Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12977 del 09/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12977 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

ORDINANZA
sul ricorso 29028-2011 proposto da:
NICOSIA DOMENICA 1\1CSDNC57M46H922V) elettivamente
domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avv. PATANE’ AUSILIOABRAMO, giusta
procura in calce al ricorso;

– ricorrente contro
RESTUCCIA PIETRO quale erede universale di Siracusano Giuseppa,
elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. LETTERIO
BRIGUGLIO, giusta delega a margine del controricorso;

– controrkorrente nonchè contro

COI°

Data pubblicazione: 09/06/2014

..,

MAUGERI ANGELINA, MAUGERI GIUSEPPINA, MAUGERI
MARIA FERNANDA, COSTARELLA LIBORIO;

intimati

avverso la sentenza n. 807/2011 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE
AMEND OLA;
udito per la ricorrente l’Avvocato Ausilioabramo Patané che si riporta
agli scritti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA
DECISIONE
È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente
comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti.
“Il relatore, cons. Adelaide Amendola
esaminati gli atti,
osserva:

1. Con citazione notificata il 18 e il 20 marzo 1998 Pietro Restuccia,
quale procuratore di Giuseppa Siracusano, convenne innanzi al
Tribunale di Catania Liborio Costarella e Domenica Nicosia, per ivi
sentir dichiarare l’inefficacia, nei confronti della sua rappresentata,
dell’atto in data 23 novembre 1994, con il quale il Costarella aveva
venduto alla Nicosia un fondo rustico con varie pertinenze, al prezzo
di lire 30.700.000.
Dedusse che, in forza di sentenza del 23 novembre 1993, confermata
in appello, la Siracusano era creditrice nei confronti del venditore di
circa 27 milioni di lire.

Ric. 2011 n. 29028 sez. M3 – ud. 07-05-2014
-2-

CATANIA del 23.5.2011, depositata 11 03/06/2011;

4

Costituitisi in giudizio, i convenuti contestarono le avverse pretese, la
Nicosia, in particolare, deducendo di avere ignorato il credito vantato
dalla Siracusano e di avere acquistato il bene al prezzo di mercato.
Nel giudizio intervennero Angelina, Giuseppina e Maria Fernanda
Maugeri nonché Paolo Garozzo, i quali, sull’assunto di essere anch’essi

spese processuali di cui al precetto notificato il 6 agosto 1996, chiesero
che l’atto dispositivo innanzi menzionato vensse dichiarato inefficace
anche nei loro confronti.
2. Con sentenza del 1° marzo 2005 il giudice adito rigettò la domanda.
Avverso detta pronuncia proposero separatamente gravame il
Restuccia, nella indicata qualità, nonché Angelina, Giuseppina e Maria
Fernanda Maugeri, in proprio e quali eredi di Paolo Garozzo.
Riuniti i giudizi, la Corte d’appello di Catania, in data 3 giugno 2011, in
riforma della impugnata sentenza, ha accolto la domanda del Restuccia,
per l’effetto dichiarando inefficace nei confronti dello stesso, divenuto
nelle more erede della Siracusano, l’atto di compravendita in data 23
novembre 1994; ha invece rigettato l’impugnazione delle Maugeri.
Per la cassazione di tale decisione ricorre a questa Corte Domenica
Nicosia, formulando un solo motivo.
Resiste con controricorso Pietro Restuccia.
3. Il ricorso è soggetto, in ragione della data della sentenza impugnata,
successiva al 4 luglio 2009, alla disciplina dettata dall’art. 360 bis,
inserito dall’art. 47, comma 1, lett. a) della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Esso può pertanto essere trattato in camera di consiglio, in
applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ. per esservi
rigettato.
Queste le ragioni.

Ric. 2011 n. 29028 sez. M3 – ud. 07-05-2014
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creditori del Costarella, per avere pagato, quali debitori solidali, le

4. Con l’unico motivo la ricorrente lamenta vizi motivazionali, nonché
violazione dell’art. 2901 cod. civ.
Sostiene che la sentenza impugnata sarebbe intrinsecamente
contraddittoria, posto che, contro ogni logica, la

scientia darnni

dell’acquirente, esclusa con riferimento alla domanda spiegata dalle

proposta dal Restuccia. In ogni caso, assume l’impugnante, il giudice di
merito avrebbe fatto malgoverno del materiale probatorio acquisito,
non avendo, tra l’altro considerato che il credito vantato dalla
Siracusano non emergeva da alcuna iscrizione pregiudizievole, di talché
ella lo aveva senza colpa ignorato.
5. Le critiche sono infondate.
Nel motivare la scelta decisoria adottata, la Corte d’appello, premesso
che i diritti a tutela dei quali il Restuccia aveva agito in giudizio erano
sorti in epoca antecedente all’atto dispositivo oggetto di revocatoria, ha
rilevato che l’irrisorietà del prezzo corrisposto dall’acquirente, rispetto
al valore di mercato del bene, costituiva un significativo elemento
indiziante in ordine alla partecipati o fraudis della Nicosia e che, nei
medesimi sensi, andava altresì valutata la circostanza che l’acquirente,
consapevole del fatto che l’immobile era gravato da ipoteca iscritta in
favore della Banca Commerciale, aveva, malgrado ciò, accettato di
stipulare l’atto, accontentandosi del solo impegno del venditore a
cancellarla, entro un termine di gran lungo successivo alla stipula.
Quanto invece all’azione proposta dalle Maugeri, ha ritenuto il
decidente che, essendo il loro credito sorto in epoca successiva all’atto
di compravendita impugnato, gli elementi addotti a sostegno della
sussistenza della scientia damni in capo alla Nicosia, non erano idonei a
provare il ben diverso elemento soggettivo richiesto, in siffatta ipotesi,
dall’art. 2901 cod. civ., e cioè la conoscenza della dolosa
Ric. 2011 n. 29028 sez. M3 – ud. 07-05-2014
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Maugeri, era stata invece ritenuta sussistente in relazione a quella

preordinazione della vendita al fine di pregiudicare il soddisfacimento
dei diritti dei creditori.

6. Le argomentazioni testé sinteticamente riportate evidenziano
anzitutto l’inconsistenza della denuncia di contraddittorietà della
motivazione: e invero, contrariamente all’assunto dell’impugnante, la

scrutinio sul fondamento delle due domande di revocatoria proposte.
A ciò aggiungasi che l’apparato motivazionale col quale il giudice di
merito ha dato conto delle ragioni della valorizzazione di determinati
elementi, quali indizi della scientia damni della Nicosia, è corretto sul
piano logico e giuridico, esente da aporie e da contrasti disarticolanti
con il contesto fattuale di riferimento, conforme a principi di
elementare buon senso e a criteri di valutazione già enunciati da questa
Corte con specifico riferimento agli indici indicativi della coscienza di
ledere la garanzia dei creditori (confr. Cass. civ. 9 marzo 2006, n.
5105).
In realtà le critiche svolte in ricorso, attraverso la surrettizia evocazione
di violazioni di legge e di vizi motivazionali in realtà inesistenti, mirano
solo a sollecitare una rivalutazione dei fatti e delle prove, preclusa in
sede di legittimità.
Il ricorso appare, pertanto, destinato al rigetto”.
All’esito della discussione svoltasi in camera di consiglio, il collegio ha
condiviso le argomentazioni in fatto e in diritto esposte nella relazione
e la proposta di decisione nella stessa formulata.
Al rigetto della impugnazione segue la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese di giudizio nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Ric. 2011 n. 29028 sez. M3 – ud. 07-05-2014
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Corte territoriale ha adeguatamente giustificato il diverso esito dello

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle
spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 2.595,00 (di cui euro
200,00 per esborsi), oltre IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 7 maggio

2014.

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