Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12974 del 22/06/2016
Cassazione civile sez. VI, 22/06/2016, (ud. 19/02/2016, dep. 22/06/2016), n.12974
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23601-2014 proposto da:
B.A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI
8, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PRECENZANO, che lo
rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di ROMA, R.g. 24045/14,
depositato il 07/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/02/2016 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA;
udito l’Avvocato FRANCESCO PRECENZANO, che si riporta.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
Che è stata depositata relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge quanto segue:
“1. – Il Giudice di pace di Roma ha respinto il ricorso proposto dal sig. B.A.A., di nazionalità libanese, avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti il 2 aprile 2014 dal Prefetto della stessa città ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2, lett. a), con ordine di lasciare il territorio nazionale nel termine di sette giorni.
Il sig. B. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
L’autorità intimata non si è difesa.
2. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto, si censura (a) l’accertamento della insussistenza del dedotto requisito di inespellibilità costituito della convivenza dell’espulso, in Italia, con sua moglie, cittadina ucraina, e sua figlia minorenne, nonchè (b) la violazione del diritto all’unità familiare.
2.1 – La censura sub (a) è inammissibile, avendo ad oggetto un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità.
La censura sub (b) è infondata perchè il diritto all’unità familiare degli stranieri è tutelato soltanto nei limiti stabiliti dalla legge, la quale prevede, tra l’altro, appunto il requisito mancante al ricorrente.
3. – Il secondo e il terzo motivo riguardano l’accertamento del pericolo di fuga del ricorrente, confermato dal Giudice di pace.
3.1. – Tali motivi sono inammissibili perchè privi di rilevanza, riguardando una questione attinente, piuttosto che alla legittimità dell’espulsione in sè, all’esecuzione della medesima mediante allontanamento volontario o accompagnamento coattivo, e nella specie è pacifico che alla ricorrente era stato riconosciuto un termine di sette giorni per la partenza volontaria.”;
che detta relazione è stata comunicata al PM e notificata agli avvocati delle parti costituite;
che non sono state presentate conclusioni scritte o memorie.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che il Collegio condivide quanto si legge nella relazione di cui sopra;
che il ricorso va pertanto rigettato;
che in mancanza di attività difensiva della parte intimata non occorre provvedere sulle spese processuali;
che dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, per cui non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 febbraio 2016.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2016