Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12977 del 23/05/2017

Cassazione civile, sez. VI, 23/05/2017, (ud. 11/04/2017, dep.23/05/2017),  n. 12977

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26080/2015 proposto da:

B.G. E R.F. SDF in persona del Curatore

fallimentare, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE

109, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO D’ANDREA, rappresentato

e difeso dall’avvocato ANTONINO MAZZEI;

– ricorrente –

contro

T.G., P.B., T.M., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio

dell’avvocato BENITO PANARITI, rappresentati e difesi dall’avvocato

GIUSEPPE AFFANNATO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 175/2015 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 23/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’11/04/2017 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA;

dato atto che il Collegio ha autorizzato la redazione del

provvedimento in forma semplificata, giusta decreto 14 settembre

2016, n. 136/2016 del Primo Presidente.

Si rileva quanto segue.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Il Tribunale di Messina, con sentenza del 10 giugno 2011, definiva il giudizio promosso dalla Curatela del Fallimento della società di fatto tra B.G. e R.F. nei confronti di T.M., T.G. e P.B., quali eredi di To.Gu.: giudizio avente ad oggetto lo scioglimento L. Fall., ex art. 72, di un contratto preliminare di vendita di un immobile, stipulato con scrittura privata del 3 gennaio 1983. Il Tribunale rigettava la domanda di parte attrice affermando che il diritto del curatore previsto dalla norma sopra indicata presupponeva l’esistenza di un contratto preliminare e che nella circostanza tra le parti era stato stipulato un contratto di compravendita ad effetti traslativi reali differiti: riteneva, infatti, che le parti col nominato contratto del 3 gennaio 1983 non avessero subordinato l’effetto traslativo del bene a una successiva manifestazione di volontà, ma avessero piuttosto convenuto che il pagamento del prezzo avrebbe dovuto attuarsi il 23 dicembre 1985 (giorno in cui la proprietà nel cespite era stata per l’appunto trasferita a To.Gu.).

2. – La sentenza era impugnata dalla Curatela e la Corte di appello di Messina, con sentenza pubblicata il 23 marzo 2015 rigettava il gravame. Rilevava, in particolare, che il documento contrattuale su cui l’appellante fondava l’impugnazione non risultava prodotto in giudizio.

3. – Contro tale pronuncia è proposto ricorso per cassazione dalla Curatela del Fallimento della norhinata società di fatto: ricorso basato su un unico motivo. Resistono con controricorso T.M., T.G. e P.B.. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo di ricorso la curatela fallimentare denuncia la nullità della sentenza impugnata, la violazione dei principi che presiedono al giusto processo e la violazione del principio del contraddittorio; richiama, in proposito, l’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, con riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., oltre che agli artt. 101 e 183 c.p.c.. Assume che la sentenza della Corte di appello sia stata adottata “alla luce di un argomento, rilevato d’ufficio, sul quale non vi è mai stato confronto tra le parti”. In particolare, il giudice del gravame aveva erroneamente affermato, senza instaurare il contraddittorio sul punto, che la scrittura privata del 3 gennaio 1983 (attraverso cui era documentato il contratto oggetto di causa) non era stata mai prodotta dalla curatela fallimentare. Di contro, l’appellante, che aveva prodotto in giudizio il documento avanti al Tribunale, aveva depositato in fase di impugnazione sia il fascicolo di primo grado che quello di appello. Aggiunge la curatela che ove la Corte di merito avesse sollecitato il contraddittorio sul punto, essa avrebbe sottolineato che, sulla base della giurisprudenza di questa S.C., il giudice non può rigettare una domanda o un’eccezione per difetto della prova documentale, in mancanza dell’annotazione del ritiro del fascicolo di parte che contiene quello scritto.

1.1. – Il motivo non ha fondamento.

La Corte di appello ha esposto, nella sentenza impugnata, che il documento di cui qui si dibatte non era stato rinvenuto all’interno del relativo fascicolo e, vieppiù, che esso non risultava essere stato prodotto in primo grado: infatti – ha aggiunto – non era ricompreso nell’indice del fascicolo (che, come è noto, deve contenere gli atti depositati e i documenti prodotti ai sensi dell’art. 74 disp. att. c.p.c.). La stessa Corte territorrale ha infine constatato come la produzione dello scritto in questione non avesse avuto luogo in udienza o con il deposito della memoria di cui all’art. 184 c.p.c..

Ciò posto, anche nel sistema anteriore all’introduzione del secondo comma dell’art. 101 c.p.c. (a norma del quale il giudice, se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, deve assegnare alle parti, “a pena di nullità”, un termine “per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione”) – introduzione operata con la L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 13 – il dovere costituzionale di evitare sentenze cosiddette “a sorpresa” o della “terza via”, poichè adottate in violazione del principio della “parità delle armi”, aveva un preciso fondamento normativo, costituito dall’art. 183 c.p.c., che al terzo comma (oggi quarto) fa carico al giudice di indicare, alle parti, “le questioni rilevabili d’ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione” (Cass. 7 novembre 2013, n. 25054). In particolare, si è affermato che nel caso in cui il giudice esamini d’ufficio una questione di puro diritto, senza procedere alla sua segnalazione alle parti onde consentire su di essa l’apertura della discussione (c.d. terza via), non sussiste la nullità della sentenza, in quanto (indiscussa la violazione deontologica da parte del giudicante) da tale omissione non deriva la consumazione di altro vizio processuale diverso dall’error iuris in iudicando ovvero dall’error in iudicando de iure procedendi, la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se tale errore si sia in concreto consumato: qualora invece si tratti di questioni di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, la parte soccombente può dolersi della decisione, sostenendo che la violazione di quel dovere di indicazione ha vulnerato la facoltà di chiedere prove o, in ipotesi, di ottenere una eventuale rimessione in termini, con la conseguenza che, ove si tratti di sentenza di primo grado appellabile, potrà proporsi specifico motivo di appello solo al fine di rimuovere alcune preclusioni (specie in materia di contro-eccezione o di prove non indispensabili), senza necessità di giungere alla più radicale soluzione della rimessione in primo grado, salva la prova, in casi ben specifici e determinati, che sia stato realmente ed irrimediabilmente vulnerato lo stesso valore del contraddittorio (Cass. Sez. U. 30 settembre 2009, n. 20935; in senso conforme, da ultimo, Cass. 16 febbraio 2016, n. 2984).

Ora, la questione relativa alla materiale presenza di un documento, decisivo per il giudizio, all’interno dei fascicoli di causa non rientra tra quelle su cui il giudice ha l’obbligo di provocare il contraddittorio, ove il documento assente nel fascicolo stesso non sia stato ritualmente acquisito al processo. Infatti, il giudice non ha il compito di verificare d’ufficio se siano confluiti nel giudizio documenti ulteriori, rispetto a quelli ritualmente acquisiti, e ivi presenti, e a quelli che, sebbene assenti, siano stati oggetto di una produzione documentata a norma dell’art. 74, u.c. e art. 87 disp. att. c.p.c.. Ritenere il contrario significherebbe gravare il giudice di un controllo che attiene a non-atti, incaricandolo di un accertamento che si colloca oltre il perimetro segnato dal regolare svolgimento delle attività processuali. E’ semmai onere della parte interessata, a fronte della scomparsa di un documento di cui non risulti attestata la produzione in giudizio, sollevare la questione: e così, ad esempio, segnalare che risulti irreperibile un documento la cui produzione in udienza, per mero errore, non sia stata verbalizzata.

Diversa, come appena accennato, è l’ipotesi in cui il documento risulti ritualmente prodotto ma non sia più reperibile all’interno dei fascicoli di causa: infatti, ove vengano in questione documenti ritualmente prodotti in giudizio (il cui mancato rinvenimento non sia, anche in base a presunzioni deducibili dalle concrete modalità dei fatti tenuto conto dell’efficacia probatoria degli atti mancanti, riconducibile alla condotta volontaria della parti), il giudice è tenuto a disporre la ricerca di essi, se non siano reperiti nel fascicolo di ufficio al momento della decisioriè; in caso di esito negativo, lo stesso giudice deve poi autorizzare la ricostruzione del loro contenuto (Cass. 20 gennaio 2016, n. 1806; Cass. 9 ottobre 2013, n. 22972). In tale fattispecie è dunque prevista un’attivazione del giudice proprio in funzione garantistica, al fine di scongiurare che la parte sia indebitamente lesa dalla scomparsa del documento già acquisito al giudizio.

Nel caso in esame, nessuna evidenza consente però di affermare che la scrittura privata in questione sia stata ritualmente prodotta. In particolare, non rileva che il documento in questione sia stato menzionato nel corpo della citazione, giacchè tale evenienza non consente di affermare alcunchè in ordine alla effettiva produzione dello stesso: produzione che è anzi sconfessata dal dato, evidenziato dalla Corte di appello, per cui il documento stesso non è riportato nell’indice del fascicolo di parte.

2. – Discende da ciò che il ricorso vada respinto.

3. – Le spese processuali seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte:

rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 100,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2017

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