Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12978 del 22/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 22/06/2016, (ud. 26/01/2016, dep. 22/06/2016), n.12978

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15379-2013 proposto da:

B.E., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 86, presso lo studio dell’avvocato

ROBERTA CIOTTI, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ANTONIO GIANCOLA giusta procura speciale a margine

della seconda pagina del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO DI (OMISSIS), in persona dell’amministratore

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO

VALESIO 1, presso lo studio dell’avvocato MICHELA DAMADEI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIANPAOLO CAPONI giusta

procura a margine della seconda pagina del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1432/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 24/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/01/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI;

udito l’Avvocato Michela Damadei (delega avvocato Caponi

Giampaolo) difensore del controricorrente che si riporta agli

scritti.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Nel giudizio di primo grado, svolto dinanzi al Tribunale di Milano, a seguito del giudizio introdotto dal Condominio di (OMISSIS) nei confronti di B.E., finalizzato ad accertare la natura condominiale della canna fumaria dell’immobile con condanna del convenuto alla riduzione in pristino stato, il Tribunale adito, nella resistenza del convenuto, che deduceva la pendenza di un giudizio avente ad oggetto il ripristino della medesima canna fumaria tra questo e alcuni dei condomini, accoglieva la domanda attorea, disponendo la compensazione delle spese per non essere il Condominio intervenuto nel giudizio pendente, circostanza imposta da ragioni di economia processuale e contenimento delle spese.

Avverso la sentenza n. 152 del 2008, il medesimo Condominio proponeva appello dinanzi alla Corte d’appello di Milano, contestando la statuizione circa la compensazione delle spese sul presupposto della diversità degli interessi tutelati con la propria azione che non avrebbero potuto trovare posto nel giudizio pendente, la Corte meneghina, con sentenza n. 1432 del 2012, accoglieva il gravame, ponendo le spese di ambo i gradi di giudizio interamente a carico del solo B..

La sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano è divenuta oggetto di ricorso in Cassazione da parte del B., affidato ad un unico motivo con il quale ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli art. 1362, 1366, 1367 e 1368 c.c., nonchè violazione dell’art. 92 c.p.c..

L’intimato Condominio ha resistito con controricorso.

Il consigliere relatore, nominato a norma dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c. proponendo la reiezione del ricorso.

In prossimità dell’adunanza camerale parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa in cui di fa presente che il ricorrente è deceduto nelle more del presente giudizio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Occorre preliminarmente rilevare che nel giudizio di cassazione, che è dominato dall’impulso d’ufficio, non trova applicazione l’istituto della interruzione del processo per uno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c. e segg., onde, una volta instauratosi il giudizio, il decesso di una delle parti, comunicato dal suo difensore, non produce l’interruzione del giudizio (Cass. SS.UU. n. 14385 del 2007). Sì che va disattesa la richiesta di rinvio formulata in udienza dal difensore del ricorrente, motivata dal decesso del B..

Venendo al merito del ricorso, vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione ex art. 380 bis c.p.c. che di seguito si riporta: “Con l’unica censura il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1366, 1367 e 1368 c.c., oltre che violazione dell’art. 92 c.p.c e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul medesimo punto, per avere la Code di merito errato nell’interpretazione dell’atto introduttivo del giudizio di prime cure, promosso da alcuni dei condomini, con conseguente erronea declaratoria di impraticabilità dell’intervento di terzo da parte del Condominio, escludendo, in ragione di ciò, la compensazione delle spese del primo grado di giudizio.

Il motivo parrebbe manifestamente infondato sotto entrambi i profili considerati.

Occorre preliminarmente osservare che le argomentazioni circa l’ammissibilità dell’intervento in altro giudizio da parte del resistente risultano svolte dalla corte distrettuale al fine della determinazione delle spese processuali onde pervenire ad una condanna ovvero ad un accertamento della superfluità delle stesse rispetto alla parte soccombente.

L’art. 92 c.p.c., secondo l’opinione consolidata di questa Corte, attribuisce al giudice di merito un potere discrezionale nel valutare l’opportunità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite in caso di soccombenza reciproca o al concorso di gravi ed eccezionali ragioni (così come nella versione precedente faceva riferimento a giusti motivi). Essa si pone come una norma elastica, ossia come clausola generale che il legislatore ha previsto per essere adeguata dal giudice ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni (Cass. 22 febbraio 2012 n. 2572). Il giudice di merito ha dunque il potere di integrare la norma, attraverso un’attività di precisazione di cui deve esplicitare le ragioni logico-giuridiche.

Tanto chiarito, la Corte distrettuale con riferimento alla censura di mancata compensazione per giusti motivi ex art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo ratione temporis applicabile (L. 28 dicembre 2005, n. 263, per essere stata depositata la sentenza di primo grado nell’anno 2008), ha ritenuto che il mancato esperimento dell’intervento volontario non potesse costituire un giusto motivo di compensazione, risolvendosi in una scelta rimessa alla valutazione discrezionale del soggetto agente che non può costituire fonte di responsabilità processuale, neppure limitatamente alle spese, quale indebito esercizio delle proprie ragioni.

La Corte di merito, nel calare la norma de qua nel caso concreto ha dunque deciso di valorizzare il diritto del Condominio a ricorrere alla strategia processuale reputata più opportuna per la tutela della propria posizione giuridica rispetto all’interesse del ricorrente alla compensazione delle spese, stante l’integrale soccombenza, mantenendosi nell’alveo dei poteri integrativi riconosciuti dall’ordinamento secondo i principi sopra esposti.

In definitiva, il relatore ritiene che sussistano i presupposti per procedere con rito camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ravvisandosi la possibile manifesta infondatezza del ricorso.”.

Gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra sono condivisi dal Collegio e le critiche formulate dal ricorrente nella memoria illustrativa non hanno alcuna incidenza su dette conclusioni, giacchè ribadiscono difese che per le ragioni sopra esposte – sono state superate dalle argomentazioni predette e non rappresentano alcuna lacuna motivazionale, non apportando alcun ulteriore elemento di valutazione, e conseguentemente il ricorso va respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater la Corte è tenuta a dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione in favore dei resistenti che liquida in complessivi Euro 1.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie ed agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte di Cassazione, il 26 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2016

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