Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1298 del 22/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1298 Anno 2014
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MAROTTA CATERINA

ORDINANZA
sul ricorso 234-2012 proposto da:
LOMBARDO ANTONINA LMBNNN54C50H159U, elettivamente
domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dagli avvocati PIETRO MARAGLIANO,
ROSA SALVAGO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati
CLEMENTINA PULLI, MAURO RICCI, giusta procura in calce al
ricorso notificato;

A

Data pubblicazione: 22/01/2014

- resistente con mandato avverso la sentenza n. 640/2011 della CORTE D’APPELLO di
PALERMO del 21/4/2011, depositata il 28/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

udito per l’I.N.P.S. l’Avvocato MAURO RICCI che chiede il rigetto
del ricorso.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
1 – Considerato che è stata depositata relazione del seguente
contenuto:
“Con sentenza n. 640/2011 depositata in data 28 aprile 2011, la
Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza resa dal
Tribunale di Agrigento in data 15/1/2009, dichiarava inammissibile la
domanda proposta con il ricorso di primo grado da Antonina
Lombardo diretta ad ottenere (così in sentenza) il riconoscimento
dell’assegno mensile previsto dagli artt. 12 e 13 della legge n. 118/1971
ritenendo che, in effetti, la domanda azionata avesse solo ad oggetto
l’accertamento della riduzione della capacità lavorativa “ai fini del
pensionamento” e come tale fosse inammissibile.
Avverso detta sentenza la soccombente ricorre con un unico
articolato motivo con il quale denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art. 100 cod. proc. civ. e dell’art. 80, comma 3, della legge n.
388/2000 dolendosi della ritenuta insussistenza di un interesse ad una
pronuncia meramente accertativa essendo tale interesse rinvenibile
nella disposizione che consente agli invalidi per qualsiasi causa cui è

Ric. 2012 n. 00234 sez. ML – ud. 14-11-2013
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14/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA;

stata riconosciuta una invalidità superiore al 74% il beneficio del
prepensionamento.
L’I.N.P.S. ha depositato delega in calce al ricorso notificato.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Va innanzitutto rilevato che la ricorrente ha omesso di trascrivere il

questa Corte di verificare se la domanda fosse stata prospettata negli
stessi termini in cui oggi articola il motivo di doglianza e ciò se
effettivamente si fosse trattato di una domanda finalizzata
all’ottenimento della speciale agevolazione (c. d. “prepensionamento”)
di cui all’art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000.
Peraltro depone nel senso di una domanda di mero accertamento
della riduzione della capacità lavorativa (senza, dunque, alcuna
finalizzazione) sia quanto, sul punto, precisato dalla Corte territoriale
(ultimo capoverso di pag. 2 della sentenza impugnata) sia il riepilogo
del “fatto” contenuto nel presente ricorso in cui si fa riferimento ad
una domanda presentata in data 20/7/2006 “per il riconoscimento
della invalidità civile” e si precisa solo che la stessa non era intesa
all’ottenimento delle provvidenze economiche (essendo la Lombardo
insegnante in servizio, non in possesso dei requisiti reddituali) senza
null’altro aggiungere.
Come è noto l’interesse ad agire richiede non solo l’accertamento di
una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l’esigenza di
ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non
conseguibile senza l’intervento del giudice, poiché il processo non può
essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri
pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e
concreto che essa intenda in tal modo conseguire. Ne consegue che
non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti
Ric. 2012 n. 00234 sez. ML – ud. 14-11-2013
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contenuto del ricorso introduttivo del giudizio al fine di consentire a

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giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionari della
fattispecie costitutiva di un diritto, che può costituire oggetto di
accertamento giudiziario solo nella sua interezza (così Cass. 28 giugno
2010, n. 15355; id. 27 gennaio 2011, n. 2051; 4 maggio 2012, n. 6749).
In applicazione di tale principio è stato ritenuto che sono inammissibili

stato di invalidità civile” (cfr. tra le più recenti Cass. 14 ottobre 2010, n.
21209).
Nel caso in esame la ricorrente non ha posto questa Corte in
condizione di rilevare che in sede di ricorso introduttivo del giudizio
fosse stata specificamente prospettata l’esigenza di ottenere un risultato
utile giuridicamente apprezzabile e conseguentemente di ritenere il
richiesto accertamento come necessariamente strumentale al
riconoscimento del diritto al prepensionamento.
Per quanto sopra considerato, si propone il rigetto del ricorso con
ordinanza, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., n. 5″.
2 – Ritiene questa Corte che le considerazioni svolte dal relatore
siano del tutto condivisibili non essendo, peraltro, superate da più
convincenti argomenti di segno contrario proposti dalla ricorrente in
sede di memoria e risultando il suddetto orientamento confermato
dalla recente decisione di questa Corte n. 13491 del 29 maggio 2013.
Ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375, n. 5, cod.
proc. civ. per la definizione camerale del processo, soluzione non
contrastata dalle parti e condivisa dal Procuratore generale, che ha
aderito alla relazione.
3 – Conseguentemente, il ricorso va rigettato.
4 – Considerato che l’I.N.P.S. non ha svolto attività difensiva
motivatamente diretta a contrastare l’accoglimento del ricorso – il
procuratore dell’intimato si è limitato a depositare procura speciale per
Ric. 2012 n. 00234 sez. ML – ud. 14-11-2013
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le domande volte al mero accertamento di condizioni sanitarie o “dello

il giudizio di cassazione ed a chiedere all’udienza camera il rigetto del
ricorso -, non è dovuta pronuncia sulle spese.

P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 novembre 2013.

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