorso. Pertanto, è inammissibile.
Va altresì disattesa l’eccezione di giudicato. Espone parte ricorrente
che, nelle more del presente giudizio, è intervenuta la sentenza n.
17549/2012 del Tribunale di Roma, con la quale è stata accolta
l’opposizione all’esecuzione n. 6653/2009 R.G.E. proposta da
Florindo Staniscia nei confronti di UGF spa, relativa proprio al
processo esecutivo per pignoramento presso terzi cui è riferita
l’opposizione agli atti esecutivi oggetto del presente ricorso. A detta del
ricorrente, questa sentenza sarebbe passata in giudicato e questo

Ric. 2012 n. 14552 sez. M3 – ud. 07-05-2014
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difensori.

sarebbe rilevabile anche in sede di legittimità, pur se formatosi dopo la
pronuncia della sentenza impugnata. La conseguenza sarebbe,
essendosi estinta l’esecuzione, la soccombenza di Unipol S.p.a. ai fini
delle spese, ovvero la cessazione della materia del contendere
sull’opposizione agli atti esecutivi, con compensazione integrale delle

Il Collegio rileva che la sentenza n. 17549/2012, oltre ad essere stata
prodotta tardivamente (in quanto non risulta essere stata allegata alla
memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ., ma depositata successivamente,
dopo la scadenza del termine di cinque giorni previsto da questa
norma), è comunque in copia non certificata conforme all’originale ed
è priva di attestazioni di cancelleria, se non quella dell’avvenuto
deposito. Essa perciò è inidonea a comprovare l’affermazione del
giudicato esterno —peraltro contestata dalla parte resistente con la
produzione di documentazione comunque inutilizzabile poiché tardiva.
Va in proposito ribadito che affinché il giudicato esterno possa fare
stato nel processo, è necessaria la certezza della sua formazione, che
deve essere provata, pur in assenza di contestazioni, attraverso la
produzione della sentenza munita del relativo attestato di cancelleria
(così, da ultimo, Cass. n. 21469/13, ma cfr. anche Cass. n. 27881/08 e
n. 10623/09, tra le altre).
La produzione di parte ricorrente è evidentemente inidonea a fornire
supporto documentale alla deduzione del giudicato, che, come detto,
va disattesa.
Nel merito, gli argomenti spesi nella memoria dalla stessa parte
ricorrente ripropongono quelli di cui al ricorso e restano perciò
confutati da quanto osservato nella relazione, sopra trascritta. Giova
soltanto aggiungere che l’inserimento nella memoria del testo integrale
Ric. 2012 n. 14552 sez. M3 – ud. 07-05-2014
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medesime.

dell’atto introduttivo del giudizio di merito sull’opposizione agli :atri
esecutivi non è certo idoneo a colmare la lacuna del ricorso, riscontrata
nella relazione, con riguardo al disposto dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ.
(cfr. Cass. n. 7260/05, nel senso che la memoria ha la sola funzione di
illustrare i motivi del ricorso, e non è pertanto idonea a far venire

quoad effectum, ad essi).
Conclusivamente, il ricorso principale deve essere rigettato. Resta
perciò assorbito il ricorso incidentale condizionato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Non sussistono i presupposti per la condanna del ricorrente al
risarcimento dei danni ex art. 96, comma terzo, cod. proc. civ.,
invocata da parte resistente, atteso che raccoglimento dell’opposizione
all’esecuzione, pur se con sentenza di primo grado non ancora
definitiva, induce ad escludere che parte ricorrente abbia abusato dello
strumento processuale per difendersi nell’ambito dello stesso processo
esecutivo..
P.Q.M.
La Corte, decidendo sui ricorsi, rigetta il principale, assorbito
l’incidentale condizionato. Condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di cassazione, che liquida nell’importo di € 4.400,00,
di cui € 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali ed accessori
come per legge.
Così deciso in Roma, il giorno 7 maggio 2014, nella camera di
consiglio della sesta sezione civile — 3 della Corte suprema di
cassazione.

meno una causa di inammissibilità dei motivi stessi, sostituendosi,

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