Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1298 del 19/01/2017
Cassazione civile, sez. III, 19/01/2017, (ud. 05/12/2016, dep.19/01/2017), n. 1298
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13759-2014 proposto da:
I.G., IMINVEST DI I.G. SAS, in persona del
legale rappresentante p.t. Sig.ra I.G., considerate
domiciliate ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato DOMENICO SORACE
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
FACTORIT SPA, in persona del Consigliere di Amministrazione Delegato,
dott. D.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.
SPALLANZANI 22/A, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO NUZZO, che
la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANDREA FATTORI,
CARLO ALBERTO GIOVANARDI giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il
28/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/12/2016 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza resa in data 13/6/2013, il Tribunale di Milano ha rigettato l’opposizione proposta dalla Iminvest s.a.s. di I.G. e da quest’ultima personalmente avverso il decreto ingiuntivo emesso nei relativi confronti in favore della Factorit s.p.a., quale cessionaria di taluni crediti vantati dalla Fincedi Calabria s.p.a. (già Ce.Di.Sisa Calabria Srl) nei confronti della Iminvest s.a.s..
A sostegno della decisione assunta, il tribunale ha rilevato la persistente validità ed efficacia dell’accettazione della cessione dei crediti originariamente manifestata dalla società debitrice e l’insussistenza dei pretesi fatti estintivi o impeditivi dei crediti contestati infondatamente invocati dalle opponenti.
2. Su appello della Iminvest s.a.s. di I.G. e di quest’ultima personalmente, con ordinanza comunicata dalla Cancelleria in data 28/2/2014 la Corte d’appello di Milano ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 348-bis e ter c.p.c..
3. Avverso la sentenza di primo grado e l’ordinanza del giudice d’appello, hanno proposto ricorso per cassazione la Iminvest s.a.s. di I.G. e quest’ultima personalmente, sulla base di sei motivi d’impugnazione illustrati da successiva memoria.
4. Resiste con controricorso la Factorit s.p.a., che ha concluso per la dichiarazione d’inammissibilità, ovvero per il rigetto dell’impugnazione.
5. Con atto pervenuto presso la Corte di cassazione in data 2/12/2016, le ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare ai ricorso.
Alla dichiarazione di rinuncia ha prestato adesione la Factorit s.p.a..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il giudizio di cassazione dev’essere dichiarato estinto per rinuncia.
Con dichiarazione pervenuta presso la Corte di cassazione in data 2/12/2016 (in epoca anteriore alla celebrazione dell’udienza pubblica) le ricorrenti hanno depositato in Cancelleria un atto di rinuncia al ricorso: atto dalle stesse debitamente sottoscritto (unitamente al proprio difensore) e vistato, per adesione, dalla Factorit s.p.a. e dal relativo difensore.
Si tratta di una rituale dichiarazione di rinuncia, siccome conforme alle condizioni poste dall’art. 390 c.p.c., come tale idoneo a determinare l’effetto dell’estinzione del processo.
Non vi è luogo all’adozione di alcuna statuizione in relazione alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 391 c.p.c..
PQM
Dichiara estinto il processo.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2017