Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12974 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 30/06/2020), n.12974

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 16335-2018 proposto da:

P.A., Z.M., P.S., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato BERNARDO MUCCI;

– ricorrenti –

contro

AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA, in persona del Procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEMONTE 39, presso lo studio

dell’avvocato ANTONIO GRIECO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, F.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1868/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 20/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CRISTIANO

VALLE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Z.M., P.A. e P.S. censurano con unico motivo di ricorso la sentenza della Corte di Appello di Bari, n. 01868 del 20/11/2017, che, in riforma della sentenza del Tribunale di Lucera, ha ritenuto che l’incidente stradale, avvenuto il (OMISSIS), alle ore 17.15 circa, sul tratto dell’autostrada A-14 (OMISSIS), nel quale era deceduto P.M., alla guida dell’autovettura di sua proprietà, era ascrivibile esclusivamente a colpa del conducente stesso.

Resiste con controricorso, assistito da memoria, Autostrade per l’Italia S.p.a..

F.L. e Groupama S.p.a. sono rimasti intimati.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’unico motivo di ricorso deduce violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 1227 c.c., e dell’art. 2051 c.c.. I ricorrenti affermano che i giudici dell’impugnazione di merito non avevano adeguatamente applicato i principi in tema di responsabilità da custodia, in quanto non avevano ritenuto in alcun modo responsabile Autostrade per l’Italia S.p.a. per la mancanza di un idoneo guard-rail sul tratto autostradale dal quale, dopo avere urtato un’altra autovettura condotta da F.L., mentre stava effettuando un sorpasso, l’autovettura condotta da P.M. era uscita di strada con conseguente decesso del conducente, al quale, tuttavia, pur in presenza di una condotta di guida anomala, non poteva essere ascritto del tutto la responsabilità dell’occorso.

Il motivo è infondato.

La Corte di Appello ha adeguatamente, sulla base della consulenza tecnica di ufficio svolta nella fase delle indagini preliminari eseguite dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucera, ritenuto che i da un lato) la condotta dell’autovettura sorpassata, condotta da F.L., non fosse stata concausa dello sbandamento di quella del P. e, dall’altro, che, in considerazione della condotta di guida imprudente del P., che in fase di sorpasso aveva effettuato una repentina manovra di rientro, del tutto ingiustificata date le condizioni di tempo e di luogo, venendo a collidere, quindi, con l’autore del F., fosse stata da sola causa efficiente dello sbandamento e dell’uscita di strada, cosicchè la mancanza di idoneo guard-rail non era in ogni caso concausa dell’evento.

La Corte territoriale, ha, sul punto, fatto corretta applicazione degli artt. 2051 e 1227 c.c., nell’interpretazione che ne è data dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 30921 del 22/12/2017 (Rv. 647354 – 01) che afferma: “…qualora – con valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità – un evento dannoso sia stato ritenuto causalmente ascrivibile anche alla condotta colposa del danneggiato, non rileva, quale evenienza non impedita o al fine di una diversa quantificazione iisarcitoria, la minore entità del danno che sarebbe dipesa da una serie causale alternativa a quella verificatasi in concreto, quale un minore o assente grado di colpa in capo al responsabile (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva, con accertamento di fatto insindacabile ritenuto che non potesse escludersi il concorso di colpa del danneggiato, fondato su condotta di guida del tutto imprudente, in ordine all’evento lesivo dovuto all’urto contro un guard-rail ed alla conseguente caduta in una scarpata, nonostante potesse ritenersi che una diversa tipologia di guarda rail avrebbe potuto contenere l’impatto) e (Cass. n. 02480 del 01/02/2018 Rv. 647934 – 01): “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà cipresso dall’art. 2 Cost., sicchè, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. (Nella specie, la S.C. ha confermato la statuizione di merito, che aveva escluso la responsabilità in capo all’ente proprietario e gestore della strada, munita di guardrail di altezza a norma di legge, per i danni patiti dal superamento del medesimo da parte del conducente di un veicolo, che aveva perso per causa ignota il controllo del mezzo, affermando che il custode non può rispondere dei danni cagionati in via esclusiva dalla condotta del danneggiato, da qualificarsi oggettivamente non prevedibile secondo la normale regolarità causale nelle condizioni date dai luoghi”.

Il ricorso è, pertanto, rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e,tenuto conto del valore della causa e dell’attività defensionale, sono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 5.200,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA ed IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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