Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12979 del 27/05/2010

Cassazione civile sez. III, 27/05/2010, (ud. 12/04/2010, dep. 27/05/2010), n.12979

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CASTROVILLARI 4, presso lo studio dall’avvocato DE VITIS

LUIGI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SANSONNA

GIUSEPPE giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.A. (OMISSIS), R.L.

(OMISSIS), R.S. (OMISSIS), R.

C. (OMISSIS), R.M. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo

studio dell’avvocato PARENTI LUIGI, che li rappresenta e difende

giusta procura speciale del Dott. Notaio FEDERICO BISSI in ROMA

8/4/2010, rep. n. 872;

– controricorrente –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di ROMA, SEZIONE QUARTA

CIVILE, depositata il 16/07/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2010 dal Consigliere Dott. VIVALDI Roberta;

udito l’Avvocato LUIGI DE VITIS;

udito l’Avvocato LUIGI PARENTI;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. FEDELI Massimo

che ha concluso per la inammissibilita’ del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.M. ha impugnato, con ricorso per Cassazione, affidato ad un motivo illustrato da memoria, ai sensi dell’art. 111 Cost., l’ordinanza di convalida per finita locazione emessa dal tribunale di Roma all’udienza del 16 luglio 2007, a seguito di intimazione di licenza per finita locazione e contestuale citazione per la convalida, proposta da A., L., S., C. e R.M. nei suoi confronti.

L’intimato, al quale risulta essere stato ritualmente notificato l’atto in data 6.6.2007, non compariva all’udienza fissata del 16.7.2007, nella quale era, pertanto, convalidata al 31.12.2010 la licenza per finita locazione e fissata per l’esecuzione dello sfratto la data dell’1.2.2011.

Resistono con controricorso A., L., S., C. e R.M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va dato atto della correttezza della costituzione del nuovo difensore dei resistenti con procura speciale notarile depositata in atti (v. da ultimo Cass. 9.4.2009 n. 8708).

Il ricorso per Cassazione e’ inammissibile sotto diversi profili.

In primo luogo, esso e’ inammissibile per tardivita’.

Infatti, nel procedimento di convalida di licenza per finita locazione o di sfratto, la sospensione dei termini durante il periodo feriale resta esclusa, in forza della deroga contenuta nella L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3 in relazione all’art. 92 dell’Ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941 n. 12), soltanto per la fase sommaria di esso, la quale si conclude con la pronuncia dell’ordinanza di convalida o col diniego della stessa, e presenta, per sua natura, carattere di urgenza (Cass. 21.1.2000 n. 677).

Trova, invece, applicazione, ai sensi del principio generale stabilito dalla L. n. 742 del 1969, art. 1 per la successiva fase a rito ordinario, salvo che l’urgenza sia dichiarata con apposito provvedimento (Cass. 31.10.2005 n. 21111; Cass. 7.7.2005 n. 14304;

S.U. 5.5.1983 n. 3077).

Il provvedimento impugnato in questa sede e’ stato emesso all’udienza del 16.7.2007.

Il ricorso per Cassazione e’ stato consegnato, per la notificazione agli intimati, il 14.10.2008.

A tale momento era, quindi, decorso, il termine dell’anno per la sua rituale notificazione.

Il ricorso proposto, peraltro, e’ inammissibile anche per un altro, pur successivo logicamente, motivo di valutazione; vale a dire, perche’ il mezzo di impugnazione proponibile avverso il provvedimento in esame non era il ricorso per cassazione, neppure ai sensi dell’art. 111 Cost..

Infatti, l’ordinanza di convalida della licenza o dello sfratto emessa in applicazione dell’art. 663 c.p.c. – come nella specie -, pur essendo in linea di principio impugnabile soltanto con l’opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c., e’, tuttavia, soggetta al normale rimedio dell’appello se emanata nel difetto dei presupposti prescritti dalla legge, costituiti dalla presenza del locatore all’udienza fissata in citazione e dalla mancanza di eccezioni o difese del conduttore ovvero dalla sua assenza, e, quindi, al di fuori dello schema processuale ad essa relativo, essendo, in tal caso, equiparabile, nella sostanza, ad una sentenza anche ai fini dell’impugnazione (Cass. 23.1.2006 n. 1222).

Quindi, avverso un provvedimento di convalida di licenza o di sfratto per finita locazione o per morosita’ e’ inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., sia nell’ipotesi in cui si sia in presenza di una vera e propria ordinanza, dal momento che avverso la stessa e’ proponibile soltanto l’opposizione tardiva di cui all’art. 668 c.p.c., sia qualora tale provvedimento sia stato emesso in carenza dei presupposti di legge, perche’, in tal caso, l’impugnazione deve essere proposta con l’appello, assumendo l’ordinanza natura decisoria e contenuto sostanziale di sentenza (Cass. 19.1.2000 n. 560).

Il ricorrente, quindi, avverso l’ordinanza di convalida, avrebbe dovuto proporre l’opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c. provando di non avere avuto tempestiva conoscenza dell’intimazione per irregolarita’ della notificazione, o per caso fortuito, o per forza maggiore.

Nessuna di tali ipotesi, nel caso in esame, ricorre, posto che, per stessa ammissione del ricorrente, la notificazione dell’intimazione e’ avvenuta regolarmente a mani dello stesso ricorrente.

Peraltro, sotto questo profilo, il provvedimento impugnato non sarebbe potuto essere neppure considerato definitivo, non essendo decorso il termine previsto dall’art. 668 c.p.c., comma 2, per l’eventuale proposizione dell’opposizione tardiva.

In questa ottica, preclusa l’opposizione tardiva, l’ordinanza di convalida ex art. 663 c.p.c. acquista efficacia di cosa giudicata sostanziale (Cass. 23.6.1999 n. 6466; v. da ultimo anche Cass. 2.4.2009 n. 8013).

Ove, invece, il ricorrente avesse voluto far valere il difetto dei presupposti prescritti dalla legge, costituiti dalla presenza del locatore all’udienza fissata in citazione e dalla mancanza di eccezioni o difese del conduttore, o dalla sua assenza, al di fuori, quindi, dello schema processuale ad esso relativo, sarebbe dovuto ricorrere al mezzo di impugnazione dell’appello.

In tal caso, infatti, l’ordinanza di convalida e’ equiparabile ad una sentenza, anche ai fini dell’impugnazione (v. anche Cass. 16.5.2006 n. 11380; Cass. 23.1.2006 n. 1222).

Il ricorrente, quindi avrebbe, eventualmente, dovuto fare valere la contestata violazione della L. n. 392 del 1978, artt. 27 e 29 e L. n. 118 del 1985, art. 1 impugnando il provvedimento con il mezzo dell’appello, e non del ricorso per Cassazione.

Il ricorso per Cassazione, poi, in tema di procedimento di convalida di sfratto per morosita’, non sarebbe esperibile neppure nell’ipotesi in cui il locatore, nonostante l’opposizione del conduttore, persista nella richiesta di convalida.

Cio’ perche’, in questo caso, esprimendo il locatore la volonta’ di ottenere l’unica forma di tutela possibile attraverso il provvedimento provvisorio di rilascio, lo stesso provvedimento sarebbe privo del carattere della decisorieta’ e della definitivita’, e nei suoi confronti non sarebbe esperibile alcun mezzo di impugnazione, neanche ai sensi dell’art. 111 Cost. (v. anche Cass. 28.10.2004 n. 20905; Cass. 7.7.2006 n. 15525).

Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di cassazione, il 12 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2010

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