Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12974 del 23/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/05/2017, (ud. 11/04/2017, dep.23/05/2017),  n. 12974

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17226/2015 proposto da:

R.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MASSIMO BANCHINI;

– ricorrente –

contro

BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOC. COOP. PER AZIONI – C.F. e P.I.

(OMISSIS), in persona dei Procuratori, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA G. PISANELLI 4, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

GIGLI, rappresentata e difesa dall’avvocato PIER CARLO CAJANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1866/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 29/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’11/04/2017 dal Consigliere Dott. MASSIMO;

dato atto che il Collegio ha autorizzato la redazione del

provvedimento in forma semplificata, giusta Decreto 14 settembre

2016, n. 136/2016 del Primo Presidente.

Si rileva quanto segue.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con sentenza depositata il 31 maggio 2010, il Tribunale di Milano rigettava l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da R.D. nei confronti della Banca Popolare di Sondrio.

2. – La Corte di appello di Milano, investita del gravame, lo respingeva con sentenza pubblicata il 29 aprile 2015. Tra i motivi di impugnazione disattesi dal giudice distrettuale, e fatti valere dall’appellante, era ricompreso quello della idoneità degli estratti conto prodotti in giudizio a fornire la prova dell’esistenza e dell’entità del credito vantato dalla banca nei confronti di R..

3. – La sentenza della Corte milanese è stata impugnata per cassazione da R.D. sulla base di un unico motivo di ricorso. Resiste con controricorso la Banca Popolare di Sondrio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il motivo di ricorso l’odierno istante lamenta erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto provata l’esistenza e l’entità del credito vantato dalla banca, nonchè violazione dell’art. 2697 c.c.. Viene esposto che il ricorrente, proponendo appello avverso la sentenza di prime cure, aveva evidenziato che la banca non aveva prodotto in giudizio tutti gli estratti conto relativi al conto anticipi, le cui risultanze concorrevano alla formazione del credito azionato. Aggiunge l’istante che la banca, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l’onere di produrre tutti gli estratti conto relativi ai rapporti in essere, dalla loro origine fino alla chiusura.

2. – Il motivo va disatteso in quanto non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, sicchè la statuizione del giudice del gravame non è censurata in modo pertinente.

La Corte di appello, per quanto qui interessa, ha osservato che la doglianza sollevata dal odierno ricorrente, vertente sulla mancata produzione degli estratti conto relativi al conto anticipi, aveva carattere di novità, in quanto la questione non era stata sollevata, in modo esplicito e specifico, in primo grado.

Il giudice del gravame ha quindi reso, sul punto, una decisione in rito, basata sull’inammissibilità di nuove eccezioni in appello (art. 345 c.p.c., comma 2).

Non coglie nel segno, allora, la censura del ricorrente, basata sul merito della questione e cioè sul fatto che i giudici delle precedenti fasi non avevano “minimamente considerato e motivato sul fatto che, pur essendovi diversi conti correnti intrattenuti dall’istituto di credito con la società Covir Fish”, garantita da R., non era stata prodotta “tutta la documentazione dei conti correnti che (avevano) concorso a determinare il credito azionato dalla banca” (ricorso, pag. 16). Infatti, anzichè dibattere nella fondatezza di tale doglianza, il ricorrente avrebbe dovuto censurare ex art. 360 c.p.c., n. 4, la sentenza impugnata.

Nè rileva che nel corpo del motivo l’istante adduca che la propria eccezione non presentava carattere di novità. Tale deduzione, oltre a risultare generica, non si è infatti tradotta nella mirata censura di un vizio processuale, visto che il contenuto del motivo (riepilogato nei termini indicati a pag. 16 del ricorso) è evidentemente diverso. D’altro canto, il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi; se è vero, poi, che non è indispensabile che il ricorrente, denunciando un error in procedendo, faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 4, è tuttavia necessario che il motivo rechi univoco riferimento alla nullità del procedimento o della decisione determinata dal vizio lamentato (Cass. Sez. U. 24 luglio 2013, n. 17931, in materia di omessa pronuncia; Cass. 31 ottobre 2013, n. 24553, sullo stesso tema; Cass. 29 novembre 2016, n. 24247, in materia di preclusioni processuali).

3. – In conclusione, il ricorso è respinto.

4. – Per le spese di giudizio trova applicazione il principio di soccombenza.

PQM

 

La Corte:

rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 100,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2017

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