Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12973 del 27/05/2010

Cassazione civile sez. III, 27/05/2010, (ud. 12/04/2010, dep. 27/05/2010), n.12973

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MARSH SPA (gia’ J. & H MARSH & MCLENNAN ITALIA S.P.A.)

(OMISSIS)

in persona del Legale Rappresentante Dott. V.A.

Amministratore Delegato, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato VINCENTI MARCO,

rappresentata e difesa dagli avvocati MIGLIAROTTI LUCIO, ARMENIO

SALVATORE giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

IDROMECCANICA BERTOLINI SPA (OMISSIS) in persona

dell’amministratore delegato Dott. Q.L., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CRISTOFORO COLOMBO 440, presso lo studio

dell’avvocato TASSONI FRANCESCO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato DEL CONTE ELIO giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2270/2004 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

SEZIONE PRIMA CIVILE, emessa il 3/6/2004, depositata il 30/07/2004,

R.G.N. 1574/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2010 dal Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria;

udito l’Avvocato MARCO VINCENTI per delega dell’Avvocato SALVATORE

ARMENTO;

udito l’Avvocato FRANCESCO TASSONI;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. FEDELI Massimo

che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.1. Con citazione notificata in data 26-5-1998 la s.p.a.

IDROMECCANICA BERTOLINI (di seguito brevemente BERTOLINI), societa’ produttrice di pompe per l’agricoltura e l’industria, esportate nel mercato mondiale, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano la MARSH & MC LENNAN ITALIA s.p.a. (ora MARSH s.p.a.), societa’ incorporante la s.p.a. JOHNSON & HIGGINS, che esercitava l’attivita’ di broker, lamentando che la convenuta non avesse svolto con la necessaria diligenza professionale l’attivita’ di assistenza e consulenza nella rinegoziazione della polizza R.C. prodotti e chiedendo il conseguente risarcimento del danno.

A fondamento della domanda l’attrice precisava: che aveva affidato nel settembre 1996 alla JOHNSON & HIGGINS un mandato esplorativo avente ad oggetto la garanzia R.C. prodotti, in vista di una migliore copertura assicurativa del relativo rischio; che all’epoca aveva in corso una polizza (OMISSIS), acquisita tramite il broker Assiaudit nell’anno 1992 con retroattivita’ biennale e, quindi, con decorrenza dal 1990, rinnovatasi di anno in anno; che nel dicembre 1996, aveva ricevuto dalla JOHNSON & HIGGINS comunicazione dell’avvenuta rinegoziazione della linea di rischio, gia’ frazionata presso due assicuratori, con indicazione delle modifiche rispetto alle coperture in corso, individuate esclusivamente nei massimali; che aveva, quindi, provveduto al pagamento del premio, ricevendo copia della nuova polizza solo in un momento successivo e, precisamente nell’aprile 1997, quando aveva gia’ ricevuto (nel marzo 1997) una citazione innanzi all’autorita’ giudiziaria (OMISSIS) relativa a sinistro subito da tale A.V.; che solo a seguito di cio’ aveva appreso dalla JOHNSON & HIGGINS, cui aveva comunicato l’evento dannoso, che il sinistro non era in garanzia, in quanto la nuova polizza stipulata con la Zurich International prevedeva la garanzia solo nel biennio precedente e quindi solo per gli anni 1995-1996, manifestandosi rispetto alla precedente polizza (OMISSIS) uno scoperto di garanzia di cinque anni (anni 1990-1995), non essendo stata rinnovata la polizza con la precedente compagnia ed essendo cosi’ rimasto a carico dell’attrice il rischio di eventi dannosi del periodo suddetto.

Costituitasi in giudizio, la societa’ convenuta resisteva alla domanda, deducendo che gia’ nel dicembre 1996, prima della stipula del nuovo contratto, la BERTOLINI era stata messa in grado di valutare l’estensione temporale della copertura assicurativa;

inoltre, benche’ richiesta, la societa’ attrice non aveva consegnato la precedente polizza al fine di consentire una prudente valutazione dei rischi da coprire.

In esito all’istruttoria orale e documentale, nel corso della quale si dava atto dell’avvenuta transazione del sinistro A., con pagamento da parte della BERTOLINI della somma di L. 454.012.000, l’adito Tribunale con sentenza in data 7-3-2002 rigettava la domanda.

1.2. La decisione, gravata da impugnazione della BERTOLINI, era riformata dalla Corte di appello di Milano, la quale con sentenza in data 3-6-1994 – ritenuta la responsabilita’ professionale della MARSH s.p.a. in relazione alla mediazione assicurativa richiesta dalla BERTOLINI – condannava la stessa societa’ al risarcimento dei danni cagionati, liquidati in misura pari agli esborsi anticipati per complessivi Euro 234.000,48 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali con decorrenza dai singoli esborsi e computando gli interessi sulle somme via via rivalutate anno per anno sino alla data della sentenza e oltre interessi legali fino all’effettivo saldo sulla somma rivalutata a tale data; condannava, infine, la s.p.a. MARSH al pagamento delle spese del doppio grado.

1.3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la MARSH s.p.a. svolgendo quattro motivi, illustrati anche da due memorie.

Ha resistito la BERTOLINI, depositando tempestivo controricorso, nonche’ memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte di appello – diversamente dal primo giudice – ha ritenuto che dal complesso delle prove orali e documentali risultasse provato che la MARSH era stata tempestivamente informata dalla cliente dei dati rilevanti della precedente polizza assicurativa e, in particolare, di quello relativo all’efficacia retroattiva del contratto (OMISSIS) (tanto da averlo contrattato con la nuova compagnia di assicurazione, la Zurich International, per un periodo di due anni). Sulla base di tale premessa e dell’ulteriore considerazione che l’onere della prova dell’esatto adempimento della prestazione a suo carico gravava sul broker, la Corte di appello e’ pervenuta alla conclusione che la societa’ appellata era in grado di valutare (ben meglio della cliente) ogni aspetto che poteva concorrere a formare il contenuto tecnico del prodotto offerto, fornendo alla stessa cliente tutte le informazioni utili a procurarle una copertura assicurativa di non minore efficacia, quanto a garanzie, della precedente e piu’ conveniente e migliore, in una valutazione tecnico – economica; tanto in considerazione della natura professionale dell’attivita’ del broker assicurativo e della specificita’ degli obblighi contrattuali di assistenza e di collaborazione, quali imposti dalla L. n. 792 del 1984, art. 1 da cui conseguivano a carico al broker, anche in difetto di un incarico particolare, l’obbligo di svolgere tutte le indagini di natura tecnico – giuridica utili al fine di della conclusione dell’affare, nonche’ quello di corretta informazione, che gli imponeva di comunicare alla cliente tutte le circostanze conosciute o conoscibili con la diligenza media.

In difetto della prova dell’esatto adempimento della prestazione nei termini sopra precisati e, anzi, ritenendo sussistente la prova certa dell’inadeguatezza della prestazione resa del broker e dell’insufficienza della informazione fornita alla mandante, la Corte di appello ha, dunque, affermato la responsabilita’ della societa’ odierna ricorrente per il danno subito dalla BERTOLINI, rappresentato dall’essere rimasto a carico di detta societa’ il sinistro ( A.) denunciato nel 1997 (e, quindi, durante il periodo di efficacia della nuova polizza), risultato scoperto da garanzia, per essersi verificato il fatto nel 1992, e cioe’ in un anno che sarebbe rientrato nel periodo di copertura assicurativa della precedente polizza, ma non in quello della polizza stipulata tramite la JOHNSON & HIGGINS. 1.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia: omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione; mancata ed erronea valutazione di risultanze istruttorie sui punti decisivi della controversia e in particolare sulla pretesa assunzione di una specifica obbligazione della MARSH; violazione della legge processuale e sostanziale.

Al riguardo parte ricorrente lamenta che il giudice di appello, postulando un dovere di diligenza professionale a carico del broker, abbia mandato assolto la cliente da ogni benche’ minimo ugual dovere;

lo stesso giudice, poi, avrebbe ravvisato nell’operato del broker un errore professionale, prescindendo dalle risultanze istruttorie che, correttamente valutate, farebbero desumere l’insufficienza di informazioni fornite dalla BERTOLINI al broker in ordine alla precedente polizza. In tale contesto l’errore piu’ evidente in cui sarebbe incorso il giudice di appello dovrebbe individuarsi nell’aver prefigurato nel carteggio tra le parti un contratto d’opera professionale che imponesse una particolare estensione temporale del contratto di assicurazione, tale da colmare il vuoto di garanzia che sarebbe derivato dalla cessazione di efficacia del precedente contratto; al contrario non sarebbe confondibile la richiesta di mandato esplorativo circa le disponibilita’ del mercato, convenienti secondo la relativita’ propria del contratto aleatorio di assicurativo, con prescrizioni di conservazione e di miglioramento da riferirsi a un diverso contratto, cui la stessa cliente aveva, peraltro, posto termine con propria autonoma determinazione; inoltre la decisione impugnata sarebbe suscettibile di censura, anche sotto il profilo processuale, per non esservi “adeguata coincidenza tra la causa petendi” azionata dalla BERTOLINI in relazione ad un presunto errore professionale per non aver fornito la migliore copertura assicurativa e quella enunciata nell’atto di appello, ove l’errore veniva individuato nel non avere conservato e possibilmente migliorato la garanzia, e non essendovi neppure conformita’ tra il chiesto e il pronunciato, per essere stata la responsabilita’ radicata dalla Corte di appello in profili diversi, individuati in deficienze di attivita’ consulenziale, non contestate nel contraddittorio delle parti.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto e, in particolare, degli artt. 1175, 1176, 1227, 2230, 2236, 2697 c.c., nonche’ della L. n. 792 del 1984, art. 1 e art. 40 c.p., omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia. Il motivo si incentra sull’individuazione dei contenuti del rapporto inter partes e sugli obblighi di informazione e correttezza gravanti sulle parti, in relazione ai quali parte ricorrente rileva che spettava in primis alla cliente di individuare le proprie esigenze, con la conseguenza che la condotta della BERTOLINI verrebbe a costituire l’antecedente causale del danno. In particolare parte ricorrente deduce: A) che il giudice di appello ha erroneamente ritenuto che, all’atto di rinegoziazione della polizza, la cliente non avesse alcun onere di informazione esaustiva al nuovo broker, anche in relazione a sue specifiche esigenze o di comunicazione della decisione di disdettare la precedente polizza; e cio’ in contrasto con il tenore dell’incarico, meramente esplorativo, conferito al broker e, comunque, in violazione delle norme del codice civile in premessa, che impongono un dovere di diligenza anche a carico dell’altro contraente; B) che il riferimento nella decisione impugnata ad un obbligo del broker “anche in difetto di un incarico particolare in proposito” di svolgere specifiche indagini di natura tecnica si traduce nell’assegnare al broker “una prestazione letteralmente indefinita, illimitata, sconfinata” quanto ad attivita’ e indagini utili all’assicurando, senza previsione di indicazione alcuna da parte di costui; C) che – pacifico che il contratto Zurich avesse una retroattivita’ biennale uguale a quella del contratto (OMISSIS) – non era pensabile un dovere in capo al broker di proporre contratti nuovi di una retroattivita’ sempre piu’ lunga, in dipendenza della durata precedente; in definitiva si vorrebbe gravare la MARSH di un automatismo dovuto al fatto che il precedente broker aveva negoziato una garanzia limitata alle denunce pervenute durante la polizza, ma non anche dopo la sua cessazione.

1.3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c. nonche’ omessa e insufficiente motivazione sul punto decisivo del dovere di diligenza della BERTOLINI. Al riguardo parte ricorrente deduce che la BERTOLINI non puo’ essere esonerata dal concorso nella produzione del danno, trattandosi di un operatore industriale, ben consapevole del suo fabbisogno di copertura assicurativa, a prescindere dalla diligenza del mandatario.

2. I tre motivi – ognuno dei quali accorpa una molteplicita’ di censure, sotto i plurimi profili della violazione della legge sostanziale e/o processuale e del vizio logico – motivazionale – si rivelano, in buona parte, ripetitivi e, comunque, strettamente connessi, imponendo una trattazione congiunta.

2.1- Con specifico riferimento alla natura dell’attivita’ svolta dall’odierna ricorrente e, correlativamente, all’individuazione degli obblighi di diligenza ad essa connessi, giova premettere – in aderenza a principi gia’ acquisiti nella giurisprudenza di questa Corte (n. 6874/03; n. 1991/2005) – che la L. n. 792 del 1984, art. 1 (il quale definisce “mediatore di assicurazione e riassicurazione, denominato anche broker, chi esercita professionalmente attivita’ rivolta a mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione o riassicurazione, alle quali non sia vincolato da impegni di sorta, soggetti che intendano provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando eventualmente alla loro gestione ed esecuzione”) distingue, nell’ambito delle attivita’ proprie del broker, quella della collaborazione intellettuale con l’assicurando per la copertura dei rischi e quella di assistenza alla determinazione del contenuto dei futuri contratti, e cioe’ un momento di consulenza e assistenza, anteriore logicamente e cronologicamente a quello della eventuale intermediazione nella conclusione e gestione dei contratti assicurativi.

In particolare questa Corte ha avuto modo di evidenziare che la definizione legislativa di cui al cit. art. 1 giustappone le due qualificazioni giuridiche prevalenti prima dell’entrata in vigore della L. n. 792 del 1984 – quella del prestatore di opera intellettuale, sostenuta da parte della dottrina, e quella di mediatore, valorizzata dalla precedente giurisprudenza di legittimita’ (sent. n. 5860/1979; n. 3531/1980) – e, pur definendo il broker come un mediatore, ne pone in rilievo il ruolo di collaborazione con l’assicurando nella fase antecedente alla “messa in contatto” delle parti del contratto di assicurazione, valorizzando tale momento, quale prius logico e indefettibile del successivo momento di intermediazione vera e propria, nell’ottica della funzione sociale assolta nel settore dell’intermediazione assicurativa dal broker a livello di assistenza della parte debole al fine di realizzarne la tutela effettiva come corollario del generale principio di solidarieta’ sociale (cfr. Cass, n. 8467/1998).

Nella qualificazione giuridica dell’attivita’ del broker e’ stato, altresi’, ritenuto significativo il disposto della L. n. 792 del 1984, art. 4, lett. f) e g), art. 5, lett. e) ed f), e art. 8 dai quali risulta che per esercitare detta attivita’ e’ necessaria l’iscrizione all’albo professionale e questa si ottiene assicurandosi contro il rischio imprenditoriale mediante la stipula di polizza di assicurazione della responsabilita’ civile per negligenza o errori professionali e l’adesione al fondo di garanzia per risarcire gli assicurati e le imprese di assicurazione dei danni (cfr. Cass. n. 2003, n. 6874). Il che significa che l’attivita’ del broker e’ attivita’ commerciale e che in essa e’ presente un rischio imprenditoriale da collegare all’aspetto mediatizio dell’attivita’;

ma, nel contempo, conferma che la stessa attivita’ e’ connotata da profili di intellettualita’, richiedendosi in chi la esercita specifiche ed approfondite conoscenze di economia, tecnica e diritto delle assicurazioni.

Ne consegue che – come e’ stato correttamente ritenuto dai giudici a quibus – il broker, almeno nella fase che precede la messa in contatto dell’assicurando con l’assicuratore, non e’ equidistante dall’uno e dall’altro, ma agisce per iniziativa del primo e come consulente dello stesso, analizzando i modelli contrattuali offerti sul mercato, rapportandoli alle esigenze del cliente, allo scopo di riuscire ad ottenere una copertura assicurativa il piu’ possibile aderente a tali esigenze e, in generale, mirando a collocarne i rischi nella maniera e alle condizioni piu’ convenienti per lui.

Ed e’ appunto su tale ruolo del broker – di assistenza e consulenza dell’assicurando – ed in considerazione dell’inesatto adempimento delle obbligazioni ad esso connesse, in rapporto al metro di diligenza professionale desumibili dalle norme citate, che la Corte di appello ha fondato l’affermazione di responsabilita’ della MARSH e la conseguente pronuncia di risarcimento del danno.

2.2. Cio’ premesso in via di principio, nessuna delle suesposte censure coglie nel segno.

Innanzitutto, per quanto riguarda la censura, logicamente prioritaria, adombrata da parte ricorrente, circa una presunta violazione del principio di corrispondenza del chiesto e pronunciato, si rammenta che il vizio di “ultra” ed “extra” petizione ricorre solo quando il giudice, interferendo indebitamente nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi di identificazione dell’azione o dell’eccezione, pervenendo ad una pronunzia non richiesta o eccedente i limiti della richiesta o eccezione, mentre deve escludersi la violazione dell’art. 112 c.p.c. tutte le volte in cui la pronunzia vi corrisponda nel suo risultato finale, sebbene fondata su argomentazioni giuridiche diverse da quelle prospettate.

Infatti il giudice e’ libero di individuare l’esatta natura dell’azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle prospettate, attinendo cio’ all’obbligo inerente all’esatta applicazione della legge (cfr. ex plurimis: Cass. n. 14552/2005; n. 26999/2005).

Orbene, nel caso di specie, i giudici di appello, non hanno riconosciuto alla BERTOLINI un bene della vita non richiesto, ne’ glielo hanno attribuito in base ad una causa petendi diversa da quella allegata, ma, riconoscendo all’appellante il risarcimento del danno nella misura corrispondente a quanto dalla stessa pagato in esito alla transazione del contenzioso con l’ A., hanno accolto esattamente la domanda fatta valere dalla stessa BERTOLINI, diretta per l’appunto, sin dall’inizio, ad ottenere il risarcimento del danno, consistito nell’essere rimasta esposta alle conseguenze dell’azione di responsabilita’ proposta dall’ A. negli Stati Uniti, per effetto dello scoperto di garanzia della nuova polizza Zurich (stipulata per il tramite della JOHNSON & HIGGINS, poi MARSH), rispetto alla precedente polizza (OMISSIS).

La circostanza, su cui si fonda il rilievo di parte ricorrente – secondo cui, per giungere a tale risultato, i giudici di appello hanno valorizzato profili consulenziali della condotta del broker, che non sarebbero stati, invece, dedotti dall’originaria attrice – esula dall’ambito dell’art. 112 c.p.c., riguardando le connotazioni giuridiche della condotta stessa, che, in ogni caso, resta quella individuata dall’attrice a fondamento della pretesa risarcitoria.

2.3. Quanto poi al presunto e «piu’ evidente» errore in cui sarebbe incorso il giudice di appello, consistente nell’aver prefigurato un contratto d’opera professionale che imponesse una particolare estensione temporale del contratto di assicurazione e alla pretesa confusione che lo stesso giudice avrebbe fatto in ordine ai contenuti del “mandato esplorativo” affidato al broker, ravvisandovi inesistenti prescrizioni di conservazione e di miglioramento della garanzia (1^ motivo) e all’altra censura circa la presunta “indeterminatezza” dei compiti dello stesso broker (2^ motivo), ritiene il Collegio che le deduzioni di parte ricorrente incorrano in piu’ di un profilo di inammissibilita’. Innanzitutto perche’ travisano la ratio decidendi, la quale – muovendo dal rilievo in diritto della qualita’ di operatore professionale del broker e della specificita’ delle competenze allo stesso richieste – ha evidenziato, in aderenza ai principi sopra esposti, come lo stesso broker dovesse svolgere tutte le indagini di natura tecnico-giuridica occorrenti per l’adeguato svolgimento dei compiti di assistenza e consulenza dell’assicurando, correlativamente assolvendo in maniera diligente l’obbligo di corretta informazione in favore dello stesso; il che significa che la JOHNSON & HIGGINS, a prescindere dalle prescrizioni della cliente (che, per quanto, imprenditore commerciale, non aveva quelle specifiche competenze nel settore assicurativo, proprie del broker) non poteva limitarsi a individuare l’offerta assicurativa economicamente piu’ conveniente, ma doveva raffrontare i prodotti sul mercato con quello gia’ a disposizione della cliente, anche con riferimento al dato temporale, adeguatamente informando la cliente stessa ai fini di una scelta oculata e consapevole.

Diversamente opinando e focalizzando l’attenzione sulla natura meramente “esplorativa” del mandato, la ricorrente propone una valutazione delle risultanze di causa che – prima ancora che risultare meramente alternativa e riduttiva rispetto a quanto ritenuto dal giudice di appello – si rivela in contrasto con la qualificazione giuridica (correttamente) adottata dallo stesso giudice alla luce dell’evoluzione del rapporto tra le parti e in relazione alla disciplina legislativa sopra richiamata.

2.4. Merita altresi’ puntualizzare che le censure all’esame – postulando che il broker non avesse ricevuto adeguate informazioni dalla cliente, ne’, in particolare, fosse stato reso edotto dell’esigenza della stessa cliente di coprire anche rischi per fatti precedenti alla stipula del nuovo contratto e non ancora denunciati – sollecitano la rivalutazione delle risultanze fattuali, segnatamente nel punto in cui il giudice di appello, lungi dall’esonerare la BERTOLINI da ogni onere di diligenza (come assume la ricorrente), ha ritenuto che la stessa societa’ avesse tempestivamente fornito alla JOHNSON & HIGGINS tutti i dati necessari per l’espletamento del mandato affidatole.

Va qui ribadito che l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonche’ la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilita’ dei testi e sulla credibilita’ di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute piu’ idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis Cass. 24/05/2006, n. 12362; n. 21412/2006; n. 12747/2003).

Nel caso all’esame il giudice di appello ha chiarito in termini congrui e logici le ragioni, per cui il confronto tra la deposizione del teste ( Al.) addotto dall’originaria parte attrice e del teste ( Ce.) addotto della controparte, odierna ricorrente, induceva a propendere per l’attendibilita’ del primo sul punto dell’avvenuta tempestiva consegna alla JOHNSON & HIGGINS della copia del contratto (OMISSIS); e cio’ sia per la ragionevolezza della spiegazione data da costui (secondo cui era piu’ comodo fornire i dati della copertura assicurativa vigente mediante consegna della polizza stessa, piuttosto che riempire il questionario predisposto dal broker), sia perche’ la BERTOLINI non aveva alcun interesse a non esaudire la richiesta del contratto; sia ancora perche’ lo stesso teste di parte convenuta aveva confermato che la proposta contrattuale sostitutiva era stata formulata sulla base del formulario relativo ai rischi e del “sommario Assiaudit” (pacificamente pervenuto alla JOHNSON & HIGGINS nell’ottobre 1996 e contenente l’indicazione della data di inizio della copertura della precedente garanzia nel 31 luglio 1992); sia, soprattutto, perche’ lo stesso comportamento del broker confermava che egli aveva a disposizione il dato relativo alla efficacia retroattiva della polizza (tanto da averne fatto un punto di discussione con la Zurich).

A fronte dell’attenta e compiuta analisi delle risultanze della prova orale e documentale, dalla quale consegue il convincimento della sufficienza dei dati a disposizione del broker e, correlativamente, dell’inadeguatezza della prestazione dallo stesso fornita e dell’insufficiente informazione data alla mandante, la ricorrente oppone che il teste Ce. meritava maggior credito e che il dato temporale riportato sul “sommario Assiaudit” si riferiva alla durata della polizza e non gia’ a quella della copertura assicurativa, dimenticando che la valutazione dei singoli e specifici elementi costituisce valutazione di merito, non censurabile in Cassazione in quanto logicamente motivata. Invero non costituisce vizio logico della motivazione la maggiore o minore rispondenza in fatto della ricostruzione operata dal giudice di merito alle circostanze effettivamente emerse nel corso del processo, od una esposizione dei dati che non instauri tra di essi il collegamento piu’ opportuno e piu’ appagante, in quanto tutto cio’ rimane all’interno della possibilita’ di apprezzamento dei fatti, e, non contrastando con la logica e con le leggi della razionalita’, appartiene al convincimento del giudice senza renderlo viziato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. n. 2869 del 26.02.2003).

2.5. Il tessuto motivazionale della sentenza impugnata non presenta evidenti aporie di ragionamento o violazioni della normativa rilevante in materia neppure sul punto dell’individuazione dell’esclusiva efficienza causale della condotta del broker nella produzione del danno; ne’ le deduzioni della ricorrente rivelano alcun contrasto disarticolante tra le emergenze processuali e il ragionamento seguito.

In particolare – una volta accertato dal giudice di appello che sia la scadenza della polizza (OMISSIS), sia il termine ultimo per la relativa disdetta costituivano dati a conoscenza della JOHNSON &

JIGGINS – l’affermazione dell’esistenza di un rapporto di regolarita’ causale tra l’inesatto adempimento ascritto al broker e il danno lamentato dalla mandante risulta corretto alla luce di quanto evidenziato dallo stesso giudice, secondo cui era implicito, proprio in considerazione della prossimita’ delle indicate scadenze, che la societa’ di mediazione dovesse assistere la mandante nell’utile sostituzione della copertura assicurativa con altro assicuratore e non semplicemente nel procacciare una garanzia aggiuntiva a quella in corso. In tale contesto – contrariamente a quanto apoditticamente e infondatamente sostenuto dalla ricorrente – l’avvenuto recesso della BERTOLINI dalla polizza (OMISSIS), lungi dal costituire fatto esterno eccezionale idoneo a interrompere il nesso eziologico tra la rilevata condotta colposa e l’evento dannoso, doveva essere preventivato dal broker, costituendo il presupposto stesso del mandato affidatogli.

Risulta, altresi’, esclusa in radice la prefigurabilita’ di un comportamento colpevole a carico della BERTOLINI, dal momento che «proprio la professionalita’ a cui doveva conformarsi la diligenza della JOHNSON & HIGGINS avrebbe dovuto orientare le scelte del cliente, fornendo le indicazioni e le informazioni, con i suggerimenti del caso, essendo il broker specificamente tenuto a rendere esattamente quel servizio al cliente» (pag. 17 della sentenza impugnata).

L’apprezzamento compiuto sul punto dal giudice di secondo grado non e’ illogico ne’ contraddittorio, risultando, altresi’, conforme ai principi rilevanti in materia che sono quelli della causalita’ materiale, con il contemperamento di quello della causalita’ adeguata; le valutazioni sono valutazioni di merito e appaiono immuni da rilievi sotto il profilo logico – formale, nonche’ correttamente orientate, in coerenza con i canoni sopra enunciati in punto di specificita’ delle competenze del broker e di diligenza allo stesso richiesta nello svolgimento dell’attivita’ di consulenza e assistenza dell’assicurando.

2.6. In definitiva – se la sentenza impugnata ha correttamente applicato la disciplina normativa di riferimento e logicamente interpretato le risultanze procedimentali – di converso appare chiaro che le censure mosse dalla ricorrente, al di la’ della loro formale enunciazione, mirano soltanto a proporre una diversa lettura delle risultanze stesse, tentando surrettiziamente di trasformare il giudizio di legittimita’ in un terzo grado di merito, nel quale ridiscutere il contenuto della vicenda per cui e’ processo, nonche’ le opzioni espresse dal giudice di appello, non condivise e percio’ censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altra alternativa e conforme alle proprie difese.

Tutti e tre i motivi all’esame vanno, dunque, rigettati.

3. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1224 c.c. nonche’ omessa e insufficiente valutazione delle risultanze istruttorie. Al riguardo parte ricorrente si duole che sia stata riconosciuta la svalutazione monetaria e gli interessi sull’importo liquidato, pur in difetto di prova del maggior danno di cui all’art. 1224 c.c.; osserva che nella specie la misura del danno era stata determinata (nel giudizio promosso in (OMISSIS) dall’ A.) in base a un titolo convenzionale, quale era la transazione, risultando percio’ fissata in una somma di danaro, sulla quale potevano essere riconosciuti i soli interessi.

3.1. Il motivo e’ infondato.

Precisato che l’importo per cui vi e’ condanna e’ costituito non solo dalla somma versata dalla BERTOLINI all’ A. a seguito della transazione con questi raggiunta, ma anche da diverse spese e anticipazioni conseguenti al contenzioso poi transatto, osserva il Collegio che il motivo di ricorso volutamente confonde il rapporto avente ad oggetto il risarcimento danni conseguenti al difetto del prodotto (rapporto BERTOLINI – A.) e quello avente ad oggetto il risarcimento danni conseguenti allo scoperto assicurativo (rapporto BERTOLINI/MARSH). Invero, nella fattispecie, non si tratta di dare esecuzione alla transazione stipulata tra la BERTOLINI e l’ A., quanto, piuttosto, di reintegrare il patrimonio dell’originaria attrice per le conseguenze dell’inesatto adempimento del broker al contratto di mediazione assicurativa tra essi intercorso.

D’altra parte l’obbligazione di risarcimento del danno, ancorche’ derivante da inadempimento contrattuale, configura debito di valore, e tale natura non perde per il fatto che il danneggiato abbia provveduto a proprie spese ad eliminare o ridurre l’evento dannoso, con la conseguenza che competono al danneggiato rivalutazione e interessi (Cass. n. 707/2002).

In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimita’ sono equamente compensate per l’intero, avuto riguardo alla natura delle questioni, quale evidenziata anche dal diverso esito nei due gradi di merito.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e compensa per l’intero tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2010

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