Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12973 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 30/06/2020), n.12973

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13604-2018 proposto da:

P.G.A., L.P.V.M., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato ANDREA GIOVANNI PRATO;

– ricorrenti –

contro

FATA ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 243/2017 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 23/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CRISTIANO

VALLE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

P.G. e la di lui madre L.P.V.M., nella qualità di conducente proprietario e contraente del contratto di assicurazione per la responsabilità civile auto relativa all’autovettura Fiat Bravo che era rimasta coinvolta in un sinistro il (OMISSIS), impugnavano la sentenza, n. 00243 del 23/10/2017, della Corte di Appello di Caltanissetta che aveva confermato quella del Tribunale di Enna che li aveva condannati al pagamento della somma di oltre Euro cinquantamila in favore della società assicuratrice Fata S.p.a., che aveva risarcito i danni a persone e cose causati dal sinistro, oltre interessi e spese.

Fata S.p.a. rimaneva intimata.

Non risulta il deposito di memoria a fronte della rituale notifica della proposta formulata dal relatore.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo dei due motivi di ricorso deduce violazione e (o) falsa applicazione delle condizioni generali di contratto, art. 2, dell’art. 1370 c.c., dell’art. 295 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c..

Il secondo mezzo censura la sentenza d’appello per violazione e (o) falsa applicazione delle condizioni generali di contratto, art. 2, (in combinato disposto con le stesse condizioni, art. 3), della L. n. 990 del 1969, art. 18, comma 2, e egli artt. 1372 e 1891 c.c..

Entrambi i motivi sono inammissibili, per le ragioni di seguito esposte.

I mezzi sono, innanzitutto, entrambi inammissibili laddove chiedono censurarsi la sentenza d’appello per violazione e (o) falsa applicazione di clausole contrattuali, in quanto non rispettosi delle regole di censura in materia (tra le molte, v. Cass. 31/03/2006, n. 7597; Cass. 01/04/2011, n. 7557; Cass. 14/02/2012, n. 2109; Cass. 29/07/2016, n. 15763; Cass. 09/10/2012, n. 17168; Cass. 11/03/2014, n. 5595; Cass. 27/02/2015, n. 3980; Cass. 19/07/2016, n. 14715; (Cass. 22/02/2007, n. 4178; Cass. 03/09/2010, n. 19044): “L’interpretazione delle clausole contrattuali rientra tra i compiti esclusivi del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica ed assistita da congrua motivazione, potendo il sindacato di legittimità avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti, bensì solo l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto; – pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insu itienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità; – di conseguenza, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicchè, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra”.

Il primo mezzo afferma, inoltre, che il giudice civile, ai fini dell’accertamento della responsabilità civile del P. nella causazione dell’incidente stradale avrebbe dovuto attendere l’esito del giudizio penale e, quindi, sospendere la causa civile e comunque valutare che nel processo penale il processo si era concluso con dichiarazione di intervenuta prescrizione. Il mezzo prospetta una ragione semplicemente alternativa, senza effettivamente censurare quella adottata ed esposta dalla Corte territoriale, che ha correttamente rilevato, richiamando costante giurisprudenza di legittimità, alla quale il Collegio intende dare seguito, l’autonomia dell’accertamento di responsabilità in sede civile rispetto a quello in sede penale (Cass. n. 24082 del 17/11/2011 Rv. 620446 – 01 e Sez. U n. 03937 del 18/04/1998 (Rv. 514587 – 01): “La sentenza del giudice penale di estinzione del reato per prescrizione, emessa a seguito di dibattimento, spiega effetti, nel giudizio civile, nei confronti di coloro che abbiano partecipato al processo penale, in ordine alla sussistenza dei fatti materiali in concreto accertati, anche se può essere operata in sede civile una loro rivalutazione in via autonoma, qualora da essi dipenda il riconoscimento del diritto fatto valere in quella sede”.

La Corte territoriale ha, inoltre, ampiamente argomentato sulla circostanza che l’azione di rivalsa non era preclusa dalla mancata applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 186 e 187 C.d.S., chiarendo il significato del termine “ovvero” adoperato dal testo di legge in rapporto a quello contrattuale.

Il secondo motivo è, altresì, inammissibile, per mancanza di specificità e in ogni caso per la novità della questione che esso intende proporre, in quanto non risulta dove e quando la questione relativa alla clausola j) delle condizioni generali di contratto, in esso richiamata, sia stata posta nelle fasi di merito.

Il ricorso deve, conclusivamente, essere dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese di questo giudizio di legittimità, non risultando la controparte Fata S.p.a. costituita in causa.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso;

nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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