Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12980 del 24/05/2017

Cassazione civile, sez. I, 24/05/2017, (ud. 16/11/2016, dep.24/05/2017),  n. 12980

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 7652/2015 R.G. proposto da:

P.A., (c.f. (OMISSIS)), P.S. (c.f. (OMISSIS)),

P.M. (c.f. (OMISSIS)), gli ultimi due quali eredi di

P.R. (c.f. (OMISSIS)), rappresentati e difesi, per procura

speciale in calce al ricorso, dall’avv. Cesare Carmignani (c.f.

CRMCSR47T186157O) e dall’avv. Guido Romanelli (c.f.

RMNGDU35C22H501N) ed elett.te dom.ti presso quest’ultimo in Roma,

Via Pacuvio n. 34;

– ricorrente –

contro

C.V., (c.f. (OMISSIS)), rappresentata e difesa, per

procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. Remo Danovi

(c.f. DNVRME391306F205T) e dall’avv. prof. Francesco Giorgianni

(c.f. GRFFNC43L26L828C) ed elett.te dom.ta presso lo studio di

quest’ultimo in Roma, Via Sistina n. 42;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 1313/2014

depositata il 5 novembre 2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16

novembre 2016 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;

udito per i ricorrenti l’avv. Guido ROMANELLI, per delega;

udito per la controricorrente l’avv. Francesco GIORGIANNI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Brescia ha respinto il gravame dei sig.ri P.A. e R. (quest’ultimo sostituito, dopo la sua morte, dagli eredi sig.ri P.M. e S.) avverso la sentenza con cui il Tribunale, in accoglimento della domanda della sig.ra C.V., aveva dichiarato che la stessa era figlia naturale del defunto padre degli appellanti, sig. P.G..

La Corte si è basata sull’esito dell’esame del DNA (estratto, quanto al sig. P., previa esumazione della salma), che confermava la paternità con una percentuale di probabilità del 99,9 periodico, oltre che sulla esistenza di una relazione sentimentale, attestata in giudizio, tra il P. e la madre dell’appellata. Ha disatteso invece la richiesta degli appellanti di procedere all’esame del DNA anche con riferimento al sig. P.D., fratello di G., che pure aveva frequentato l’azienda di famiglia presso la quale lavorava la madre dell’appellata al tempo del concepimento di quest’ultima. A tale proposito ha infatti osservato che la richiesta istruttoria era inammissibile in quanto tardiva, essendo stata formulata solo dopo l’esito della CTU, e comunque non necessaria sia perchè nessuno aveva mai indicato P.D. come persona legata da particolari rapporti con la madre dell’appellata, sia perchè la CTU aveva chiarito che l’ipotesi di una paternità in capo a persona diversa da P.G. era limitata all’eventualità esclusa nella specie – dell’esistenza di un gemello omozigote.

2. I sig.ri P.A., S. e M. hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi, illustrati anche con memoria. La sig.ra C. ha resistito con controricorso.

3. Il Collegio ha deliberato che la motivazione della presente sentenza sia redatta in forma semplificata, non ponendosi questioni rilevanti dal punto di vista della funzione nomofilattica della Corte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I primi due motivi di ricorso, con i quali si censura la decisione dei giudici di merito di non far luogo all’esame del DNA anche con riguardo al sig. P.D., sono inammissibili, avendo la Corte d’appello motivato la valutazione di inammissibilità e irrilevanza di tale accertamento con gli argomenti sopra sintetizzati in narrativa, i quali non sono fatti oggetto di censure che superino il livello delle pure e semplici critiche di merito.

2. Il terzo motivo di ricorso, con il quale si censura la mancata compensazione delle spese processuali, è del pari inammissibile, dato il carattere discrezionale della compensazione delle spese da parte del giudice, che non è tenuto a disporla.

3. L’inammissibilità dei motivi comporta l’inammissibilità del ricorso.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

 

La dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003 , art. 52.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017

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