Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12976 del 27/05/2010

Cassazione civile sez. III, 27/05/2010, (ud. 12/04/2010, dep. 27/05/2010), n.12976

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ULPIANO 29 INT. 10-12, presso lo studio dell’avvocato

INFELISI LUCIANO, che lo rappresenta e difende giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.W. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA REGINA MARGERITA 262, presso lo studio dell’avvocato OLIVA

STEFANO, che lo rappresenta e difende giusta comparsa di

costituzione;

– controricorrente –

e contro

R.M. (OMISSIS), I.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3757/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

SEZIONE TERZA CIVILE, emessa il 23/6/2005, depositata il 13/09/2005,

R.G.N. 1206/1999;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2010 dal Consigliere Dott. VIVALDI Roberta;

udito l’Avvocato MARCO MACHETTA per delega dell’Avvocato LUCIANO

INFELISI;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. FEDELI Massimo,

che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.W. impugnava, davanti alla Corte d’Appello di Roma, la sentenza in data 4.4.1998 con la quale il tribunale lo aveva dichiarato occupante abusivo dell’immobile sito in (OMISSIS), condannandolo al suo rilascio ed al risarcimento dei danni in favore dell’attore R.G., successivamente deceduto.

Si costituivano gli eredi del R. contestando il fondamento della proposta impugnazione.

La Corte d’Appello, con sentenza del 13.9.2005, accoglieva l’appello rigettando la domanda originariamente proposta dal R..

R.G., quale unico erede di G.M. e R. G. (originario attore) ha proposto ricorso per Cassazione affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso S.W..

Il ricorrente ha anche presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va disattesa l’eccezione di “inammissibilita’ del controricorso per inefficacia della procura apposta a margine del controricorso, priva di data, e riferibile esclusivamente ai giudizi di merito”, sollevata dal ricorrente nella memoria ex art. 378 c.p.c..

Il mandato apposto in calce, o a margine del ricorso per Cassazione o del controricorso – nella specie apposto a margine del controricorso – e’, infatti, per sua natura mandato speciale, senza che occorra per la sua validita’ alcuno specifico riferimento al giudizio in corso ed alla sentenza contro la quale l’impugnazione si rivolge, sempre che dal relativo testo sia dato evincere una positiva volonta’ del conferente di adire il giudice di legittimita’, il che si verifica certamente quando la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa inerisce (da ultimo Cass. 20.8.2009 n. 18528).

Va ulteriormente rilevata, sempre in via preliminare, l’inammissibilita’ degli ulteriori motivi di censura contenuti nella memoria depositata dal ricorrente ai sensi dell’art. 378 c.p.c., la cui funzione e’ soltanto illustrativa dei motivi proposti con il ricorso, ma non integrativa di ulteriori, diverse censure.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1571 c.c..

Il motivo non e’ fondato.

Costituisce, infatti, principio pacifico, nella giurisprudenza della Corte di legittimita’ quello per cui il rapporto che nasce dal contratto di locazione e che si instaura tra locatore e conduttore ha natura personale, con la conseguenza che chiunque abbia la disponibilita’ di fatto del bene, in base ad un titolo non contrario a norme di ordine pubblico, puo’ validamente concederlo in locazione.

La relativa legittimazione a locare e’, quindi, riconoscibile anche al detentore di fatto, a meno che la detenzione non sia stata acquistata illecitamente (v. per tutte Cass. 20.4.2007 n. 9493; cass. 11.4.2006 n. 8411).

Nella specie, il contratto con il quale l’immobile di proprieta’ di R.G. era stato locato all’attuale resistente era stato concluso da R.E., figlia del proprietario, la quale ne aveva la materiale disponibilita’; disponibilita’ che la Corte di merito ha ritenuto ” sufficientemente provata sulla base (oltre che della effettiva immissione nell’immobile e del prolungato pacifico godimento del medesimo da parte del conduttore, anche successivamente al decesso della locatrice), dalla documentazione prodotta, attestante il pagamento dei canoni prima alla R.E. e, successivamente al decesso di questa, alla di lei figlia ed erede R.I.E. nonche’ come evidenziato dallo stesso tribunale e sia pure limitatamente ad una mensilita’, a G. M., madre della defunta locatrice e moglie del proprietario R.G.”.

La corretta applicazione dei principi sopra indicati rende pienamente legittima, ed esente da censura, la conclusione cui la stessa e’ pervenuta in ordine alla validita’ del rapporto di locazione in questione.

Con il secondo motivo denuncia la omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa la validita’ della locazione stipulata dalla Sig.ra R.E. e la prova della disponibilita’ di fatto del bene immobile da parte della stessa.

Il motivo non e’ fondato.

Per le ragioni esposte, con riferimento all’esame del primo motivo, non si puo’, infatti, parlare – come pretenderebbe il ricorrente – del W. come di un occupante senza titolo.

Cade, pertanto, la censura in ordine al danno in re ipsa subito dal proprietario per la perdita della disponibilita’ del bene.

Ne’, a fondare un supposto vizio della motivazione al riguardo, varrebbe seguire il ragionamento del ricorrente, secondo cui la contraddittorieta’ in cui sarebbe incorsa la Corte di merito resterebbe integrata da cio’ che “dopo avere affermato che le risultanze documentali non escludono che il Sig. R.G., legittimo proprietario, non sapesse nulla della avvenuta locazione…….utilizza tale circostanza quale ulteriore riscontro circa la piena ed esclusiva disponibilita’ del bene da parte della concedente Sig.ra R.E., qualificando legittima una situazione manifestamente abusiva”.

Non e’, infatti, riscontrabile nella motivazione adottata sul punto dalla Corte di merito il vizio censurato.

La contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della ratio decidendi; cioe’ l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione adottata.

Nel caso in esame, invece, la motivazione secondo cui ” Lo stesso assunto degli appellanti, secondo il quale essi come il loro dante causa non avrebbero avuto contezza della locazione stipulata, pur contraddetta in parte dalle richiamate risultanze, si risolve in ulteriore riscontro della piena ed esclusiva disponibilita’ del bene da parte della concedente in locazione, e, successivamente al suo decesso, dei suoi eredi”, piuttosto che essere contraddittoria, e’ soltanto rafforzativa di una conclusione gia’ in precedenza raggiunta in ordine alla legittimita’ del rapporto locativo; conclusione ritenuta corretta per le ragioni esposte con l’esame del precedente motivo.

Con il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c..

Anche questo motivo non e’ fondato.

Il ricorrente invoca la violazione dell’art. 101 c.p.c., per avere la Corte di merito omesso di accertare la legittimazione passiva di R.M..

Ma la violazione non sussiste.

Deve, infatti, sul punto sottolinearsi che R.M. e’ stata correttamente evocata, nel giudizio di appello, dall’appellante S.W., quale erede di R.G., attore nel giudizio di primo grado.

Nel giudizio di appello le parti appellate erano appunto, per quel che qui interessa, R.G. e R.M., quali eredi dell’originario attore R.G., e G.M., moglie dello stesso attore, successivamente deceduta.

I suoi eredi al momento dell’appello, risultavano essere, ancora, R.G. e R.M..

La loro vocatio in ius era, pertanto, necessitata ai fini del rispetto della garanzia del contraddittorio.

Infatti, la morte di una parte nel corso del giudizio comporta la trasmissione della sua legittimazione processuale (attiva e passiva) agli eredi, i quali, nel succederle, vengono a trovarsi, per tutta la durata del procedimento, nella posizione di litisconsorti necessari per ragioni processuali, indipendentemente, cioe’, dalla scindibilita’ o meno del rapporto sostanziale (v. anche Cass. 22.3.2007 n. 6945).

Conclusivamente, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo in favore del resistente, vanno poste a carico del ricorrente.

PQM

LA CORTE rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore del resistente, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di cassazione, il 12 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2010

 

 

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