Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12978 del 09/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12978 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMBROSIO ANNAMARIA

ORDINANZA
sul ricorso 12886-2012 proposto da:
STRACUZZI OTTAVI O (STRTTV31R23F158S) elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA NICASTRO 11 (STUDIO STIVALI),
presso lo studio dell’avvocato STRACUZZI ATTILIO, che lo
rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
PELLEGRINO ANNA MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA PORTUENSE 104, presso ANTONIA DE ANGELIS,
rappresentata e difesa dall’avvocato CATANZARO LOMBARDO
ANTONINO, giusta mandato a margine del controricorso;
– controricorrente avverso la sentenza n. 231/2012 della CORTE D’APPELLO di
MESSINA del 3.4.2012, depositata il 24/04/2012;
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9.2Q)

Data pubblicazione: 09/06/2014

,1

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANNAMARIA
AMBROSIO;
udito per la controricorrente l’Avvocato Antonino Catanzaro
Lombardo che si riporta agli scritti.

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
« 1. Con sentenza n.231/2012 la Corte di appello di Messina ha
rigettato l’appello proposto dall’avv. Ottavio Stracuzzi avverso la
sentenza del Tribunale di Messina di condanna dell’appellante in
favore di Anna Maria Pellegrino al pagamento della somma di €
155.201,69, oltre interessi, a titolo di differenza tra le somme riscosse
dall’avv. Stracuzzi per conto della Pellegrino e somme effettivamente
rimesse alla mandante; ha condannato l’appellante al pagamento delle
ulteriori spese processuali.
2. Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione l’avv.
Ottavio Stracuzzi formulando tre motivi: I) violazione ed errata
applicazione dell’art.2739 cod. civ. (art. 360 n.3 cod. proc. civ.), nonché
omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione «sul punto de quo»
(art. 360 n.5 cod. proc. civ.); II) violazione ed errata applicazione
dell’art. 1713 cod. civ. (art. 360 n.3 cod. proc. civ.), nonché omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione «su/punto de quo» (art. 360
n.5 cod. proc. civ.); III) omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione «sulla maggiore rilevanza attribuita ad alcune risultane probatorie
piuttosto che ad altro» (art. 360 n.5 cod. proc. civ.)
Anna Maria Pellegrino ha resistito con controricorso, rilevando in
via preliminare che, ai fini dell’esposizione del fatto richiesta a pena di
inammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente «ha ricopiato gli
atti giudkiari introduttivi dei due gradi di giudkio».
Ric. 2012 n. 12886 sez. M3 – ud. 07-05-2014
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Svolgimento del processo e motivi della decisione

3. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in
applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., in quanto
appare destinato ad essere dichiarato inammissibile.
4. E’ assorbente rispetto a ogni altra considerazione il rilievo di
inammissibilità del ricorso per inosservanza del requisito

inammissibilità dall’art. 366 n.3 cod. proc. civ., all’uopo non essendo
possibile ricorrere al mero “assemblaggio” degli atti del giudizio di
merito.
Va qui ribadito il seguente principio:
è inammissibile per inosservanza del requisito di cui al n. 3 del
primo comma dell’art. 366 cod. proc. civ. il ricorso per cassazione che
pretenda di assolvere a tale requisito mediante l’assemblaggio in
sequenza cronologica degli atti della causa, riprodotti in copia
fotostatica, senza che ad essa faccia seguire una parte espositiva in via
sommaria del fatto sostanziale e processuale, né in via autonoma prima
dell’articolazione dei motivi né nell’ambito della loro illustrazione.
(Cass. 22 settembre 2009, n. 20393; Cass. 30 giugno 2010, n. 15631)
Nella stessa prospettiva, le SS.UU. hanno affermato che la
prescrizione contenuta nell’art. 366, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.,
secondo la quale il ricorso per cassazione deve contenere, a pena
d’inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa, non può
ritenersi osservata quando il ricorrente non riproduca alcuna narrativa
della vicenda processuale, né accenni all’oggetto della pretesa,
limitandosi ad allegare, mediante “spillatura” al ricorso, l’intero ricorso
di primo grado ed il testo integrale di tutti gli atti successivi, rendendo
particolarmente indaginosa l’individuazione della materia del
contendere e contravvenendo allo scopo della disposizione,
preordinata ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e
Ric. 2012 n. 12886 sez. M3 – ud. 07-05-2014
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dell’esposizione sommaria dei fatti di causa previsto a pena di

del tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i
motivi di censura (Cass. civ., Sez. Unite, 17 luglio 2009, n. 16628; cfr.
anche cfr. anche Cass. 27 febbraio 2009, n. 4823).
Ancora più di recente le SS.UU. (sentenza 11 aprile 2012, n.5698)
hanno confermato l’inammissibilità del ricorso, redatto con la tecnica

366, n. 3, cod. proc. civ., la pedissequa riproduzione dell’intero,
letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto
superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di
tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro
verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei
fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a
leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta
di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso.
4.2. Il ricorso all’esame risulta così strutturato: subito dopo
l’epigrafe, sotto l’intestazione “In fatto” e dopo la frase «come riassunto e
liportato nella citata sentenza di primo grado» seguono a partire dal fl 2 sino
al fl 43 le fotocopie di vari atti e, precisamente, della sentenza di primo
grado, dell’atto di appello, della comparsa conclusionale in appello; tra
l’una e l’altra fotocopia solo poche righe di raccordo, con una generica
“chiusa” finale, relativamente all’intervenuta emissione e pubblicazione
della sentenza oggetto del presente ricorso «al cui (peraltro scarno, n.d.r.0
contenuto ci si riporta». Siffatta modalità di formulazione del ricorso
equivale a un mero rinvio alla lettura di tali atti ed è quindi
assolutamente inidonea ad assolvere al requisito dell’esposizione
sommaria del fatto di cui al cit. art.366.
E’ il caso di aggiungere che il contenuto dei motivi di ricorso,
racchiuso nei cinque fogli successivi del ricorso, non è idoneo a
supplire la carenza sopra indicata, non essendo neppure specificamente
Ric. 2012 n. 12886 sez. M3 – ud. 07-05-2014
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dell’assemblaggio”, osservando che ai fini del requisito di cui all’art.

t

individuate le parti della sentenza che presenterebbero i vizi che
costituiscono ragione di illegittimità della decisione e motivo per la sua
cassazione. Donde un’ulteriore ragione di inammissibilità per difetto di
specificità dei motivi.»
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di

rilievi contenuti nella memoria di parte ricorrente non hanno
evidenziato profili tali da condurre ad una decisione diversa da quella
prospettata nella relazione – ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto
esposti nella relazione stessa.
E’ appena il caso di aggiungere che nella fattispecie non è
applicabile il principio, richiamato da parte ricorrente, espresso da
Cass. (ord) 27 novembre 2012, n. 21034 relativo ad un ricorso che,
seppure «redatto con una tecnica assai discutibile, basata sul copia e incolla di atti
sotto molti profili privi di rilievo» è stato ritenuto ammissibile perché «nelle
brevi parti in cui contiene argomentnioni autonome, consente al lettore attento di
cogliere una sufficiente contestnione de/punto centrale della sentenza di merito»; e
ciò in quanto, nel ricorso all’esame, come correttamente evidenziato
nella relazione, i brevi “raccordi” e lo stesso contenuto dei motivi si
rivelano inidonei a supplire l’omessa esposizione del fatto, non
risultando neppure individuabili le parti della sentenza specificamente
impugnate.
In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo alla
stregua dei parametri di cui al D.M. n.55/2014, seguono la
soccombenza.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte
ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate
Ric. 2012 n. 12886 sez. M3 – ud. 07-05-2014
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consiglio, il Collegio — viste le memorie delle parti e considerato che i

in € 7.490,00 (di cui € 200,00 per esborsi) oltre accessori come per
legge.
Roma 7 maggio 2014
IL PRESIDENTE

dott. Mario Finocchiaro

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