Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1298 del 22/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 22/01/2020, (ud. 22/10/2019, dep. 22/01/2020), n.1298

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19639-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ROMEO ROMEI,

presso lo studio dell’avvocato SIMONA MARTINELLI, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUIGI CARBONE, giusta Procura in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 33/2011 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 21/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/10/2019 dal Consigliere Dott. MARCELLO MARIA FRACANZANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo e cassazione con rinvio.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il contribuente vedeva rideterminato il proprio reddito professionale di architetto per l’anno di imposta 2004 sulla base di accertamenti bancari su conti cointestati ed in forza di indagini svolte in base al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, come novellato dalla L. n. 311 del 2004.

Impugnava l’atto impositivo avanti la CTP di competenza, poichè la valenza probatoria dei dati bancari prima del 2004 si limitava solo ai percettori di reddito d’impresa, non ai liberi professionisti, lamentando quindi l’applicazione retroattiva della novellazione avvenuta appunto solo con la legge finanziaria di quell’anno e da applicarsi – in tesi – a partire dall’anno di imposta 2005.

Entrambi in gradi di merito erano favorevoli al contribuente, sia ritenendo l’irretroattività della norma, sia perchè la cointestazione dei conti correnti bancari indagati non consentiva di pervenire a risultati univoci sull’ammontare del reddito professionale in questione, depurandolo da movimentazioni di danaro diverse. Non era dunque apprezzato l’argomento sostenuto dall’Ufficio per cui la novella dell’art. 32, non attiene a profili sostanziali del rapporto tributario (soggetti al principio dell’irretroattività), bensì a profili processuali che si applicano al momento in cui il processo si trova.

Avverso la sentenza di secondo grado, propone tre motivi di ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, cui contro deduce il contribuente.

Diritto

RAGIONI DELLE DECISIONE

1. Vengono proposti tre motivi di ricorso.

Con il primo motivo di gravame si lamenta violazione del D.P.R. n. 600 del 1973m, art. 32, e dell’art. 2697 c.c., nonchè omessa motivazione in parametro all’art. 360 codice rito civile, comma 1, nn. 3 e 5, per aver la CTR dato per scontato, ma non motivato, che l’Ufficio abbia ammesso come prima della novella del 2004 le prove delle risultanze bancarie si rivolgessero solo ai redditi di impresa e non a quelli professionali.

Con il secondo motivo si lamenta violazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 402, lett. a), n. 1, di novellazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, e falsa applicazione dell’art. 11 preleggi, in parametro all’art. 360 codice rito civile, comma 1, n. 3, laddove la CTR ha accordato alla novella effetto sostanziale irretroattivo e non effetto procedimentale applicabile anche agli accertamenti in corso relativi ad anni precedenti al 2004.

Con il terzo motivo si solleva ulteriore violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, in parametro all’art. 360 codice rito civile, comma 1, n. 3, per aver escluso la valenza probatoria dei conti cointestati, aprendo così ai contribuenti un facile escamotage per le indagini bancarie dell’Amministrazione finanziaria, risultando bastevole una co intestazione fittizia per sottrarre il conto alle norme in esame.

2. I tre motivi possono essere trattati congiuntamente stante la loro stretta connessione, vertendo sulla portata applicativa della novella in tema di accertamenti bancari.

Occorre premettere che per constante orientamento di questa Suprema Corte, in linea di principio le regole sulla prova per presunzioni sono norme di diritto con natura sostanziale, quindi non retroattive (cfr. da ultimo, Cass., VI – 5, n. 2662/2018; Cass., V, n. 27845/2018).

In questo senso la presunzione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, era ritenuta avere anche prima del 2005 portata generale, nonostante l’utilizzo – nella versione applicabile ratione temporis – dell’accezione “ricavi” e non anche di quella “compensi” ed è applicabile, quindi, non solo al reddito di impresa, ma anche al reddito da lavoro autonomo e professionale (cfr. Cass., V, n. 14041/2011; Cass., V, n. 14026/2012), sia pure con riguardo ai soli versamenti effettuati su conto corrente bancario, essendo venuta meno, all’esito della pronuncia della Corte Cost. n. 228/14, l’equiparazione tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti (cfr. Cass., V, n. 16697/2016).

Va precisato altresì che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, e il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, autorizzano l’Ufficio finanziario a procedere all’accertamento fiscale anche attraverso indagini su conti correnti intestati a terzi, purchè si abbia motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito della parte contribuente (così, recentemente, Cass., VI – 5, n. 1898/2016). A fortiori erano dunque possibili le indagini nel caso in esame, ove il rapporto di cointestazione denota di per sè una stretta connessione fra il contribuente accertato ed il terzo contitolare del conto corrente bancario.

Di tali principi ha fatto malgoverno la sentenza qui scrutinata che dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito perchè si adegui ai sopra enunciati principi.

In definitiva, il ricorso è fondato e merita accoglimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Puglia, in diversa composizione, cui demanda anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2020

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