Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1298 del 20/01/2011

Cassazione civile sez. I, 20/01/2011, (ud. 09/12/2010, dep. 20/01/2011), n.1298

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 101/2010 proposto da:

A.F. ((OMISSIS)) elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GIULIA DI COLLOREDO 46/48, presso lo studio dell’avvocato

DE PAOLA Gabriele, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle

liti in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto V.G. 680/08 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

23.10.08, depositato il 31/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. EDUARDO

VITTORIO SCARDACCIONE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che A.F., con ricorso del 15 dicembre 2009, ha impugnato per cassazione – deducendo un unico motivo di censura -, nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto della Corte d’Appello di Napoli depositato in data 31 ottobre 2008, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso dell’ A. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per la decisione del ricorso secondo giustizia con compensazione integrale delle spese di lite -, ha dichiarato inammissibile il ricorso;

che resiste, con controricorso, il Ministro dell’economia e delle finanze;

che, in particolare, la domanda – di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 16.000,00 per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 5 febbraio 2008, era fondata sui seguenti fatti: a) l’ A., esponendo che quale ex ferroviere, aveva diritto alla riliquidazione della pensione, aveva promosso la relativa causa dinanzi alla Corte dei Conti con ricorso del 13 settembre 1999; b) la Corte dei conti non aveva ancora deciso la causa alla data del deposito della domanda di equa riparazione;

che la Corte d’Appello di Napoli, con il suddetto decreto impugnato:

a) ha rilevato che il ricorrente, in violazione dell’ordinanza della Corte in data 19 giugno 2008, non aveva depositato copia del ricorso introduttivo alla Corte dei Conti; b) ha altresì affermato che il ricorrente non aveva fornito la prova della pendenza del processo presupposto.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il motivo di censura, viene denunciata come illegittima l’affermazione della Corte secondo la quale sussiste a carico del ricorrente per equa riparazione l’onere di produzione dei documenti relativi al giudizio presupposto;

che il ricorso è inammissibile, per la mancata formulazione del quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ.;

che infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in forza del principio generale di cui all’art. 11 preleggi, comma 1 – secondo cui, in mancanza di un’espressa disposizione di legge contraria, la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo – nonchè del correlato specifico disposto della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 5 – in base al quale “Le disposizioni di cui all’art. 47 si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente L. 4 luglio 2009” -, l’abrogazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., disposta dalla citata L. n. 69 del 2009, art. 47, ha effetto per i ricorsi per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati successivamente alla suddetta data, con la conseguenza che per i ricorsi proposti antecedentemente (ma dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, cioè dal 2 marzo 2006) detta norma codicistica è da ritenersi ancora applicabile (cfr., ex plurimis, l’ordinanza n. 7119 del 2010 e la sentenza n. 26364 del 2009);

che, nella specie, il decreto impugnato è stato depositato in cancelleria in data 31 ottobre 2008;

che le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in complessivi Euro 800,00, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 9 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2011

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