Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12976 del 23/06/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 12976 Anno 2015
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: TRIA LUCIA

SENTENZA
sul ricorso 16469-2009 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio
dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2015
contro

1268

APRILE GAETANO C.F. PRLGNT69A11B506I;
– intimato –

Nonché da:

Data pubblicazione: 23/06/2015

.:

v

APRILE GAETANO C. F. PRLGNT69A11B506I, elettivamente
:

domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo
z

studio dell’avvocato ENRICO LUBERTO, rappresentato e
difeso dall’avvocato ANTONIO CONTE, giusta delega in

..,

atti;

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio
dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 246/2009 della CORTE D’APPELLO
di LECCE, depositata il 17/02/2009 R.G.N. 3139/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/03/2015 dal Consigliere Dott. LUCIA
TRIA;
udito l’Avvocato MICELI MARIO per delega verbale
PESSI ROBERTO;
udito il P.M. in persona

del

Sostituto Procuratore

Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per
inammissibilità per successiva carenza di interesse.

.,

– controricorrente e ricorrente incidentale –

MARNILF

Udienza del 17 marzo 2015— Aula B
n. 29 del ruolo — RG n. 16469/09
Presidente: Lamorgese – Relatore: Tria

1.— La sentenza della Corte d’appello di Lecce attualmente impugnata accoglie l’appello
proposto da Gaetano Aprile avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 8225/2006 e, in riforma di
tale sentenza, dichiara la nullità dell’apposizione del termine al contratto stipulato dal lavoratore
con Poste Italiane s.p.a. per il periodo 1 giugno 1999-30 settembre 1999, per “esigenze eccezionali
conseguenti alla fase di ristrutturazione e di rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in
ragione della graduale introduzione di nuovi processi prodintivi, di sperimentazione di nuovi servizi
ed in attesa dell’attuazione del progressiyo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”,
nonché per sostituzione di personale assente, con le consequenziali pronunce.
2.— Il ricorso di POSTE ITALIANE s.p.a., illustrato da memoria, domanda la cassazione della
sentenza per cinque motivi; resiste, con controricorso, Gaetano Aprile, che propone, a sua volta,
ricorso incidentale per un motivo, cui replica, con controricorso, la società POSTE ITALIANE.
3.- In prossimità dell’udienza viene depositata copia di verbale di conciliazione in sede
sindacale concluso tra le parti in data 24 novembre 2010.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno configurato
l’accordo transattivo in argomento come “generale e novativo (art. 1965 cod. civ.) fra le parti” e che
hanno, anche precisato quanto segue:
a) le parti “null’altro hanno reciprocamente a pretendere salvo quanto previsto nel presente
accordo”;
b) “con la sottoscrizione del presente verbale le parti si danno, pertanto, atto della intervenuta
amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge, con la conseguenza che — in caso di
fasi giudiziali ancora aperte — le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale, mentre
— in caso contrario — non si darà corso all’attivazione di successivi gravami”.
2.- Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la
cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto
difetto di interesse delle parti a proseguire il processo.
3.— Tenendo conto del contenuto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti, si ritiene
conforme a giustizia compensare integralmente tra le stesse le spese dell’attuale giudizio di
cassazione.
P.Q.M.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa, tra le parti, le spese del
presente giudizio di cassazione.
a camera di consiglio della Sezione lavoro, il 17 marzo 2015.

Così deciso in Roma,

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