Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12977 del 22/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 22/06/2016, (ud. 26/01/2016, dep. 22/06/2016), n.12977

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14733-2013 proposto da:

F.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA FLAMINIA 133, presso lo studio dell’avvocato SIMONE

CADEDDU, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ALVISE BISCONTIN, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.L., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE MAZZINI

134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ADALBERTO PERULLI,

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

C.R., B.R.;

– intimati –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di VENEZIA del 26/11/2012,

depositata il 03/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/01/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI;

udito l’Avvocato SIMONE CADEDDU; difensore del ricorrente, che si

riporta agli scritti.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Con ordinanza del 3 dicembre 2012 il Tribunale di Venezia, chiamato a pronunciarsi sull’opposizione, proposta da F.M. nei confronti di P.L. e di C.R., avverso il decreto di liquidazione del compenso spettante agli stessi per la consulenza tecnica espletata nell’ambito di un procedimento per modifica delle condizioni di separazione, in parziale accoglimento dell’opposizione, provvedeva alla rideterminazione dell’ammontare dei compensi ad essi spettanti, quantificati complessivamente in 6.080,00.

Avverso tale provvedimento ha presentato ricorso in cassazione il medesimo F., deducendo due motivi, con i quali ha lamentato, in primo luogo, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 50, della L. n. 319 del 1980, art. 4, del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 168 e violazione del D.M. 30 maggio 2002, artt. 1, 24 e 29 oltre che a vizio di motivazione; in secondo luogo, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 52 nonchè vizio di motivazione.

L’intimato dott. P.L. ha resistito con controricorso.

Il consigliere relatore, nominato a norma dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c. proponendo l’accoglimento del ricorso.

In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

La relazione ex art. 380 bis c.p.c. del consigliere designato è del seguente tenore: “Con il primo mezzo il ricorrente deduce la violazione falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 50 e della L. n. 319 del 1980, art. 4 violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 168 e del D.M. 30 maggio 2002, artt. 1, 24 e 29 nonchè vizio di motivazione, per avere il giudice del merito disposto la liquidazione dei compensi spettanti ai CTU per il giudizio presupposto adottando il criterio della liquidazione a vacazioni in luogo dei parametri tabellari di cui al richiamato art. 50, essendo applicabile per analogia al caso de quo la fattispecie descritta dall’art. 24 cit., stante l’unitarietà della prestazione, e omettendo inoltre di motivare in ordine ai presupposti di tale valutazione.

La censura parrebbe manifestamente fondata.

Al riguardo la normativa prevede che la misura degli onorari spettanti ai CTU è stabilita mediante tabelle approvate con decreto del Ministro della giustizia, e solo in ipotesi di non riconducibilità della prestazione ai criteri tabellari, gli onorari vanno commisurati al tempo ritenuto necessario per lo svolgimento dell’incarico (cc.dd. vocazioni).

Quest’ultimo criterio, ha evidentemente carattere sussidiario e residuale, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, e comporta che la liquidazione a vocazione (anzichè quella a percentuale) trovi applicazione quando manchi una specifica previsione della tariffa, e non sia logicamente giustificata e possibile un’estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione secondo il criterio della percentuale (Cass. 28 luglio 2010 n. 17685).

Nella specie il giudice dell’opposizione ha ritenuto che la mole e la natura degli accertamenti richiesti fossero tali da non poter configurare, neppure in via analogica, un’estensione delle tariffe tabellari, avendo ad oggetto non solo un’indagine sulle mere condizioni psichiche del minore e dei genitori, ma una valutazione più articolata, tale da abbracciare anche il complesso delle relazioni familiari, le esigenze scolastiche del minore, nonchè la sussistenza di eventuali patologie sofferte dal minore stesso. A ben vedere si tratterebbe non di diverse attività ma del diverso risultato conseguito dai consulenti a seguito del medesimo tipo di accertamento, avente carattere psicopedagogico e da ciò deriverebbe l’applicabilità, in via analogia, del D.M. 30 maggio 2005, art. 24 il quale prevede che “Per la perizia o la consulenza tecnica in materia psichiatrica o criminologica spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da Euro 96,58 a Euro 387,86”. Tale risultato trova conforto in un precedente specifico di questa Corte per il quale “l’incarico avente ad oggetto l’indagine di carattere psicologico in vista della decisione sull’affidamento dei figli nell’ambito di un procedimento di separazione personale tra i coniugi, deve farsi rientrare, per analogia, nell’ipotesi tipica contemplata dal D.M. 30 maggio 2002, art. 24, per la consulenza in materia psichiatrica, con la conseguenza che al suo riguardo deve trovare applicazione l’onorario nella misura variabile da Euro 96,58 ad Euro 387,86 stabilito nella citata disposizione, essendo possibile, data la prossimità delle situazioni, l’inquadrabilità dell’indagine nella voce specificamente indicata in tariffa, con esclusione quindi del criterio di determinazione dell’onorario in base alle vacazioni di cui alla L. 8 luglio 1980, n. 319, art. 4, che può trovare applicazione solo in via sussidiaria e residuale, limitatamente ai casi in cui manchi una previsione delle tariffe e non sia logicamente giustificata e possibile un’estensione delle ipotesi tipiche di liquidazione in base al criterio degli onorari fissi o variabili”. (in termini, Cass. 17 gennaio 2011 n. 878).

Nè può condividersi, per le medesime ragioni, la statuizione di cui all’ordinanza impugnata circa la natura duplice degli accertamenti richiesti.

Con il secondo motivo di censura il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 115 del 2002, art. 52 nonchè vizio di motivazione, per avere il (giudice applicato un aumento del 50% dell’importo dovuto ai CTU, stante la complessità della vicenda, pur non sussistendo, ad avviso del ricorrente, quei caratteri di eccezionalità e dcoltà richiesti dalla norma.

La suddetta doglianza è assorbita dall’accertamento di carattere preliminare relativo alla corretta individuazione della normativa applicabile, per cui è fatta salva la facoltà del giudice del rinvio di farne applicazione.

In definitiva, si conferma che sembrano emergere le condizioni per procedere nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., ravvisandosi la possibile manifesta fondatezza del ricorso.”.

Il Collegio aderisce alla relazione depositata, osservando in ordine alla memoria depositata dal P. che oltre a non rinvenirsi critiche specifiche alla relazione ma soltanto la riproposizione delle argomentazioni poste a sostegno del controricorso, quanto alla eccezione di inammissibilità riferita alla prima censura, essa non è stata approfondita dal consigliere relatore, ma è stata implicitamente ritenuta infondata con l’accoglimento del motivo sotto il profilo della violazione di legge. Del resto come già affermato da questa Corte (Cass. SS.UU. 31 marzo 2009 n. 7770), nessuna prescrizione è rinvenibile nelle norme processuali, che ostacolino la duplice denunzia con unico mezzo, di vizi di violazione di legge e di motivazione in fatto (cfr. anche Cass. 18 gennaio 2008 n. 976), fermo restando che in tale caso il motivo deve mantenere distinti i due profili – come è avvenuto nella specie – laddove correttamente vengono distinte le violazioni di legge denunciate con riferimento ai parametri di liquidazione del compenso utilizzati e le censure sulla valutazione, dai giudici di merito, dei criteri indicati del ricorrente, sui quali il ricorso denuncia carenze di motivazione della decisione.

In conclusione, deve essere accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.

L’ordinanza impugnata va cassata, con rinvio al Tribunale di Venezia, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso;

cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Venezia in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte di Cassazione, il 26 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2016

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