Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12979 del 22/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 22/06/2016, (ud. 26/01/2016, dep. 22/06/2016), n.12979

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17490-2013 proposto da:

M.M., (OMISSIS), B.C.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA

MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato GIOVAN CANDIDO DI

GIOIA, che li rappresenta e difende giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 27/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

13/07/2012, depositata il 04/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/01/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Con ricorso del 16 novembre 1998, C.M., in qualità di proprietario di un fondo rurale sito in (OMISSIS), esperiva azione possessoria nei confronti di B.C. e M.M., proprietari di un fondo confinante, domandando di essere reintegrato nel possesso di una fascia di terreno abusivamente occupata dai convenuti mediante la costruzione di un muretto sormontato da rete metallica. Conclusasi, con l’ordinanza del 13 marzo 2000, la fase cautelare del procedimento, si instaurava il giudizio di merito possessorio, al termine del quale il Tribunale di Piacenza, nella resistenza dei convenuti, con sentenza n. 2006 dell’1 marzo 2004, rigettava le domande attoree, ritenendo non provato l’asserito possesso.

Avverso tale provvedimento interponeva gravame C.M., domandando l’accoglimento delle domande formulate in primo grado, sulla base di asseriti errori nella valutazione delle risultanze probatorie.

Con sentenza n. 27 del 13 luglio 2012, depositata il 4 gennaio 2013 e non notificata, la Corte di Appello di Bologna, nella resistenza dei convenuti, accoglieva l’impugnazione, ordinando la rimozione del muretto e la reintegrazione del C. nel possesso della fascia di terreno controversa.

B.C. e M.M. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello, articolando un’unica censura, relativa alla carenza di motivazione su un fatto decisivo per il giudizio, ossia l’omessa valutazione dell’arbitrato stagiudiziale del 22 novembre 1976, redatto a firma del Geom. O. E..

C.M. non ha svolto difese nella presente fase di legittimità. Il consigliere relatore, nominato a norma dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c. proponendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione ex art. 380 bis c.p.c. che di seguito si riporta:

“…la censura articolata dal ricorrente, deducendo la carenza della motivazione della sentenza impugnata, depositata il 4 gennaio 2013, rientra nell’ambito applicativo del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come modificato dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, relativo all’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Tale norma, da interpretarsi in combinato disposto con l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, richiede che il ricorrente, nel dedurre il vizio di omessa, apparente o gravemente contraddittoria motivazione, puntualizzi non solo lo specifico fatto storico”, il cui esame è viziato, ma anche il “dato”, testuale o meno, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” sia stato oggetto di discussione tra le parli, la “decisività” del fatto stesso (Cass., Set Un., n. 19881 del 2014).

Gli odierni ricorrenti, invece, nel dedurre l’omessa valutazione di taluni elementi probatori, non hanno esplicato l’asserita decisività degli stessi, la quale sembra aliti essere esclusa dalla natura prettamente possessoria, e non petitoria, del giudizio in esame, rispetto al cui oggetto la questione dell’esatta delimitazione dei confini tra i due fondi limitrofi appare dunque ultronea e inconferente.

A ciò si aggiunga, peraltro, che il riferimento alle risultante catastali e alle licenze edilizie del 1973-1977, alla corretta interpretazione della missiva della B., all’esistenza di una grondaia sovrastante la fascia di terreno controversa, non è accompagnato da una specifica indicazione del momento processuale in cui tali circostante sono state oggetto di dibattito tra le parti, rendendo impossibile a questa Corte rilevare, dalla sola lettura dell’atto di ricorso, il carattere eventualmente nuovo, e dunque l’inammissibilità, delle risultante probatorie indicate.”.

Gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra, e alla quale non sono state rivolte critiche di sorta, sono condivisi dal Collegio, ragione per la quale il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità in mancanza di difese svolte dall’intimato C..

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater la Corte è tenuta a dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2 della Corte di Cassazione, il 26 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA