Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12974 del 27/05/2010

Cassazione civile sez. III, 27/05/2010, (ud. 12/04/2010, dep. 27/05/2010), n.12974

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

DE CRESCENZO DI CESARE DE CRESCENZO DITTA (OMISSIS),

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. LUCIANI 1, presso lo studio

dell’avvocato DE LORENZO FERRUCCIO, rappresentata e difesa dagli

avvocati DE LORENZO RENATO, KIVEL MAZUY PATRIZIA giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.M.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, LARGO GOLDONI 47, presso lo studio dell’avvocato PUCCI FABIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato CARINI GIACOMO giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1109/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa il 30/3/2005, depositata il

14/04/2005, R.G.N. 3572/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2010 dal Consigliere Dott. FEDERICO Giovanni;

udito l’Avvocato FABIO PUCCI per delega dell’Avvocato GIACOMO CARINI;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. FEDELI MASSIMO

che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 24.4.95 la s.n.c. De Crescenzo di De Crescenzo Cesare & C, premesso che nell’ottobre del 1992 D.M.R. le aveva locato un immobile sito in (OMISSIS), con destinazione attivita’ per la vendita al pubblico e laboratorio, per un canone di L. 4.250.000; che nella notte del (OMISSIS) detti locali erano stati inondati da acqua proveniente da una rottura al primo piano, con conseguenti danni alle merci, in parte ristorati da un indennizzo assicurativo derivante da una polizza stipulata in proprio da essa esponente; che il 6.12.94 aveva comunicato al locatore; che sulle pareti dei locali in oggetto erano comparse, indipendentemente da quanto verificatosi in precedenza, numerose ed estese macchie d’umidita’, senza che il medesimo avesse provveduto in alcun modo; che, pertanto, con racc.ta del 20.3.95 era stata costretta a recedere dal contratto; conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli il locatore chiedendo che venisse dato atto dell’esercitato diritto di recesso per sopravvenuta inagibilita’ e/o non idoneita’ all’originaria destinazione dei locali in questione, con conseguente condanna del convenuto al risarcimento dei danni derivanti dal forzato rilascio, dal deterioramento di merci, scorte e macchinari, nonche’ dalla perdita dell’avviamento e dal trasloco ed altre conseguenti spese, oltre rivalutazione ed interessi.

Il convenuto eccepiva l’inammissibilita’ delle domande, in quanto totalmente sprovviste di prova, e la “preclusione” delle stesse per l’avvenuto recesso dal contratto ex art. 2 del regolamento pattizio (cui il convenuto stesso aveva aderito con nota 27.3 – 3.4.95) e non L. n. 392 del 1978, ex art. 27, u.c.; in via subordinata, deduceva l’infondatezza delle avverse pretese per essere stati i locali consegnati in perfetto stato di manutenzione e per essere a carico del conduttore, sia per legge che per contratto, l’onere delle opere necessarie per l’eliminazione delle macchie d’umidita’ e la manutenzione della tubatura esterna.

L’adito Tribunale, con sentenza n. 531/02, qualificata la domanda come di “risoluzione del contratto per inadempimento”, condannava il convenuto al risarcimento dei danni, liquidati in via equitativa, nella misura di L. 13.000.000, oltre interessi dalla domanda.

Proposto appello dalla soc. De Crescenzo, l’appellato proponeva a sua volta appello incidentale per essere assolto da qualsiasi responsabilita’ per i fatti ex adverso dedotti; la Corte d’appello di Napoli, con sentenza depositata il 14.4.05, in accoglimento del gravame incidentale, rigettava la domanda attrice.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la ditta individuale De Crescenzo di Cesare De Crescenzo, quale subentrante nel complesso patrimoniale della s.n.c. De Crescenzo, con cinque motivi, mentre l’intimato D.M. ha resistito con controricorso.

La ricorrente ha depositato in atti anche una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1453 c.c., con il secondo quella dell’art. 1373 c.c., con il terzo deduce il vizio di contraddittorieta’ ed insufficienza della motivazione per essere stato applicato nella fattispecie l’istituto del recesso anziche’ quello della risoluzione del contratto per inadempimento, con il quarto denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. e con il quinto infine un error in iudicando (non meglio specificato).

I motivi, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, non sono fondati.

In primo luogo, occorre rilevare che e’ riservato esclusivamente al giudice di merito il compito di interpretare la domanda giudiziale nel suo vero oggetto e nei limiti segnati dai fatti o dai rapporti sottoposti al suo esame, con il risultato che tale interpretazione circa il contenuto effettivo della domanda, in funzione della qualificazione dell’azione, si concreta in un giudizio di fatto, sottratto come tale al sindacato di legittimita’ ove sorretto da congrua ed adeguata motivazione.

Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha spiegato in maniera assolutamente convincente, con motivazione congrua ed immune da vizi logici ed errori giuridici, le ragioni per le quali ha ritenuto che l’azione esercitata dall’odierna ricorrente dovesse essere qualificata come recesso unilaterale L. n. 392 del 1978, ex art. 27, comma 8 facendo correttamente riferimento, da un lato, al contenuto della lettera rcc.ta del 20.3.95 (in cui l’intenzione del conduttore di esercitare il diritto potestativo di recesso si legittima attraverso il richiamo all’art. 2 del contratto, che tale diritto riconosceva, e la correlazione dell’operativita’ dello scioglimento del vincolo negoziale al decorso del termine di sei mesi dalla ricezione della comunicazione stessa e, dall’altro, al contenuto stesso della domanda giudiziale, mirante al conseguimento di una sentenza meramente dichiarativa dell’”esercitato diritto di recesso”.

La sentenza impugnata ha anche correttamente rilevato come la scelta del “recesso” anziche’ della “risoluzione” fosse stata consapevolmente effettuata non solo per evitare le prevedibili lungaggini processuali conseguenti alla richiesta “risoluzione” per inadempimento del locatore, ma anche per conseguire l’obiettivo di sottrarsi il piu’ velocemente possibile al perdurante obbligo della corresponsione del canone, cio’ che sarebbe accaduto, infatti, non appena divenuto operativo il “recesso” per effetto del semplice decorso del termine semestrale del relativo preavviso.

Ne’ puo’ sostenersi che nella specie l’azione esercitata dalla ditta De Crescenzo, sebbene formalmente qualificata dall’attrice stessa quale “recesso”, non potesse giuridicamente definirsi tale, in quanto il “recesso” non sarebbe stato volontario, ma parzialmente forzato a seguito del comportamento inadempiente e negligente del locatore, giacche’, come ha correttamente rilevato la sentenza gravata, se il conduttore indica quali “gravi motivi”, ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 27, comma 8 pretesi inadempimenti del locatore od omesse eliminazioni di vizi della cosa locata, queste circostanze non modificano affatto la natura giuridica dell’azione in concreto esercitata e dichiarata, ma integrano esclusivamente i “gravi motivi” di cui alla norma predetta.

Va aggiunto, per completezza di motivazione sul punto in questione, che – anche volendo conformarsi all’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte richiamato dalla ricorrente (sentenza n. 10683 del 18.9.92), secondo cui “recesso” e “risoluzione del contratto”, proposta una delle domande nel primo grado di giudizio, sono proponibili per la prima volta anche in appello, non costituendo l’una azione domanda nuova rispetto all’altra azione, essendo entrambe ricompresse nell’unico fatto costitutivo del diritto vantato – tutto cio’ non inficia le conclusioni sopra indicate, in quanto, come ha correttamente rilevato la Corte di merito (v. pag. 12 della sentenza impugnata), la ricorrente non ha affatto proposto in grado d’appello la domanda di risoluzione contrattuale “in danno”.

Resta, dunque, incensurabile, anche da questo punto di vista, l’affermazione dei giudici del gravame secondo cui non possono trovare soddisfazione quelle pretese risarcitorie dell’odierna ricorrente (quali il ristoro dei danni da forzato e non voluto rilascio dell’immobile locato, o la perdita dell’avviamento, o le spese di trasloco e consequenziali) che trovano il loro fondamento nella risoluzione del contratto per colpa del locatore.

Ne’ puo’ invocarsi al riguardo la violazione dell’art. 112 c.p.c. in quanto il giudice di merito non viola affatto il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato quando, interpretando la domanda che nella forma possa apparire ambigua o essere formulata in termini giuridicamente inesatti, procede alla qualificazione giuridica dell’azione proposta ed adotta quella che ritiene piu’ aderente ai fatti denunciati ed al contenuto sostanziale della domanda.

Si rileva, infine, che, per quanto riguarda le censure mosse alla sentenza impugnata per la parte in cui viene negato alla ricorrente il ristoro dei danni alle scorte di magazzino, alle merci ed ai macchinari, le medesime risultano assolutamente generiche e, quindi, inammissibili, in quanto, a fronte delle minuziose ed analitiche argomentazioni svolte nella sentenza stessa a sostegno dell’accoglimento dell’appello incidentale con cui il locatore ha eccepito la mancanza di prova dei danni suddetti e del nesso di causalita’ tra i medesimi e gli eventi dedotti quali causa produttrice (v. pagg. 13 – 17), la ricorrente si limita a generiche contestazioni e ad una altrettanto generica richiesta di rivalutazione delle risultanze probatorie in materia (prove testimoniali e c.t.u.) senza indicare in maniera specifica nel processo logico – giuridico svolto dai giudici d’appello circa la valutazione delle prove lacune o contraddizioni insanabili.

Il ricorso va, pertanto, rigettato, mentre, stante la difformita’ tra le decisioni di primo e di secondo grado, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

PQM

Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 16 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2010

 

 

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