Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12978 del 23/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/05/2017, (ud. 11/04/2017, dep.23/05/2017),  n. 12978

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3473/2016 proposto da:

R.V.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GIUSEPPE DI BARTOLO 22, presso lo studio dell’avvocato DANIELA

CONTE, rappresentato e difeso dall’avvocato PASQUALINA ORTU;

– ricorrente –

contro

M.V.R.;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI – SEZIONE

DISTACCATA DI SASSARI, depositato il 10/07/2015, emesso sul

procedimento iscritto al n. R.G. 18/2015 Vol. Giur.;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’11/04/2017 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n. 136/2016 del Primo Presidente;

che il 22 gennaio 2015 il Tribunale di Sassari pronunciava il decreto con cui, a modifica delle condizioni di separazione dei coniugi, veniva ridotto l’assegno di mantenimento a carico di R.V.C. in favore di M.V.R. da Euro 300,00 mensili a 250,00 mensili;

che R. impugnava il provvedimento deducendo che la disposta riduzione non teneva conto della propria attuale condizione di pensionato, oltre che delle spese che a lui facevano carico, laddove, per contro, la condizione della moglie era nel frattempo migliorata, visto che la stessa percepiva una pensione di Euro 500,00 mensili;

che la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, accoglieva il reclamo solo parzialmente e per l’effetto, in parziale modifica del decreto impugnato, poneva a carico della reclamante la corresponsione di un assegno di mantenimento di Euro 150,00 mensili;

che contro il provvedimento del giudice del reclamo ha proposto ricorso per cassazione R.V.C. facendo valere un unico motivo di impugnazione;

che il motivo di ricorso lamenta omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio: fatto che avrebbe determinato una apparente applicazione dei presupposti per la quantificazione dell’assegno di mantenimento previsto dall’art. 156 c.p.c., determinando, in realtà, una disparità economica dei coniugi in danno del ricorrente;

che la censura si fonda sul rilievo per cui il decreto impugnato evidenzierebbe una aporia della determinazione del quantum “determinata da erronea interpretazione di un fatto storico documentalmente provato”, che lo inficerebbe “in modo tale da rendere la motivazione apparente”: in particolare, secondo l’istante, la Corte del merito aveva dato atto che risultava dimostrata l’estinzione del proprio debito nei confronti del Comune di Porto Torres, laddove dalla documentazione prodotta risultava il contrario;

che M.V.R., benchè intimata, non ha svolto difese nella presente sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che parte ricorrente ha depositato in cancelleria atto di rinuncia corredato della relata di notificazione alla controparte;

che l’atto di rinuncia risulta conforme a guanto prescritto dall’art. 390 c.p.c., sicchè deve essere dichiarata l’estinzione del procedimento;

che non è luogo a pronunciare condanna alle spese, dal momento che l’intimata non ha svolto attività processuale in questa sede.

PQM

 

dichiara estinto il giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2017

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