Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12979 del 23/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/05/2017, (ud. 27/04/2016, dep.23/05/2017),  n. 12979

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14802/2014 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), in persona del suo Procuratore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO CAIA,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 297/17/2012 della COMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 15/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, propone ricorso, su due motivi, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Campania, in accoglimento dell’appello proposto dal contribuente, ha integralmente riformato la decisione di primo grado con la quale era stato dichiarato improponibile il ricorso introduttivo, perchè proposto avverso l’estratto del ruolo.

Il Giudice di appello riteneva che Equitalia Sud s.p.a. non avesse assolto l’onere, sulla stessa incombente, di fornire la prova della notificazione delle cartelle sulle quali si basava l’iscrizione, attraverso l’esibizione dell’originale degli atti con la prova delle loro notifiche.

Il contribuente non ha svolto attività difensiva.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente – premesso di avere, come dato atto nella sentenza impugnata, prodotto fotocopie delle relate di notificazioni “da sè stessa dichiarate conformi all’originale” – deduce la violazione degli artt. 214 e 215 c.p.c., nonchè degli artt. 2719 e 2700 c.c., laddove la C.T.R. erroneamente non aveva ritenute valide, ai fini della dimostrazione dell’avvenuta notificazione delle cartelle, dette fotocopie.

2. Con il secondo motivo – rubricato: violazione di legge in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e D.P.R. n. 602 del 2003, art. 26, comma 1 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 – la ricorrente deduce gli errori in diritto in cui sarebbe incorso il Giudice di appello nel ritenere necessaria, ai fini della prova dell’avvenuta notificazione, che la relativa relata fosse allegata all’originale dell’atto notificato da depositarsi anch’esso in giudizio, mentre detta prova era stata fornita con le allegazioni documentali costituite dall’estratto di ruolo, dai referti di notificazione e dagli avvisi di ricevimento della notificazione a mezzo posta.

3. La seconda censura è fondata con assorbimento della prima. In caso analogo a quello oggetto della presente controversia, questa Corte, nel richiamare i reiterati principi già espressi in materia di notificazione di cartelle esattoriali ((Sez. 5, Sentenza n. 23213 del 31/10/2014; Sez. 5, Sentenza n. 6395 del 19/03/2014; Sez. 5, Sentenza n. 14327 del 19/06/2009; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11708 del 27/05/2011; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9111 del 06/06/2012) ha stigmatizzato l’errore del giudice del merito il quale ritenga incombere alla parte concessionaria depositare in giudizio non solo l’avviso di ricevimento della cartella, ma anche la copia della cartella medesima, desumendo detto onere dalla lettura incongrua della norma dell’art. 26, comma 4, invocato, nel quale è previsto un onere alternativo, correlato alle diverse modalità con le quali la notifica può essere effettuata (cfr. Cass. n. 3452/2016).

4. Ne consegue, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio al Giudice di merito affinchè provveda, adeguandosi ai superiori principi, al riesame ed al regolamento delle spese di questo giudizio.

PQM

 

La Corte, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, dichiarato assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2014.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2017

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