Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12980 del 09/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12980 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

ORDINANZA
sul ricorso 13644-2012 proposto da:
MOSCA DANIELE(MSCDNL65PO4E472C) AVERSA GIOVANNI
BATTISTA (VRSGNN39TO1G865W) AVERSA PIERA
(VRSPRI68B65E472H) elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato PANICI PIER
LUIGI, rappresentati e difesi dall’avvocato DI CIOLLO
FRANCESCO giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA – GRUPPO BNP
PARIBAS, quale conferitaria di tutte le attività e passività della già
BNL SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. MANCINELLI 65,
presso lo studio dell’avvocato ROMANO CORRADO, che la

Data pubblicazione: 09/06/2014

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso per
Cassazione;

controrkorrente

avverso la sentenza n. 1401/2011 del TRIBUNALE di LATINA del

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA
BARRECA.
Premesso in fatto.
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
<< Con la sentenza impugnata il Tribunale di Latina ha rigettato l'opposizione agli atti esecutivi proposta dagli odierni ricorrenti nelle procedure esecutive immobiliari n. 263/99, intrapresa nei loro confronti dal Banco di Sicilia s.p.a., e n. 25/03, intrapresa nei loro confronti dalla B.N.L. s.p.a., ritenendo infondate le doglianze concernenti la violazione del contraddittorio nei confronti degli esecutati Daniele Mosca e Piera Aversa e quindi l'impossibilità, da parte loro, di eccepire l'estinzione delle procedure ex art. 567 cod. proc. civ.. Il ricorso è proposto con quattro motivi. La Banca Nazionale del Lavoro si difende con controricorso. Il Banco di Sicilia s.p.a. non si difende. Il ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 366 n. 3 cod. proc. civ., risultando i fatti di causa da un assemblaggio degli atti del grado di merito, specificamente dell' atto introduttivo della fase di merito dell'opposizione (riportato da pag. 2 a pag. 12), nonché della memoria presentata ai sensi dell'art. 183, comma sesto, cod. proc. civ. (riportata da pag. 13 a pag. 17). Nulla è detto sulle vicende del processo di opposizione agli atti esecutivi, concluso con la sentenza impugnata. Quanto riportato alle pagg. 1 e 2 è, invece, relativo alla fase dinanzi al giudice dell'esecuzione. Al riguardo va richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite, per il quale, in tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all'art. 366, n. 3, cod. proc. civ., la pedissequa riproduzione dell'intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso (Cass. S.U. n. 5698/12), che comporta l'inammissibilità del ricorso articolato con la tecnica dell'assemblaggio, mediante riproduzione integrale di una serie di atti processuali. Si propone, perciò, che il ricorso sia dichiarato inammissibile.>>.
Ric. 2012 n. 13644 sez. M3 – ud. 07-05-2014
-2-

20/05/2011, depositata 11 09/06/2011;

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai
difensori.
Non sono state presentate conclusioni scritte.

Ritenuto in diritto.

il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella
relazione.
Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti, in
solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in
favore della resistente Banca Nazionale del Lavoro, che liquida
nell’importo di € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori e
spese generali come per legge.
Così deciso in Roma, il giorno 7 maggio 2014, nella camera di
consiglio della sesta sezione civile — 3 della Corte suprema di
cassazione.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio,

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