Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12977 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 30/06/2020), n.12977

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 31851/2018 R.G. proposto da:

C.S. e S.G., rappresentati e difesi

dall’Avv. Paolo Maria Federico Candida;

– ricorrenti –

contro

Unione di Banche Italiane S.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv.

Francesco Pecora e dall’Avv. Flavio Garrone, con domicilio eletto

presso lo studio del primo in Roma, Via Gavinana, n. 1;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino, n. 575/2018,

depositata il 28 marzo 2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 gennaio

2020 dal Consigliere Emilio Iannello.

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte d’appello di Torino ha confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato l’opposizione proposta da C.S. e S.G. avverso il decreto con il quale il Tribunale di Alessandria, su ricorso della Banca Regionale Europea S.p.A., aveva loro ingiunto il pagamento della somma di Euro 57.045,76, oltre accessori, in relazione al saldo passivo di mutuo fondiario concesso a terzi, di cui gli opponenti si erano resi fideiussori.

Ha infatti respinto, per quel che ancora in questa sede interessa, le eccezioni (di liberazione del fideiussore per obbligazione futura ai sensi dell’art. 1956 c.c., e di decadenza ex art. 1957 c.c.), che gli appellanti avevano riproposto (con i primi due motivi di gravame) rispettivamente sull’assunto che:

i) la banca, a fronte del non regolare adempimento da parte dei debitori principali al pagamento delle rate e pur essendo al corrente del peggioramento delle loro condizioni economiche, avrebbe atteso quasi due anni prima di agire nei confronti degli stessi, così, in sostanza, attraverso siffatta gestione del rapporto, facendo loro credito ai sensi e per gli effetti dell’invocata norma codicistica;

ii) pur nella incontestata deroga convenzionale alla previsione di cui all’art. 1957 c.c., l’avere atteso circa due anni dall’inadempimento e “17” (così testualmente in sentenza) dalla stipula della fideiussione configurava comportamento contrario a correttezza e buona fede nell’adempimento del contratto.

1.1. Con riferimento al primo motivo ha ritenuto che – pur accedendo alla premessa che quella garantita fosse da considerare obbligazione futura (poichè derivante da mutuo che, benchè deliberato dalla banca coevamente alla fideiussione, era stato tuttavia in concreto stipulato 13 giorni dopo) – l’art. 1956 c.c., non potesse comunque trovare applicazione dal momento che:

a) non vi era prova alcuna di un peggioramento delle condizioni patrimoniali dei debitori principali nel breve periodo intercorso tra la prestazione della garanzia e la stipula del mutuo;

b) per il periodo successivo non vi era stata concessione di nuovo credito, non essendo al riguardo pertinente la lettura estensiva di tale presupposto invocata dagli appellanti, poichè in astratto predicabile solo in ipotesi, nella specie non ricorrente, di contratti di finanziamento aventi natura dinamica, che comportano la necessità di costante verifica da parte del creditore nei confronti del debitore principale;

c) tantomeno vi era stata una gestione sconsiderata del rapporto contrattuale, avendo anzi la banca opposto un’adeguata reazione all’inadempimento del debitore principale.

1.2. Con riferimento al secondo motivo di gravame la Corte territoriale ha poi rilevato che:

a) non era contestato dagli appellanti che essi avessero preventivamente rinunciato alla decadenza ex art. 1957 c.c.;

b) la facoltà di valersi di tale previsione (dedotta dagli appellanti al diverso fine di sostenere che “il debitore non può essere soggetto in perpetuum all’obbligazione fideiussoria, essendo onere del creditore attivarsi celermente”) era proprio quella a cui essi avevano rinunciato;

c) comunque, in concreto, la banca aveva agito tempestivamente nei confronti del debitore principale, evitando – pur in presenza di rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale – di escutere i fideiussori, costituiti in mora fin dall'(OMISSIS), e ciò prudentemente fino all’esito di non capienza della esecuzione forzata promossa sui beni dei debitori principali; era pertanto superflua la prova testimoniale richiesta sul punto dagli appellanti.

2. Avverso tale decisione C.S. e S.G. propongono ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resiste la Unione di Banche Italiane S.p.a., incorporante per atto di fusione la Banca Regionale Europea S.p.A., depositando controricorso.

3. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 1956 c.c..

Lamentano che la Corte d’appello – dopo avere correttamente riconosciuto che il debito garantito, nella specie, costituisse obbligazione futura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1956 c.c., -ha escluso che ricorresse nella specie la causa estintiva, ivi prevista, dell’obbligazione fideiussoria (ossia che la banca creditrice avesse “fatto credito al terzo”, pur conoscendo il peggioramento delle condizioni patrimoniali di questo) erroneamente riferendo la valutazione, a tal fine, della condotta della Banca, al solo periodo di 13 giorni intercorsi tra la fideiussione e la stipula del mutuo, anzichè alla successiva gestione del rapporto.

Sostengono che, di contro, detta causa andava individuata nell’avere, la banca, pur a fronte di una sofferenza nel pagamento delle rate del mutuo iniziata nel 2002, atteso fino al novembre 2003 per avviare un’azione di recupero nei confronti dei debitori principali e sino all’agosto dello stesso anno per avvisare i fideiussori della rilevata sofferenza nel rapporto contrattuale.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 1957 c.c..

Affermano che la norma di cui all’art. 1957 c.c., era stata da essi invocata “per sottolineare che il fideiussore non può essere sottoposto in perpetuum all’obbligazione fideiussoria, essendo onere del creditore attivarsi celermente”; richiamano i concetti di buona fede e di correttezza per sostenere, sulla scorta di citazione dottrinale, che, pur in presenza di deroga convenzionale alla citata norma codicistica, il fideiussore “mantiene il diritto a non subire un eccessivo prolungamento del vincolo obbligatorio, rimanendo a carico della Banca l’onere di attivarsi in tempi ragionevoli dalla scadenza dell’obbligazione principale”; rilevano quindi che, nel caso di specie, la banca aveva atteso quasi due anni prima di iniziare l’azione contro i debitori principali e “ben 17” (così testualmente in ricorso) dalla stipula della fideiussione per agire contro essi esponenti.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano infine, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “motivazione insufficiente in ordine ad un fatto decisivo e controverso per il giudizio; violazione della norma di cui all’art. 244 c.p.c.”, in relazione alla mancata ammissione della prova per testi diretta a dimostrare il peggioramento delle condizioni patrimoniali dei debitori principali.

4. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

A fondamento della ritenuta insussistenza, nella specie, della causa estintiva dell’obbligazione fideiussoria prevista dall’art. 1956 c.c., la Corte territoriale ha, come si è detto, rilevato che successivamente alla stipula, in data (OMISSIS), del mutuo fondiario fonte dell’obbligazione principale, non vi era stata concessione di nuovo credito ai debitori garantiti, non essendo nella specie pertinente la lettura estensiva di tale presupposto invocata dagli appellanti, poichè riferibile alla gestione di contratti di finanziamento aventi “natura dinamica”, che comportano la necessità di costante verifica da parte del creditore nei confronti del debitore principale.

I ricorrenti criticano tale ratio decidendi in termini palesemente generici e meramente oppositivi, privi di struttura argomentativa idonea a sorreggere la censura, limitandosi a richiamare precedenti giurisprudenziali a sostegno della invocata lettura estensiva della norma (la cui plausibilità, in astratto, non è affatto negata in sentenza), ma senza confrontarsi con le ragioni che, secondo i giudici d’appello, rendono quella interpretazione, in concreto, inapplicabile alla fattispecie in esame: ragioni in sintesi rappresentate dal rilievo che, in tanto può postularsi che anche il solo modo di gestire il rapporto obbligatorio già instaurato con il terzo possa determinare un ingiustificato ed imprevedibile aggravamento del rischio rilevante ai sensi della richiamata norma, in quanto quel rapporto implichi una “gestione dinamica” del rapporto da parte del creditore garantito (attraverso ad es. erogazioni periodiche o, come nel caso esaminato da Cass. n. 4458 del 2005, la prosecuzione del rapporto locativo), condizione non ravvisabile nel caso di specie, trattandosi di finanziamento erogato, con il mutuo, in unica iniziale soluzione.

Tale argomento è contrastato in ricorso con la mera contraria asserzione, priva di per sè di alcun rilievo censorio, secondo cui i tempi dell’azione di recupero avviata dalla banca nei confronti dei debitori principali integrerebbero essi stessi una modalità di gestione del rapporto parificabile, in sostanza, ai fini in questione, alla concessione di nuovo credito.

Gli stessi ricorrenti, in altri termini, non addebitano il comportamento di “fare credito” alla stipulazione del mutuo, bensì (v. ricorso, pag. 11 in fine ed inizio della pag. 12) lo individuano nel ritardo dell’azione esecutiva, che non si comprende, però, come possa ricondursi a ciò che suppone lo stesso art. 1956 c.c..

La Corte di merito, peraltro, come appresso sarà detto, ha negato anche in punto di fatto che possa effettivamente imputarsi alla mutuante una inerte o ritardata azione di recupero del credito nei confronti dei debitori principali, rilevando che la banca ha “opposto un’adeguata reazione all’inadempimento del debitore principale”, ciò che rende la censura, oltre che destituita in astratto di riconoscibile valenza critica sul piano logico per le ragioni dette, anche fondata su premessa fattuale insussistente, poichè negata in sentenza.

5. Anche il secondo motivo è inammissibile sotto diversi profili.

5.1. Senza confrontarsi direttamente con la affermata, in sentenza, derogabiltà della previsione di cui all’art. 1957 c.c., con il motivo in esame i ricorrenti non fanno altro che sostenere l’opposta tesi, altrimenti non potendo intendersi l’iterato assunto secondo cui, pur nella incontestata presenza nella specie di detta deroga pattizia, la persistente rilevanza dei principi di correttezza e buona fede dovrebbe condurre allo stesso risultato di sanzionare, con la decadenza, il comportamento, in tesi, inerte del creditore nell’azionare la propria pretesa nei confronti del debitore principale.

Assunto implicito è evidentemente che la norma non sia altro che una specificazione di tali obblighi generali e, per tal motivo, non sia derogabile.

Per ciò stesso la censura si espone ad un primo rilievo di inammissibilità, ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, avendo sul punto, la Corte di merito, deciso in conformità ad orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte che riconosce pacificamente la derogabilità pattizia di detta previsione sul rilievo che trattasi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l’assunzione da parte del fideiussore del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (v. ex multis Cass. 11/06/2012, n. 9455; 21/05/2008, n. 13078; 18/04/2007, n. 9245; 11/01/2006, n. 394; 20/01/2004, n. 776; 01/07/2005, n. 14089).

5.2. I ricorrenti omettono comunque di censurare l’ulteriore ratio decidendi, di per sè comunque idonea a costituire autonomo fondamento giustificativo della decisione, rappresentata dalla esclusa ravvisabilità di un contegno inerte della banca contrario a buona fede.

Come s’è detto, infatti, i giudici d’appello hanno rimarcato, alla stregua di accertamento di fatto nella specie non fatto segno di specifica rituale censura, che la banca aveva agito tempestivamente nei confronti del debitore principale, evitando – pur in presenza di rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale – di escutere i fideiussori, costituiti in mora fin dall'(OMISSIS), e ciò prudentemente fino all’esito di non capienza della esecuzione forzata promossa sui beni dei debitori principali.

6. L’inammissibilità del terzo motivo è infine resa palese, anzitutto, dal riferimento ad un paradigma censorio (quello della “insufficiente motivazione”) non più vigente.

La censura comunque sembra appuntarsi sulla motivazione resa dal giudice di primo grado per giustificare la non ammissione della prova per testi senza confrontarsi con la diversa motivazione sul punto svolta dal giudice d’appello che, alla luce delle considerazioni sopra ricordate, ha del tutto ragionevolmente evidenziato l’irrilevanza del mezzo istruttorio in quanto diretto a dimostrare la consapevolezza da parte della banca delle sopravvenute difficoltà economiche dei debitori principali.

7. Dalla memoria non è dato ricavare una più efficace illustrazione dei motivi, risultando la stessa meramente ripetitiva dei medesimi argomenti.

8. Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del cit. art. 13, art. 1-bis.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del cit. art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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