Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12976 del 23/05/2017

Cassazione civile, sez. VI, 23/05/2017, (ud. 11/04/2017, dep.23/05/2017),  n. 12976

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20357/2015 proposto da:

ALBERGO RISTORANTE OASI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI GLADIOLI 18, presso lo studio dell’avvocato MARIA CRISTINA LAI,

rappresentata e difesa dagli avvocati ALDO DE CARIDI e FRANCESCO

GRANATO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 452/2014 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 11/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’11/04/2017 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA;

dato atto che il Collegio ha autorizzato la redazione del

provvedimento in forma semplificata, giusta decreto 14 settembre

2016, n. 136/2016 del Primo Presidente.

Si rileva quanto segue:

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnata la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria, pubblicata in data 11 dicembre 2014, con cui è stata dichiarata inammissibile la domanda di ingiustificato arricchimento proposta, nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, da Albergo Ristorante Oasi s.r.l. nei confronti del Ministero dell’interno; l’opposizione era conseguente alla pronuncia, in danno dello stesso Ministero, di un provvedimento monitorio che accordava all’odierna ricorrente l’indennità per la requisizione dei locali alberghieri nel periodo intercorrente tra l’11 gennaio 1994 il 10 luglio 1995. La domanda ex art. 2041 c.c., era stata proposta da Oasi con la comparsa di risposta depositata nel predetto giudizio di opposizione.

2. – In prime cure il Tribunale aveva riconosciuto la fondatezza dell’opposizione e ritenuto ammissibile la domanda volta al conseguimento dell’indennizzo per l’ingiustificato arricchimento; ritenendo, poi, che essa fosse accoglibile, aveva condannato il Ministero al pagamento dell’indennizzo, liquidato nella misura di Euro 888.760,88.

3. – La Corte di appello aveva accolto il gravame proposto dal Ministero, pronunciandosi nei termini sopra indicati. Dal che l’impugnazione, da parte di Oasi, della sentenza resa dalla Corte distrettuale. Il ricorso per cassazione si basa su di un unico motivo.

Resiste con controricorso il Ministero dell’interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il motivo di ricorso la società istante lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 645 c.p.c., comma 2 e art. 183 c.p.c., comma 5. Deduce la ricorrente che la Corte di appello aveva ritenuto inammissibile la domanda da essa Oasi proposta: domanda che presentava un preciso collegamento con quella spiegata in fase monitoria e, come ritenuto dal Tribunale in prima istanza, risultava “immediatamente conseguente all’eccezione del Ministero dell’interno, convenuto in senso sostanziale”.

2. – La censura non ha fondamento.

La domanda di arricchimento senza causa è inammissibile, ove proposta dall’opposto nel giudizio incardinato ai sensi dell’art. 645 c.p.c., avverso il decreto ingiuntivo, non potendo l’ingiungente far valere in tale sede domande nuove rispetto a quella di adempimento posta alla base della richiesta di provvedimento monitorio. Fa eccezione a tale regola l’ipotesi che l’opponente abbia introdotto nel giudizio, con l’atto di citazione, un ulteriore tema di indagine, tale che possa giustificare l’esame di una situazione di arricchimento senza causa (per tutte: Cass. Sez. U. 27 dicembre 2010, n. 26128). Si è in tal senso precisato che la nuova domanda dell’opposto sia proponibile ove sia conseguente alle domande ed alle eccezioni in senso stretto proposte dall’opponente, determinanti un ampliamento dell’originario thema decidendum fissato dal ricorso ex art. 633 c.p.c. (Cass. 9 aprile 2013, n. 8582).

Ora, non risulta dalla sentenza impugnata, nè la ricorrente deduce in modo chiaro ed esauriente, che il Ministero abbia spiegato domande riconvenzionali, come pure eccezioni che abbiano esteso il tema del contendere nel senso indicato. Sul punto è solo il caso di aggiungere che non è per certo sufficiente, ai fini che qui interessano, che l’opponente, nel costituirsi, contesti il fondamento della pretesa monitoria ipotizzando l’astratta proponibilità dell’actio de in rem verso, come l’istante assume sia avvenuto: e ciò in quanto tale evenienza non è in sè rappresentativa di alcun ampliamento del thema decidendum.

3. – Il ricorso deve essere dunque respinto.

4. – Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte:

rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 100,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2017

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