Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12976 del 22/06/2016
Cassazione civile sez. VI, 22/06/2016, (ud. 19/02/2016, dep. 22/06/2016), n.12976
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17149-2015 proposto da:
X.X., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MACCHIAVELLI
25, presso lo studio dell’avvocato GABRIELLA TELESCA,
rappresentata e difesa dall’avvocato CONSUELO FEROCI, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA U.T.G. di TERAMO;
– intimata –
avverso l’ordinanza n. 73/2015 del GIUDICE DI PACE di TERAMO, del
10/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/02/2016 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA;
udito l’Avvocato CONSUELO FEROCI, che si riporta agli scritti.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
Che è stata depositata relazione ai sensi dell’art 380 bis c.p.c., nella quale si legge quanto segue:
“1. – Il Giudice di pace di Teramo ha respinto il ricorso proposto dalla sig.ra X.X., cittadina cinese, avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto della stessa città il 14 marzo 2014, per difetto di titolo di soggiorno, ritenendo non rilevante l’eventuale illegittimità, dedotta dalla ricorrente, del decreto presupposto di diniego del permesso di soggiorno per emersione dal lavoro irregolare, di cui al D.L. 9 settembre 2002, n. 195, conv. in l. 9 ottobre 2002, n. 222.
La soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi di censura. L’autorità intimata non ha svolto difese.
2. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto e vizio di motivazione, si censura la statuizione di irrilevanza della questione della legittimità del richiamato decreto di diniego di regolarizzazione della ricorrente.
Il motivo è infondato, dovendosi dare continuità all’orientamento espresso, in sede di risoluzione di contrasto di giurisprudenza, dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 22217/2006 (che ha meglio puntualizzato anche il senso della precedente Cass. Sez. Un. 20125/2005, richiamata dalla ricorrente), secondo cui il provvedimento di espulsione dello straniero è provvedimento obbligatorio a carattere vincolato, sicchè il giudice ordinario dinanzi al quale esso venga impugnato è tenuto unicamente a controllare l’esistenza, al momento dell’espulsione, dei requisiti di legge, che ne impongono l’emanazione, i quali consistono nella mancata richiesta, in assenza di cause di giustificazione, del permesso di soggiorno, ovvero nella sua revoca od annullamento ovvero nella mancata tempestiva richiesta di rinnovo che ne abbia comportato il diniego; al giudice investito dell’impugnazione del provvedimento di espulsione non è invece consentita alcuna valutazione sulla legittimità del provvedimento del questore che abbia rifiutato, revocato o annullato il permesso di soggiorno ovvero ne abbia negato il rinnovo, poichè tale sindacato spetta unicamente al giudice amministrativo, la cui decisione non costituisce in alcun modo un antecedente logico della decisione sul decreto di espulsione Ne consegue, per un verso, che la pendenza del giudizio promosso dinanzi al giudice amministrativo per l’impugnazione dei predetti provvedimenti del questore non giustifica la sospensione del processo instaurato dinanzi al giudice ordinario con l’impugnazione del decreto di espulsione del prefetto, attesa la carenza di pregiudizialità giuridica necessaria tra il processo amministrativo e quello civile; e, per l’altro verso, che il giudice ordinario, dinanzi al quale sia stato impugnato il provvedimento di espulsione, non può disapplicare l’atto amministrativo presupposto emesso dal questore (rifiuto, revoca o annullamento del permesso di soggiorno o diniego di rinnovo).
3. – Il secondo motivo di ricorso, con il quale si critica l’omesso esame delle censure articolate al punto 4 del ricorso di primo grado, è inammissibile perchè la motivazione dell’ordinanza del Giudice di pace assorbe quelle censure.”;
che detta relazione è stata comunicata al PM e notificata agli avvocati delle parti costituite;
che non sono state presentate conclusioni scritte o memorie.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che il Collegio condivide quanto si legge nella relazione di cui sopra;
che il ricorso va pertanto rigettato;
che in mancanza di attività difensiva della parte intimata non occorre provvedere sulle spese processuali;
che dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, per cui non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 febbraio 2016.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2016