Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12975 del 14/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 14/06/2011, (ud. 23/02/2011, dep. 14/06/2011), n.12975

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.G., + ALTRI OMESSI

tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CAIO MARIO 14/A, presso

lo studio dell’avvocato ALMA GIUSEPPE MARIA ANTONIO, rappresentati e

difesi dall’avvocato PETINO PLACIDO, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati STUMPO VINCENZO,

TADRIS PATRIZIA, FABIANI GIUSEPPE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 872/2007 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 14/02/2008 R.G.N. 971/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2011 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito l’Avvocato FERLITO PIETRO per delega PETINO PLACIDO;

udito l’Avvocato TRIOLO VINCENZO per delega TADRIS PATRIZIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL FATTO

1. La Corte d’Appello di Catania, con la sentenza n. 872 del 2007, depositata il 14 febbraio 2008, rigettava l’impugnazione proposta da V.E., + ALTRI OMESSI nei confronti dell’INPS, avverso la sentenza del Tribunale di Catania del 2 aprile 2004.

2. I suddetti ricorrenti avevano adito il Tribunale di Catania premettendo, tra l’altro, quanto segue:

di essere stati posti in c.i.g.s. dal 1993 e, quindi, di aver ripreso servizio con la ITIN, loro datrice di lavoro, superato il periodo di crisi;

che, successivamente, erano stati licenziati e posti in mobilità, in data 9 dicembre 1998, in seguito al fallimento dell’impresa (dell’11 giugno 1997), intervenuto, nonostante il superamento della crisi del settore e il notevole aumento delle commesse acquisite, in ragione di una sopravvenuta, momentanea crisi di liquidità;

che l’INPS, nell’erogare l’indennità di mobilità aveva operato una consistente trattenuta corrispondente al periodo di proroga della cassa integrazione fruita nell’anno 1994;

che la c.i.g.s. afferiva a ragioni (crisi dei commesse) ampiamente superate, tanto che i lavoratori interessati avevano riperso il servizio, ne erano stati assunti altri, ed erano state acquisite commesse per il valore di L. trecento miliardi, mentre erano diverse le motivazioni che, dopo la ripresa dell’attività lavorativa, una volta intervenuto il fallimento, avevano indotto la curatela fallimentare a richiedere la nuova c.i.g.s. e, alla sua naturale scadenza, ad avviare la procedura di mobilità per tutti i lavoratori della ITIN;

che la procedura di mobilità avviata a seguito della scadenza del periodo di c.i.g.s. concesso per crisi di liquidità della società non era stata proceduta, senza soluzione di continuità, dal periodo di proroga di un anno della c.i.g.s., ipotesi prevista dalla L. n. 56 del 1994 per il mancato raggiungimento dell’obiettivo di ristrutturazione;

che il primo periodo di c.i.g.s. si era, sostanzialmente, esaurito con la concessione della proroga annuale, ai sensi del D.L. n. 515 del 1995, art. 1, comma 1 sicchè i dipendenti della ITIN, seppure in maniera più o meno discontinua, avevano ripreso servizio effettuando il lavoro (anche straordinario) per soddisfare le nuove commesse acquisite in misura superiore alla capacità produttiva dell’azienda.

Pertanto, ad avviso dei ricorrenti, doveva ritenersi che, per un verso, il periodo di proroga di un anno della c.i.g.s. era stato concesso in relazione alla differente (e in seguito superata) temporanea crisi di commesse, mentre, per altro verso, la speciale indennità di mobilità era stata concessa soltanto a seguito della scadenza del nuovo periodo di c.i.g.s. che era stata invece concessa per crisi di liquidità – fallimento.

Prospettavano i ricorrenti, quindi, che doveva escludersi la configurabilità di un nesso eziologico, ovvero di una corrispondenza fra la precedente crisi di commesse (conclusa) e la dichiarazione di fallimento – crisi di liquidità, intervenuta nonostante il profluvio di commesse.

2.1. I ricorrenti chiedevano, quindi, al Tribunale di Catania, che venisse dichiarata l’illegittimità della deduzione delle giornate di mobilità operata dall’INPS nei confronti di ciascuno di essi, e, conseguentemente, che l’istituto venisse condannato a corrispondere le somme erogate, oltre alla maggiore somma fra rivalutazione ed interessi legali dal 121 giorno della messa in mobilità al soddisfo.

3. Il Tribunale rigettava la suddetta domanda.

4. La Corte d’Appello, come si è detto, rigettava l’appello principale proposto dagli odierni ricorrenti, nonchè l’appello incidentale dell’INPS, volto alla declaratoria di decadenza dall’azione D.P.R. 639 del 1970, ex art. 47, comma 3.

5. V.E., + ALTRI OMESSI ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello sopra citata, formulando un motivo di ricorso.

6. Resiste con controricorso l’INPS. 7. V.E. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 .Preliminarmente, va disattesa l’eccezione – sollevata dal ricorrente V. nella memoria ex art. 378 c.p.c. – di inammissibilità del controricorso in quanto notificato in unica copia e riferito, nella relata di notifica a V.E. + altri.

Ed infatti – rilevato che il controricorso, nell’epigrafe, nonchè nella relata posta in calce all’atto ai fini della notifica, fa riferimento agli odierni ricorrenti indicati nominativamente – è ammissibile il controricorso allorchè i ricorrenti siano indicati mediante il nome del capolista, seguito dalla generica indicazione degli altri, compresi nella generica qualifica di litisconsorti, tanto più se seguita dal preciso riferimento del domicilio eletto per il ricorso e dal difensore, al quale i controricorsi sono stati ritualmente notificati (Cass. n. 2621 del 1968). Deve essere, inoltre, ribadito che per l’ammissibilità del controricorso per cassazione, trattandosi di atto diretto a resistere ad un’impugnazione già proposta, è sufficiente la notificazione in copia unica nei confronti di più ricorrenti che abbiano proposto l’impugnazione con unico atto e unico difensore (Cass. n. 16939 del 2007).

2. Occorre, altresì, verificare, trattandosi di questione da esaminare d’ufficio, se il motivo di impugnazione sia ammissibile in relazione alla disposizione di cui all’art. 366 bis c.p.c., applicabile, nella specie, ratione temporis (D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2). Al ricorso in esame, essendo stato esso proposto avverso una sentenza depositata dopo il 2 marzo 2006, ma prima del 4 luglio 2009, risulta applicabile la suddetta previsione normativa, abrogata dalla L. n. 69 del 2009.

Nell’interpretazione della citata norma di cui all’art. 366 bis c.p.c., questa Corte (ex plurimis: Cass., S.U., n. 7258 del 2007;

Cass., S.U., n. 14385 del 2007; Cass., n. 13329 del 2007; Cass., S.U. n. 14682 del 2007; Cass n. 20360 del 2007; Cass., n. 27130 del 2006) ha stabilito che il rispetto formale del requisito imposto per legge risulta assicurato sempre che il ricorrente formuli, in maniera consapevole e diretta, rispetto a ciascuna censura, una conferente sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, sicchè dalla risposta (positiva o negativa), che al quesito medesimo deve essere data, possa derivare la soluzione della questione circa la corrispondenza delle ragioni dell’impugnazione ai canoni indefettibili della corretta applicazione della legge, restando, in tal modo, contemporaneamente soddisfatti l’interesse della parte alla decisione della lite e la funzione nomofilattica propria del giudizio di legittimità.

E’ stato, pertanto, precisato che il citato requisito processuale non può consistere nella mera illustrazione delle denunziate violazioni di legge, ma è, invece, indispensabile che il ricorso rechi per ciascun motivo la chiara indicazione di un quesito di diritto, che non è possibile accettare nella ipotesi di una richiesta implicita ricavabile dalla trattazione della censura proposta, giacchè in tal caso il quesito inconferente, equiparabile alla mancanza di esso, rende inammissibile il motivo, allo stesso modo di quel che si verifica in tema di censura non attinente al decisum.

3. Orbene, nella fattispecie, i quesiti di diritto non corrispondono a tali requisiti.

4. I ricorrenti hanno dedotto le seguenti censure nel motivo di ricorso che hanno prospettato: contraddittorietà e, comunque, insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (se sussista continuità e identità fra le ragioni determinanti la mobilità e la cessazione dell’impresa e quelle che fondarono le proroghe ai sensi della L. n. 56 del 1994), ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5; violazione dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 1362 c.c., comma 2, dagli artt. 1363 e 1366 c.c.;

violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè della L. n. 223 del 1991, art. 4; erronea e falsa applicazione del D.L. n. 478 del 1993, art.1, comma 3 convertito con modificazioni nella L. n. 56 del 1994, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

5. Il suddetto motivo è inammissibile in considerazione della inidoneità dei plurimi quesiti di diritto articolati in ordine allo stesso.

6. La funzione propria del quesito di diritto, da formularsi a pena di inammissibilità del motivo proposto, è di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (Cass., S.U., n. 4447 del 2011 ; Cass. n. 8463 del 2009).

Ove venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo “iter” argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, sì deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria (Cass., n. 4556 del 2009). Il quesito di diritto, del resto, non può neanche essere desunto o integrato dal contenuto del motivo, poichè in un sistema processuale, che già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, consiste proprio nell’imposizione, al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità (Cass., ord. n. 20409 del 2008).

Nella specie, risulta evidente come i quesiti formulati dalla ricorrente non assolvano a tale funzione.

Il primo quesito ha il seguente tenore: se viola l’art. 1362 c.c., comma 2, e gli artt. 1363 e 1366 c.c., laddove impongono di considerare, ai fini della ricostruzione della volontà complessiva, il comportamento anche posteriore alla manifestazione negoziale, di valutare le clausole di un negozio complessivamente, di interpretare le manifestazioni negoziali secondo buona fede, il giudice di merito che nell’interpretare una manifestazione negoziale espunge totalmente dalla interpretazione di questa una successiva manifestazione di volontà rivolta alla pubblica amministrazione, che opera una lettura di accordi limitata ad alcune clausole disattendendone altre o che interpreti una manifestazione negoziale di un organo della procedura fallimentare non presumendo che la stessa sia stata resa in buona fede.

Il secondo quesito prospetta quanto segue: se gli artt. 115 e 116 c.p.c. laddove impongono di porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti per valutarle con prudente apprezzamento, il giudice di merito che, senza motivare le ragioni di tale pretermissione espunga dal ragionamento logico giuridico seguito in motivazione documenti fondamentali per la decisione della causa e, segnatamente, a) un documento (lettera ITIN 20 dicembre 1993) il quale attesta che soltanto la crisi di commesse fondava la concessione delle proroghe cigs L. n. 56 del 1994, ex art. 1 e 2; b) un documento (nella specie o.d.g. Assemblea Regione Sicilia del 24 giugno 1997, il quale attestava il pieno superamento da parte dell’ITIN della crisi di commesse; c) il D.M. 1 ottobre 1997, n. 23458 che attesta la ripresa del servizio e il superamento della crisi di commesse.

Il terzo quesito ha il seguente oggetto: se applica erroneamente la L. n. 56 del 1994, art. 1, comma 3 il giudice di merito che ritenga lecita la compensazione fra proroghe speciali previste nei primi due commi di tale articolo e trattamento di mobilità, allorquando le proroghe siano state concesse per la specifica ragione della crisi delle commesse e la mobilitò sia stata determinata non da crisi di commesse ma da carenza di liquidità della ITIN per dar corso alle commesse stesse.

Il quarto quesito deduce: se viola e, comunque, effettua falsa applicazione della L. n. 56 del 1994, art. 1, comma 3 il giudice di merito che ritenga legittima la effettuazione delle detrazioni della indennità di mobilità degli importi corrisposti per proroghe eccezionali ex L. n. 56 del 1994, nonostante la erogazione della indennità di mobilità concluda un procedimento di attivazione cigs post fallimento avviato per ragioni del tutto diverse da quello attivato quattro anni prima per crisi di commesse, nel quale si innestarono le proroghe eccezionali ex L. n. 56 del 1994.

I suddetti quesiti in parte non contengono un adeguato raccordo processuale con la sentenza appellata e la risposta agli stessi non sarebbe idonea a definire il giudizio, in parte contengono una critica alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito, senza però porre con la specifica evidenza – richiesta dall’art. 366 bis c.p.c., quanto ai vizi ex art. 360 c.p.c., n. 5 – il fatto decisivo e controverso, in ordine al quale si sarebbe avuto un vizio di motivazione.

7. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

8. Nulla per le spese ai sensi dell’art. 152 delle disp. att. c.p.c. nel testo precedente all’entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella L. 24 novembre 2003, n. 326.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2011

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